Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25317 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/10/2017),  n. 25317

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7888/2013 proposto da:

G.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

via dei Dardanelli n. 46, presso l’avvocato Spinella Maurizio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Uccellatore Antonino, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Sella Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele

II n. 187, presso l’avvocato Giordano Massimo, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Barcellona Eugenio e Valentini

Romano, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/04/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- G.A. ricorre per cassazione nei confronti di Banca Sella Holding s.p.a., sviluppando un motivo avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 1 marzo 2012.

Con tale pronuncia, la Corte territoriale ha integralmente confermato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Catania Sezione distaccata di Bronte il 14 febbraio 2008 n. 44, che ha rigettato la domanda che era formulata dall’attuale ricorrente, accogliendo l’eccezione di giudicato sollevata dall’allora convenuta Banca Sella.

Nei confronti del ricorso così presentato resiste Banca Sella, che ha depositato apposito controricorso.

Entrambe le parti hanno anche depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

2.- Il motivo di ricorso, che è stato proposto da G.A., risulta intestato “violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem e delle norme in materia di giudicato (arg. ex art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Nella sostanza, il ricorrente contesta che il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su richiesta dell’attuale resistente, e non opposto, copra di giudicato (anche) l’azione risarcitoria che egli ha successivamente promosso contro la Banca medesima, secondo quanto invece è stato ritenuto dai giudici del merito. In questa prospettiva, il ricorrente svolge, più in particolare, due ordini di distinte rilevazioni.

La prima attiene alla non sovrapponibilità della portata del decreto ingiuntivo divenuto definitivo a quella da riconoscere alla sentenza che abbia conseguito efficacia di giudicato. Nel caso del decreto non opposto, in specie, “il giudicato si è formato” – assume il ricorrente “solo sulla debenza ivi riportata”.

La seconda rilevazione investe i limiti oggettivi del giudicato, sotto il profilo della copertura del “dedotto e deducibile”. Osserva in proposito il ricorrente che il “giudicato non si estende ad ogni questione astrattamente proponibile nella controversia, ma copre solo ed esclusivamente quelle che, pur non dedotte specificamente, hanno costituito dei precedenti logici necessari della decisione”; e pure che la “giurisprudenza esclude che il principio in discussione implichi un’estensione del giudicato che vada oltre le ragioni concretamente poste a base della domanda”. Ciò posto, lo stesso afferma che “nella vicenda in esame il limite del giudicato non poteva operare, perchè il signor G. non ha contestato l’estratto conto (oggetto del procedimento di ingiunzione) o l’esistenza del rapporto tra le parti (presupposto per l’ingiunzione)”.

3.- Il Collegio non condivide l’assunto formulato dal ricorrente sulla “minore portata” della definitività che sarebbe propria del decreto ingiuntivo non opposto. In effetti, secondo un orientamento del tutto consolidato di questa Corte, il decreto ingiuntivo, che non sia stato tempestivamente opposto, viene ad acquistare una valenza di giudicato che risulta pari a quella propria di una qualunque sentenza di condanna (cfr., di recente, sul giudicato prodotto dal decreto ingiuntivo non opposto Cass., 26 giugno 2015, n. 13207).

4.- Merita accoglimento, per contro, l’altro ordine di rilievi richiamato dal ricorrente. La domanda risarcitoria, formulata dall’attuale ricorrente nel primo grado del presente processo, non rientra nel “dedotto e deducibile” che risulta rapportabile al decreto ingiuntivo a suo tempo richiesto e ottenuto dalla Banca.

Il diverso avviso manifestato dalla sentenza impugnata si fonda direttamente sull’assunto che la pretesa risarcitoria di G.A. e quella da decreto ingiuntivo della Banca derivino da un “medesimo rapporto contrattuale”. La pronuncia non indica, tuttavia, le ragioni per cui il “contratto uniforme di strumenti derivati” – che è quello in cui il ricorrente inquadra le affermate violazioni della Banca – e il conto corrente, sulla cui sussistenza quest’ultima ha azionato il suo credito, dovrebbero essere parti integranti di un unico contratto (e di un unico rapporto) e tali, altresì, da non potere vivere di una propria autonomia.

E’ da rilevare, inoltre, che la prospettazione della domanda risarcitoria formulata dall’attuale ricorrente fa espresso riferimento secondo il testo delle “conclusioni” formulate in proposito (cfr. ricorso, p. 6) – alla “violazione” da parte della Banca “degli obblighi di trasparenza, diligenza e correttezza efficienza organizzativa ed esecuzione delle operazioni nell’interesse del cliente, svolgimento delle operazioni con gestione indipendente”, con univoco richiamo ai servizi di investimento di cui alla normativa del TUF. Il decreto ingiuntivo segue, invece, a un ricorso riferito a un “contratto di conto corrente” e al conseguente rapporto in cui “sono state addebitate le competenze maturate e maturande” allo stesso relative (cfr. ancora ricorso, p. 15 ss.). Il ricorso della Banca risulta espressamente fondato, del resto, su “certificati conformi alle scritture contabili D.L. 1 settembre 1993, n. 385, ex art. 50”, in modo univoco così richiamandosi allo strumento di ingiunzione che, nel diritto vigente, risulta utilizzabile solamente per i contratti di conto corrente.

Sì che, in definitiva, non si vede proprio come la pretesa risarcitoria di G.A. – oltretutto nemmeno astrattamente riducibile a una posta di conto corrente (almeno fuori dal caso di espresso riconoscimento debitorio da parte della Banca, nella specie di certo insussistente) – potrebbe essere considerata nei termini di “antecedente logico, essenziale e necessario” della decisione di cui al decreto ingiuntivo (secondo la nozione di limiti oggettivi del giudicato, che risulta consolidata nella giurisprudenza di questa Corte; cfr., di recente, Cass., 16 agosto 2012, n. 14535).

5.- In conclusione, il motivo di ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della controversia alla Corte di Appello di Catania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Catania che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA