Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25317 del 12/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25601-2014 proposto da:

D.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA ORLANDO, rappresentato e

difeso dagli avvocati DEBORAH D’ANGELO e GIUSEPPE CENTOLA in virtù

di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1601/2014 del TRIBUNALE di FOGGIA, emessa e

depositata L’11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSIPRINA LUCIANA

BARRICA;

udito l’Avvocato Micioni Giulio (delega Avvocato Giuseppe Centola),

per il ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Matteo D.C. avverso “L’atto di immissione in possesso posto in essere dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Foggia in data 11.12.2009” (così a pag. 2 del ricorso). Il Tribunale ha reputato che l’atto non fosse opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ed ha compensato le spese di lite tra l’opponente D.C. e l’opposta P.M..

Il ricorso è proposto con due motivi.

L’intimata non si difende.

2.- Col primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 60, 112 e 113 c.p.c., artt. 162, 610 e 617 c.p.c. e art. 591 ter c.p.c. nonchè omesso esame di un fallo decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5 – nullità per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”. Il ricorrente assume che il giudice sarebbe incorso in errore nel qualificare la domanda come opposizione agli atti esecutivi, mentre si sarebbe trattato di un’istanza-reclamo ex art. 60 e 610 c.p.c. e comunque che il giudice sarebbe incorso nell’errore ulteriore di richiamare la norma dell’art. 591 ter c.p.c., non applicabile nel caso di specie.

A conclusione dell’illustrazione del motivo, il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe dovuto qualificare correttamente la domanda “quale reclamo ex art. 60 c.p.c. avverso l’illegittimo atto di immissione in possesso dell’Ufficiale giudiziario.

2.1.- Col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 60 in riferimento agli artt. 610, 112, 113 e 116 c.p.c. e all’art. 591 ter c.p.c.; omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5.

Il motivo è volto a dimostrare la colpa grave dell’Ufficiale giudiziario e la nullità ed illegittimità dell’atto di immissione in possesso, tenuto conto del titolo esecutivo, costituito – per quanto qui rileva – dalla sentenza di condanna al rilascio in favore della P. di una striscia di terreno detenuta dal D.C..

3.- I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non meritano di essere accolti.

E’ vero che, come affermato in ricorso, non è corretto il riferimento che il giudice a quo ha fatto all’art. 591 ter c.p.c., dal momento che questa norma è applicabile – come pure osserva il ricorrente – soltanto alle procedure esecutive immobiliari e si riferisce alle operazioni dei professionisti delegati ai sensi degli artt. 591 bis c.p.c. e segg..

Tuttavia, la sentenza impugnata richiama correttamente il principio di diritto da applicare nel caso di specie, cioè quello secondo cui “Il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 c.p.c., è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell’esecuzione, il quale è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo. Quando, invece, l’atto (anche eventualmente omissivo) che si assunte contrario a diritto sia riferibile non al giudice, ma ad un suo ausiliario, ivi compreso l’ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all’art. 617 c.p.c. (così Cass. n. 7674/08 e n. 19573/15: ma nello stesso senso cfr. già Cass. n. 3030/1992, alla cui ampia motivazione si fa integrale rinvio anche quanto alla ricostruzione dei rimedi esperibili avverso l’operato dell’Ufficiale giudiziario).

4. – Venendo al caso di specie, va perciò, in primo luogo, ribadito il dispositivo della sentenza circa l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi immediatamente rivolta avverso l’atto di immissione in possesso compiuto dall’Ufficiale Giudiziario.

4.1.- Quanto agli ulteriori assunti della parte ricorrente, valgano le considerazioni di cui appresso.

E’ privo di giuridico fondamento il riferimento – ripetutamente tatto in ricorso – ad un “reclamo” ai sensi dell’art. 60 c.p.c..

Per come è chiarito nelle sentenze su citate (ed in particolare, nel precedente di cui a Cass. n. 3030/1992), e per come è reso evidente dal testo della norma, l’art. 60 c.p.c., n. 1 consente alla parte di rivolgersi al giudice soltanto nel caso di comportamento omissivo dell’Ufficiale giudiziario, per fare fissare un termine per il compimento dell’atto di competenza dell’Ufficiale giudiziario.

L’ordinamento non contempla alcun reclamo per fare dichiarare la nullità o l’illegittimità di un atto o comportamento (commissivo) dell’Ufficiale giudiziario. Nemmeno ne può essere affermata, in via sommaria, la colpa grave, e quindi la responsabilità civile, ai sensi del già citato art. 60 c.p.c., il cui accertamento non può che conseguire ad un ordinario giudizio di cognizione.

4.2.- In merito, invece, all’art. 610 c.p.c., pure richiamato nel ricorso, si osserva che di esso non vi è traccia nel ricorso introduttivo del procedimento (il cui contenuto è stato trasfuso nel ricorso per cassazione). D’altronde, pur trattandosi di un’esecuzione per rilascio, non risulta affatto che il debitore esecutato si sia rivolto al giudice dell’esecuzione per ottenere “i provvedimenti temporanei occorrenti per risolvere difficoltà indilazionabili nelle quali si sarebbe trovato l’Ufficiale giudiziario. Piuttosto, il tenore dell’atto introduttivo – rivolto, come nota il Tribunale, ad un giudice diverso dal giudice dell’esecuzione – è tale che appare conforme a diritto la sua interpretazione come opposizione ex art. 617 c.p.c., inammissibile per le ragioni di cui si è detto ai precedenti punti 2. e 2.1.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

La memoria non offre argomenti per superare questi motivi. In particolare, è privo di pregio il tentativo della parte ricorrente di sostenere la qualificazione della propria azione in termini di giudizio ordinario di cognizione, sol che si consideri che anche nella memoria (oltre che nel ricorso) si continua a richiamare infondatamente l’art. 60 c.p.c., laddove l’azione ordinaria avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell’ufficiale giudiziario per ottenerne l’affermazione di responsabilità civile, secondo le forme ed i termini del rito ordinario di cognizione. Nella specie, il rimedio risulta, invece, esperito come “istanza-reclamo” avverso l’atto posto in essere dall’ufficiale giudiziario e, sia se riferito all’art. 60 che se riferito all’art. 617 c.p.c., inammissibile, così come dichiarato dal Tribunale, per le ragioni già esposte nella relazione.

Il ricorso va perciò rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l’intimata non si è difesa. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA