Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25317 del 11/10/2018
Cassazione civile sez. lav., 11/10/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 11/10/2018), n.25317
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27892/2014 proposto da:
R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,
presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS GOMEZ, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
FULVIO CAROLLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
EUROPA 190, presso l’avvocato ROBERTA AIAZZI dell’Area Legale
Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROSARIA ANTONIA BIANCO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 14/05/2014 R.G.N. 517/2011.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza depositata il 14.5.2014, la Corte di Appello di Venezia respingeva il gravame interposto da R.E., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Belluno, resa in data 23.11.2010, con la quale era stata rigettata la domanda del R. volta ad ottenere la condanna della società datrice al risarcimento del danno dallo stesso subito a causa di un infortunio asseritamente occorsogli, mentre era a bordo del ciclomotore, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa di recapito della corrispondenza;
che avverso tale sentenza R.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste.
Diritto
CONSIDERATO
che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro di questa Corte la rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dai difensori del ricorrente, avv.ti Carlo de Marchis Gomez e Fulvio Carollo, in data 28.2.2018, in cui si rappresenta che il R. rinuncia al ricorso essendo intervenuto, medio tempore, un accordo con la società controricorrente;
che, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 693/2014; 23161/2013), “la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., comma 2, non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio…., è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere”;
che il principio sopra enunciato deve essere applicato anche al caso di specie, nel quale, appunto, l’atto di rinuncia non è sottoscritto dalla parte personalmente, ma solo dai difensori che non risultano muniti di procura speciale a rinunziare;
che va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, in considerazione del dichiarato accordo transattivo raggiunto in ordine alla controversia, le spese del presente giudizio sono interamente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018