Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25317 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 29/11/2011), n.25317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1731-2010 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.L., M.M.M.;

– intimate –

avverso il decreto n. 59515/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

4.5.09, depositato il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto depositato il 6 novembre 2009, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha liquidato in favore di M.M. M. e M.M.L. il danno non patrimoniale, loro spettante jure hereditatis in relazione a causa previdenziale introdotta nel 1994 dalla sorella, loro dante causa, e definita con sentenza del 2000, sulla base di parametro annuo di Euro 1.000.000 in Euro 3.500,00 ciascuna.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso questa decisione con due motivi, non resistiti dalle intimate, con cui ha denunciato violazione dell’art. 384 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2. Successivamente, le intimate hanno a loro volta impugnato per cassazione il medesimo decreto con due motivi dolendosi della liquidazione delle spese giudiziali inerenti alle fasi in cui si è articolata la vicenda processuale.

I ricorsi sono stati riuniti a mente dell’art. 335 c.p.c..

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione rilevando che:

“Si sostiene nel ricorso del Ministero che il rinvio disposto con la sentenza n. 15747/2006 che aveva accolto il ricorso delle M. avverso il decreto di rigetto, assunto sulla loro istanza dalla Corte drappello di Roma, aveva rimesso al giudice di merito la liquidazione del pregiudizio sofferto dall’originaria attrice, fatto valere dalle eredi in tale veste, che è maturato sino alla data del suo decesso, avvenuto nel 1999. Il corollario comporta l’illegittimità del decreto impugnato che, senza operare distinzione tra il periodo in cui è stata parte la dante causa, cessato alla data anzidetta, ed il segmento del processo seguito alla riassunzione da parte delle istanti, ha apprezzato la ragionevole durata cumulandone i rispettivi tempi e provvedendo alla conseguente liquidazione. Il motivo è fondato.

La decisione impugnata prende in considerazione la durata globale del processo senza distinguere tra la fase anteriore al decesso dell’originaria attrice e quella introdotta con l’atto di riassunzione delle istanti, sue eredi. E’ incorsa nel denunciato errore di diritto in quanto se è vero che il diritto all’indennizzo insorto in capo alla parte è trasmissibile all’erede, è anche vero che l’erede succeduto nel processo ex art. 110 cod. proc. civ., e pertanto subentrato nella condizione processuale del “de cuius”, può ricevere l’indennizzo afferente al periodo anteatto soltanto se quel diritto sia “ratione temporis” maturato, non potendo assommare i semiperiodi, di spettanza del “de cuius” e propri, per raggiungere la soglia del patema connesso alla durata irragionevole – Cass. n. 23055/2006, n. 23416/2009. Per l’effetto, la liquidazione dell’indennizzo deve essere riferita all’eccedenza, rispetto al limite di congruità della durata, dovendosi a tal fine tenere conto del periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso dell’attore originario, al quale, in caso di mancata costituzione in giudizio dell’erede, non può essere cumulato il periodo di pendenza successivo al decesso, nè, in caso di riassunzione, il periodo successivo, titolo autonomo di equa riparazione.

Il ricorso deve per l’effetto essere accolto. Le censure proposte dalle ricorrenti incidentali restano assorbite occorrendo rideterminare l’eccesso di durata”. Il collegio, letti gli atti, condividendo la riferita proposta, accoglie il ricorso dell’amministrazione pubblica.

Per l’effetto cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. attesa l’esauriente istruzione probatoria, determina, sulla base del parametro di anni tre per il primo ed unico grado di giudizio iniziato con ricorso depositato il 22.2.94, un eccesso di durata di anni due e mesi sei, avuto riguardo alla data del decesso dell’originaria attrice, intervenuto, secondo quanto emerge dalla narrativa dei ricorsi, intorno alla metà del 1999, e condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore di ciascuna delle istanti del relativo indennizzo in Euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda di equa riparazione al saldo.

Dichiarando assorbito il ricorso incidentale, e tenuto conto della riduzione operata sulla misura dell’indennizzo, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione delle spese giudiziali di ciascuna delle due fasi di merito nell’importo determinato nell’impugnato decreto, nonchè di quelle del primo giudizio di cassazione, determinandole in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Condanna infine le intimate al pagamento delle spese della presente fase di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il principale e rigetta gli incidentali.

Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’amministrazione della giustizia al pagamento dell’indennizzo in favore di ciascuna delle istanti, odierne ricorrenti incidentali, nell’importo di Euro 2.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione delle spese giudiziali sostenute dalle istanti in ciascuna delle due fasi di merito nell’importo liquidato nel decreto cassato, nonchè delle spese del precedente giudizio di cassazione liquidandole in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Condanna infine le ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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