Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25316 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 29/11/2011), n.25316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 985-2010 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUCCICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO FARAONE, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ULTRAMOTOR SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE

ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO NICOLA, giusta

procura ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ MAGNIFICA SRL, SOCIETA’ SEMAUTO SRL, C.A.

R., FALLIMENTO DITTA JAM CAR DI CANTONI ANGELO RAFFAELE E

DELLA SDF CANTONI ANGELO RAFFAELE E TORTORELLI GIUSEPPE, M.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 349/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA

dell’11.11.09, depositata il 18/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 299 depositata il 19 novembre 2009, ha respinto l’appello proposto da T. G. avverso la sentenza del Tribunale di Matera che, ritenuta esistente società di fatto fra il predetto e C.A. R., ne aveva dichiarato il fallimento.

Ha ritenuto l’esistenza della società di fatto comprovata da plurimi elementi” univoci e non contestati, rispetto ai quali il T. non ha saputo dare spiegazione idonea ad escludere il vincolo sociale” rappresentati da: dichiarazione di tal Tr.Vi. circa la costante presenza del T. presso l’ufficio vendite della ditta Jam Car di Angelo Cantoni, dichiarata fallita con la sentenza appellata;

prestazione di garanzia personale del T., desumibile dalla sottoscrizione di numerosi titoli di credito di notevole importo emessi dal C. in favore di creditori di Jam Car, comprovante costante attività di finanziamento; diretta ingerenza, non altrimenti giustificata anche alla luce del fatto che il T. svolge attività di pubblico dipendente, nell’attività d’impresa della Jam Car, testimoniata dalle numerose evidenziate circostanze;

costituzione da parte di entrambi in falliti della New Jam Car s.r.l.

in data 14.2.2005, avente ad oggetto la medesima attività esercitata da Jam Car.

T.G. ha impugnato questa statuizione con ricorso per cassazione in base ad unico motivo.

Ultramotor s.r.l. ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno spiegato difesa.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione osservando che:

“Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 10, 11 e 147 L. Fall., e degli artt. 2195 e 2267 c.c..

Contesta il valore sintomatico attribuito dalla Corte territoriale alle circostanze conclamanti la sussistenza della società di fatto col C., a suo dire, parziali e non significativi, per sostenere che difetterebbe il requisito dell’apparenza del vincolo sociale che giustifica il fallimento. Oltre alla prestazione di garanzia, aggiunge inoltre, non risulta attività d’impresa a lui imputabile. Il procedimento penale che lo ha visto indagato col C. per il reato di furto di due assegni si è concluso con il suo proscioglimento e la conseguente imputazione a carico del denunciante Tr. per il reato di cui all’art. 328 c.p.. La censura mira palesemente a sollecitare un apprezzamento di merito sulle circostanze indicate, della cui valutazione la sentenza impugnata rende conto con puntuale e logica motivazione, precluso in questa sede”.

Il collegio ritiene di condividere le precedenti considerazioni rilevando peraltro l’omessa formulazione del quesito di diritto prescritto dal disposto dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile, ratione temporis, al ricorso. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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