Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25317 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. II, 09/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9704-2015 proposto da:

S.S., B.A., SBA SERVICE DI

S.S. & C SAS in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo

studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI BAGGI;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 581/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORRADO MISTRI che ha concluso per la parziale inammissibilità e

per il rigetto del ricorso nel resto;

udito l’Avvocato BAGGI Luigi, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

il sig. M.G., con Atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2007, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano S.B.A Service di S.S. & C. S.a.s. (nel seguito per brevità “SBA Service”), il Sig. S.S. ed il Sig. B.A., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: a) Accertata la simulazione del prezzo di compravendita della azienda di cui era titolare (avente ad oggetto l’attività di commercio e vendita al pubblico di cartolibreria, cancelleria, articoli tecnici macchine ed arredi per l’Ufficio nonchè foto eliografica restando escluso l’immobile sito in (OMISSIS) posta al piano terra con accesso di (OMISSIS)), determinato in Euro 65.000,00, in contrasto con i patti assunti tra le parti in sede di contratto preliminare, dichiarare efficace il prezzo pattuito tra le parti, nella misura di Euro 130.000,00; b) accertato altresì il conseguente inadempimento da parte dei convenuti, in merito al pagamento del prezzo, dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di compravendita della società S.B.A Service di S.S. & C. S.a.s., in autentica del notaio P.D. in data 29 aprile 2004 rep. n. 90163/8772, dichiarare il diritto dell’attore a trattenere tutte le somme di denaro pagate dai convenuti. Ordinare la restituzione dell’attività di commercio di articoli di cartoleria, mediante riconsegna alla stessa nella disponibilità dell’attore senza subingresso dell’attore stesso (venditore) nè nelle attività nè nelle passività dell’azienda. Si costituivano in giudizio nei termini di rito SBA Service, il Sig. S. ed il Sig. B. contestando integralmente tutte le circostanze in fatto esposte nell’atto introduttivo di controparte, chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed inammissibili in diritto.

Esaurita la fase istruttoria, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con sentenza n. 5789, resa in data 30.3.2010 – 5.5.2010, accoglieva la domanda di parte attrice e ritenuta la simulazione del contratto di cessione d’azienda stipulato tra M.G. e S.B.A. Service & C. S.a.s. in data 29.4.2004 per la parte relativa alla indicazione del prezzo, nonchè l’efficacia tra le parti del medesimo contratto al prezzo dissimulato di Euro 130.000,00, dichiarava la risoluzione di tale contratto per colpa della convenuta; 2) condannava SBA SERVICE di S.S. & C. S.a.s. a restituire a M.G. l’azienda costituita dall’esercizio di fotolitografia e commercio di vendita al pubblico al minuto di generi di cui alla tabella merceologica XIV (cartolibreria, cancelleria, arti tecnici, macchine ed arredi per ufficio) sito in (OMISSIS) – (OMISSIS), dichiarava il diritto di M.G. a trattenere, a titolo di risarcimento danni le somme versate in suo favore da SBA SERVICE di S.S. & C. S. in dipendenza del contratto di cessione; 4) condannava SBA SERVICE di S.S. & C. S.a.s a rimborsare a M.G. le spese di lite,

Avverso questa sentenza interponeva appello la Service, il Sig. S.S. ed il Sig. B.A., per gli stessi motivi di opposizione svolti in primo.

Si costituiva M.G. contestando la fondatezza dei motivi del gravame e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 581 del 20159.

Rigettava l’appello, condannava le parti appellanti a rimborsare alla parte appellata le spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale gli appellanti pur chiedendo che venisse ridimensionato il prezzo concordato con il contratto preliminare non avrebbero indicato con quali criteri quel prezzo avrebbe dovuto essere ridimensionato, dovendo considerare che dai documenti depositati risultava un fatturato di 170/180.000, Euro l’anno negli anni precedenti la cessione e il minor valore per sviamento della clientela risultava solo da un perizia di parte. La penali applicata alla stregua della clausola contrattuale doveva ritenersi congrua dovendosi considerare che l’azienda veniva restituita con un avviamento di fatto inesistente anche in ragione dello sfratto dai locali eseguito a seguito di morosità. La presenza in giudizio di S.S. e B.A. era giustificata dal fatto che gli stessi aveva sottoscritto il contratto preliminare.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.A.B. Service di S.S. &C. sas, S.S. e B.A., con ricorso affidato a 3 motivi. M.G. in questa sede è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo svolto esclusivamente dal ricorrente SBA Service di S.S. & C. S.a.s, la stessa lamenta: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1492 c.c., comma 1, art. 2909 c.c., all’art. 115 c.p.c., comma 1, e all’art. 116 c.p.c. per l’omesso esame da parte della Corte territoriale della (prodotta) sentenza n. 269/2007 – Sezione n. 24 – della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, passata in giudicato. In ogni caso violazione della norma di diritto ex art. 1492 c.c., comma 1. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Secondo la ricorrete la Corte distrettuale nel rigettare l’istanza di riduzione del prezzo proposta in via riconvenzionale dalla società SBA Service, non avrebbe tenuto conto: a) che una mancata corrispondenza tra avviamento commerciale effettivo e valore di esso dichiarato integrava una mancanza delle qualità promesse dell’azienda trasferita. B) dell’effettiva efficacia probatoria delle scritture contabili prodotte dall’imprenditore nel giudizio di merito dalle quali risultava che la società SBA Service sin dal primo anno di gestione o meglio solo dopo otto mesi dall’acquisto registrava una perdita di esercizio per un importo complessivo pari ad Euro 11.021,93. C) della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano passata in giudicato che aveva ridotto il valore dell’avviamento in Euro 133.690,00 e stimato il valore dell’azienda ceduta dal M. in Euro 46.650,00 che arrotondati davano un valore di Euro 46.500,00. D) non avrebbe tenuto conto della richiesta di CTU al fine di determinare l’effettivo valore dell’Azienda alla data della cessione e alla data attuale. C) La Corte disttettuale, tenuto conto che l’avviamento si era rivelato di gran lunga inferiore rispetto a quello dichiarato in contratto, avrebbe dovuto accogliere la domanda di riduzione del prezzo proposta in via riconvenzionale dalla SBA Service ai sensi dell’art. 1492 c.c., comma 1.

