Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25316 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 12/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26678-2015 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

4, presso lo studio dell’avvocato GIULIO SIMEONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati FERNANDO CHIANESE ed ALFREDO ZAZA D’AULISIO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO PROVINCIALE DI LATINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2312/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/11/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

uditi gli avvocati Alfredo ZAZA D’AULISIO e Massimo BACHETTI per

l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio” sezione staccata di Latina, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario relativamente alla ricorso proposto da M.B. avverso l’atto di variazione di intestazione catastale di un nuovo immobile censito nel comune di (OMISSIS), mediante il quale l’Agenzia del territorio, sulla scorta di un verbale di delimitazione in data 11/12/1930, aveva apportato variazioni di ditta, ripristinando il “demanio pubblico dello Stato ramo marina mercantile” con riferimento all’unità immobiliare in questione.

Il giudice di appello rilevava non trattarsi di controversia tributaria ma di accertamento della titolarità del diritto dominicale.

La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale affidato a un unico motivo, l’Agenzia delle entrate si prostituiva con controricorso formulando arche ricorso incidentale condizionato. La contribuente presentava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo la ricorrente eccepisce la giurisdizione del giudice tributario, in contrasto con quanto statuito dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, assumendo trattarsi di controversia concernente il cambio di intestazione catastale, di competenza del giudice tributario, in forza della interpretazione letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2.

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, rubricato “Oggetto della giurisdizione tributaria”, dispone, per quanto qui rileva, che “appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione” la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza,, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”. Coerentemente, l’art. 19 dello stesso decreto prevede, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario alla lettera f), “gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2″.

La giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell’art. 2 cit., è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall’Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 3773 del 2014, Cass. S.U. n. 27209 del 2009, Cass., S.U., n. 20889 del 2006).

L’art. 2 cit., tuttavia, non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie indicate nella norma, perchè in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di revindica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa citata intendeva disciplinare. L’art. 2 del D.Lgs. cit. attiene strettamente alla materia tributaria, e non può – per l’evidente ratio legis che le sorregge – trovare applicazione all’infuori dell’ambito della controversia tipicamente tributarie (cfr Sez. U, Sentenza n. 2950 dà 16/02/2016).

Nel caso di specie la controversia non ha ad oggetto un rapporto di natura tributaria, posto che l’Amministrazione finanziaria si è limitata a dare attuazione, con la variazione dell’intestazione catastale, alla pretesa di demanialità dei suoli su cui sorgeva il compendio immobiliare, mediante l’attestazione di delimitazione degli arenili e delle altre zone demaniali marittime ricadenti nel Comune di Sperlonga.

Sono di spettanze del giudice ordinario quelle controversie instaurate dai privati che abbiano ad oggetto operazioni di mutamento cartografico di ditta catastale, come nel caso di specie, trattandosi di variazione, operate dall’Amministrazione al fine dell’accertamento della titolarità del diritto dominicale e che solo indirettamente, come tutte le variazioni, hanno incidenza al fine della imposizione di tributi. Nelle controversie tra il privato e una autorità circa le vicende di un fondo, sul quale l’Amministrazione pubblica pretenda esercitare i suoi poteri autoritativi, fosse anche in tema di mera intestazione catastale della ditta proprietaria ci della sua variazione, l’oggetto effettivo di tali domande non può che essere l’accertamento – quanto alla esistenza, o alla estensione, o alla decorrenza del diritto soggettivo di proprietà che il privato tende ad affermare nei confronti dell’autorità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16429 del 26/07/2007); peraltro, nella controversia in oggetto, le deduzioni della ricorrente sono incentrate sul carattere abusivo della variazione catastale apportata dall’Amministrazione, sia pure per difetti procedurali.

Il ricorso incidentale rimane assorbito. Va, conseguentemente, confermata la giurisdizione dell’A.G.O. in controversie oliali quelle oggetto del presente giudizio. Deve” pertanto, rigettarsi il ricorso principale, assorbito l’incidentale, dichiarando la giurisdizione dell’A.G.O..

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti dell’Amministrazione.

PQM

Rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione dell’A.G.O., e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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