Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25317 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25317 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 9/07/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Domenico Vazzana, elettivamente domiciliato in Roma,
via Erasmo Gattamelata 128, presso lo studio
dell’avvocato Carmelo Scalfari, rappresentato e
difeso, per procura in calce al ricorso, dall’avv.
Gaetano Francesco Cambrea ( fax 0966/22693, p.e.c.

studiolegalecambrea@pec.it );
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia;

Q,195

– intimato –

2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
emesso il 13 maggio 2010 e depositato 1’11 giugno

1

Data pubblicazione: 11/11/2013

2010, R.G. n. 199/2008;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maria Antonietta Carestia che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
rilevato

che

la Corte ha deliberato di adottare la

Rilevato che:
l. Con ricorso del 12 febbraio 2008, Domenico
Vazzana ha chiesto alla Corte di appello di
Catanzaro la condanna del Ministero della
Giustizia al risarcimento del danno ex legge
n.89/2001 subìto per la durata eccessiva e non
ragionevole del giudizio penale nel quale si era
costituito parte civile il 20 ottobre 1998 e che
era stato definito con sentenza del 7 novembre
2006.
2.

La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato
inammissibile il ricorso rilevando la decadenza
ex art. 4 della legge n. 89/2001 dal diritto a
proporre la domanda di equa riparazione, dovendo
tenersi conto, ai fini della decorrenza del
predetto termine decadenziale, della mancata
impugnazione, nel termine breve di cui all’art.
585 c.p.p., della sentenza che ha definito il
giudizio penale.

3.

Ricorre

per

cassazione

Domenico

Vazzana

affidandosi a due motivi di ricorso, illustrati

2

motivazione semplificata della decisione;

da memoria difensiva, con i quali deduce: a) la
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della
legge n. 89/2001 in relazione agli artt. 24, 111
e 113 della Costituzione nonché degli artt. 6
della legge n. 848/1955, 585 lett. d), 607, 648
c.p.p. Secondo il ricorrente ha errato la Corte

ex art. 4 della legge n. 89/2001 in quanto il
termine breve di cui all’art. 585 c.p.p. decorre
dalla notifica all’imputato contumace ex art. 548
c.p.p. Ha rilevato inoltre il ricorrente che, ai
fini dell’accertamento della irrevocabilità della
decisione, la Corte di appello avrebbe dovuto
fare riferimento all’annotazione, ex art. 27 del
D.M. n. 334 del 30 settembre 1989, della data di
irrevocabilità della sentenza da parte della
Cancelleria; b) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001
in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 113 della
Costituzione. Il ricorrente lamenta la disparità
di trattamento derivante dalla diversità di altre
decisioni della stessa Corte relative allo stesso
processo che hanno correttamente ritenuto la
tempestività del ricorso ex legge n. 89/2001 in
casi identici a quello in esame.
4. Non svolge difese il Ministero della Giustizia.
Ritenuto che
5. Il ricorso è fondato.

L’applicazione del

combinato disposto dell’art.

3

585 c.p.p.

e

di appello di Catanzaro nel ritenere la decadenza

dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001 comporta
infatti, nel caso in esame, non la dichiarazione
di decadenza della parte civile dal diritto a
proporre l’azione di equa riparazione per la non
ragionevole durata del processo penale cui ha
partecipato ma, al contrario, l’accertamento
Il

termine decadenziale di cui all’art. 4 non può
infatti essere posto in relazione, per la sola
parte civile, alla data di pronuncia della
sentenza penale con motivazione contestuale dato
che, ai fini del decorso del termine breve di
impugnazione, e quindi ai fini della formazione
del giudicato, è necessaria la notifica del
dispositivo all’imputato contumace. Il passaggio
in giudicato della decisione penale in questione
alla data del 2 ottobre 2007 è stato accertato
dalla stessa Corte di appello di Catanzaro con
riferimento ad altri giudizi promossi ex legge n.
89/2001 nei quali la domanda proposta è stata
ritenuta tempestiva per il mancato decorso del
termine di sei mesi dal 2 ottobre 2007.

6. L’accoglimento dei due motivi di ricorso comporta
la cassazione del decreto impugnato e consente la
decisione nel merito della controversia non
essendo necessario alcun ulteriore accertamento
sui fatti del giudizio presupposto caratterizzato
da una durata di oltre otto anni dal momento
della costituzione di parte civile del Vazzana,

4

della tempestività dell’azione proposta.

avvenuta il 20 ottobre 1998, alla pronuncia della
sentenza definitiva.
7. Per quanto riguarda la liquidazione del danno la
Corte ritiene opportuno recepire il parametro
(1.000 euro per ogni anno di durata non
ragionevole del processo) già adottato dalla

allo stesso processo presupposto e alla stessa
durata eccessiva, pari a 5 anni e 18 giorni,
valutabile ai fini della liquidazione del danno
ex legge n. 89/2001.
8.

Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di merito e di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto

impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento in favore del
ricorrente, della somma di euro 5.048,00, a titolo di
equa riparazione ex legge n. 89/2001, con interessi
legali dalla domanda al saldo. Condanna il Ministero al
pagamento delle spese processuali del giudizio di
merito, liquidate in euro 875, di cui 50 per spese, 325
per diritti e 400 per onorari, oltre accessori di
legge, e del giudizio di cessazione, liquidate in 550
euro, oltre 100 euro per esborsi, e accessori di legge.
Dispone la distrazione in favore dell’avv. Gaetano
Cambrea, antistatario nei due gradi del giudizio.

5

Corte di appello di Catanzaro, con riferimento

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

9 luglio 2013.

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