1.1. = Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, con motivazione, ampia, articolata, puntuale ed esaustiva offre convincente e corretta ricostruzione di tutte le circostanze di fatto che l’hanno condotta ad escludere una riduzione del prezzo concordato come richiesta dalla società SBA Service attuale ricorrente. Piuttosto la Corte di Milano in attuazione del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre, pertanto, chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative. Il motivo di censura è, pertanto, irrimediabilmente destinato ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, tale che pur formalmente abbigliato in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’, per altro verso, principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360, n. 5 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Non senza rammentare come, all’esito delle modificazioni apportate all’art. 360, n. 5 codice di rito dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale denunciabile non sia più quello (nella sostanza lamentato dal ricorrente, al di là della sua formale intestazione) afferente al contenuto motivazione (salvo il principio del cd. “minimo costituzionale”, più volta affermato, anche a sezioni unite, da questa stessa Corte) bensì quello di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – vizio del tutto impredicabile, nella specie, avendo la Corte distrettuale tenuto conto anche della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ritenendola inidonea ad inficiare la pronuncia di primo grado, onde l’inammissibilità, in parte qua, della censura mossa alla sentenza impugnata. Senza dire, come bene chiarisce la sentenza impugnata: che il contenzioso tributario ha natura diversa e si fonda su diversi presupposti, del tutto indipendenti dalle regole che governano i negozi giuridici nel nostro ordinamento.

1.2.= Infondata è, anche, l’eccezione relativa alla mancata riduzione del prezzo per avviamento inferiore a quello dichiarato nel contratto. Va osservato che il risultato cui vorrebbe pervenire il ricorrente avrebbe dovuto essere perseguito mediante un’azione quanti minoris e non con azione proposta di simulazione del prezzo della cessione. E, comunque va qui osservato che, come è stato già detto da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 5845 del 2013) in tema di cessione di azienda, l’avviamento non è un bene compreso nell’azienda – del quale quindi si possa ipotizzare un vizio ai sensi dell’art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta – ma è una qualità immateriale dell’azienda stessa, che può essere promessa nel contratto di vendita e il cui difetto dà luogo alla fattispecie di inadempimento di cui all’art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che la sua mancanza o il suo valore inferiore a quello pattuito non possono essere poste a fondamento dell’azione di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492, ma solo, eventualmente, di una risoluzione ex art. 1453 c.c.

2.= Con il secondo motivo, svolto esclusivamente dal ricorrente SBA Service di S.S. & C. S.a.s., la stessa lamenta: a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 1384 c.c. e art. 1526 c.c., comma 2, Violazione dell’art. 112 c.p.c. in razione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 Nullità della sentenza per omessa, pronuncia sulla domanda di condanna del sig. M.G. alla restituzione della somma di Euro 15.000,00 alla SBA Service. Vizio di extrapetizione.

b) Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di condanna del sig. M.G. alla restituzione della somma di Euro 15.000,00= alla SBA Service. Vizio di extrapetizione.

Secondo la ricorrente la Corte distrettuale: a) avrebbe fondato la sua decisione (di rigettare la domanda di riduzione della penale) su prove inesistenti e mai richieste dal M., infatti, non risulterebbe agli atti del giudizio di merito: a) alcuna valutazione dell’azienda ceduta o meglio non vi sarebbe alcuna risultanza probatoria che attestasse un avviamento inesistente alla data della sua restituzione e sul punto non risulterebbe offerta o richiesta alcuna prova dal M.. b) la procedura di sfratto esperita dal M. nei confronti della società SBA Service, risultando nel giudizio da mere affermazioni della Difesa del M.. Senza dire, secondo il ricorrente, che è principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte che il giudice del merito ha il potere ufficioso di ridurre la clausola penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c. Con la specificazione che la penale deve ritenersi eccessiva tutte le volte in cui sia ravvisabile una sproporzione eccessiva tra l’ammontare delle rate riscosse e il contenuto della pretesa indennitaria che approssimativamente spetterebbe al venditore.

b) La Corte distrettuale avrebbe altresì omesso qualsiasi pronuncia sulla domanda avanzata dalla società SBA Servizi di condanna del M. alla restituzione della somma di Euro 15.000,00. D’altra parte, da un esame degli atti del giudizio di merito emergerebbe, in primo luogo la non rispondenza degli importi indicati dalla Corte di merito l’importo di Euro 75.000,00 in luogo di Euro 65.000,00 ed è fatto pacifico che la società SBA Service avrebbe versato al M. la complessiva somma di Euro 90.500,00 in relazione al contratto de quo.

2.1. = Anche il presente motivo è per le stesse ragioni che abbiamo già detto in precedenza infondato sotto entrambi i profili.

a) Quanto al primo profilo va qui ribadito che è infondato perchè la censura si infrange sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, tale che pur formalmente abbigliato in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

b) quanto invece al secondo profilo non sussiste l’omessa pronuncia su domanda proposta dalla società SBA Service di condanna del M. alla restituzione della somma di Euro 15.000,00, dovendosi considerare che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (conf. Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).

Nel caso di specie la Corte ha ribadito, condividendo la sentenza del Tribunale, che era stato accertato il diritto del M. a trattenere a titolo di risarcimento del danno le somme medio tempore versate dalla SBA Service. Il che sta a significare che il M. nulla doveva alla SBA e indirettamente ciò comporta il rigetto della domanda di restituzione della somma di Euro 15.000,00 avanzata dalla SBA attuale ricorrente.

3.= Con il terzo motivo svolto esclusivamente dai sigg. S.S. e B.A.: Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in merito alla disposizione sulle spese del giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5. Secondo i ricorrenti la Corte disttettuale nel confermare la compensazione delle spese in ordine al primo grado di giudizio tra gli attuali ricorrenti e il sig. M., disposta dal tribunale, non avrebbe chiarito quali fossero “i giusti motivi” idonei a giustificare la suddetta compensazione e comunque non avrebbe tenuto conto che i sigg. S. e B. nel giudizio di primo grado risultavano essere vittoriosi essendosi determinata una situazione obiettiva di pure e semplice difformità tra la sua domanda e la pronuncia del Giudice ed una contestuale totale difformità tra quest’ultima e la domanda delle parti convenute, qui ricorrenti.

b) Avrebbe errato la Corte distrettuale anche nel liquidare le spese perchè non avrebbe tenuto conto che B. e S. risultavano soccombente limitatamente al motivo di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. che può quantificarsi di importo decisamente inferiore rispetto a quello relativo ai motivi di appello della SBA Service e inverosimilmente in Euro 7.815,50.

3.1. = Il motivo è in parte inammissibile per mancanza di interesse. ed in parte infondato.

Giova premettere che costituisce principio generale dell’ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., in applicazione del principio di causalità per cui non è esente dal sopportare l’onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata.

Ora, nel caso in esame, i sigg. S. e B. sono risultati soccombenti rispetto al sig. M. sia in primo grado che in secondo grado, Pertanto, considerata la soccombenza gli stessi avrebbero dovuto essere condannati a rimborsare a parte vittoriosa (Sig. M.) le spese dell’intero giudizio. Epperò, la Corte distrettuale, sia pure nella considerazione che la sentenza sul punto non era stata impugnata dal sig. M., l’unico ad avere interesse alla relativa modifica, ha ritenuto corretto confermare la sentenza di primo grado e, dunque, la compensazione delle spese relative al primo grado, già disposta dal Tribunale. Non vi è dubbio che la compensazione torna utile ai sigg. S. e B. sicchè gli stessi mancano di interesse concreto a richiedere la modifica di tale statuizione.

3.2.= Coerente al principio di soccombenza è invece la condanna dei sigg. S. e B. a rimborsare al sig. M. le spese del secondo grado del giudizio.

3.3.= Va qui osservato che di norma, è possibile condannare in via solidale più parti soccombenti al pagamento delle spese giudiziali non solo quando ci sia solidarietà del rapporto sostanziale ma anche quando sussiste una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cfr. Cass. civ. n. 17281/2011). Con l’avvertenza che la sussistenza o meno dell’interesse comune è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Questi principi sono stati osservati dalla Corte distrettuale e sul presupposto di un litisconsorzio processuale tra la società SBA Service e i sigg. S. e B. ha ritenuto corretto condannare gli stessi in solido a rimborsare a M. le spese del grado di giudizio.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre procedere alla liquidazione delle spese dato che il sig. M. in questa fase è rimasto intimato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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