Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25316 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.G., rappr. e dif. dall’avv. Francesco Cannizzaro, e

dall’avv. Michele Pontecorvo, elett. dom. presso lo studio del

secondo in Roma, via Asiago n. 9, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., agenzia di operazioni doganali n.

(OMISSIS), in persona del cur. fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Milano 24.11.2016 in R.G.

525/2013;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 21.10.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. R.G., nella veste di proponente il concordato fallimentare relativo alla procedura a carico di (OMISSIS) s.r.l., già aperta dal Tribunale di Milano, impugna con unico motivo il decreto collegiale del medesimo giudice, reso il 24.11.2016 ai sensi della L. Fall., art. 26, reiettivo della propria impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva rigettato la citata proposta in data 16.9.2016;

2. il tribunale, premesso che sulla proposta di concordato fallimentare il giudice delegato aveva esercitato il potere sostitutivo di cui alla L. Fall., art. 41, comma 4, rispetto al parere del comitato dei creditori (assente), formulandolo in termini negativi, ha rilevato: a) il decreto di rigetto del giudice delegato era fondato sull’omessa considerazione di un creditore ammesso al passivo, senza prova che il relativo debito fosse stato altrimenti estinto e sulla non distinzione tra creditori privilegiati e chirografari, promiscuamente elencati, così precludendo, quanto ai primi, la verifica del rispetto delle prelazioni; b) nel reclamo, il proponente invocava di aver concluso una transazione con la banca pretermessa, rendendosi garante del relativo credito con impegno al pagamento rateale garantito da ipoteca, pur riconoscendo che tale creditore, benchè sollecitato, non aveva prodotto rinuncia all’insinuazione, mentre sul secondo punto nulla osservava;

3. lo stesso tribunale ha così ritenuto: a) il reclamo ammissibile, stante il suo deposito avvenuto il 25.10.2016, mentre agli atti risultava prova che la difesa del ricorrente ne aveva chiesto copia il 19.10.2016, ma faceva difetto altra prova di comunicazione ancora anteriore, non fornita dal curatore; b) nel merito, la sua infondatezza, già a tenore della stessa produzione di parte, da cui risultava per iscritto che la banca pretermessa nella proposta aveva rifiutato di aderire alla richiesta di rinuncia all’insinuazione, così restando, ai sensi della procedura in esame, a pieno titolo creditrice, al di là della diminuzione dell’importo vantato (per decurtazione di quanto nel frattempo ricevuto, 43.500 Euro, rispetto alla somma ammessa per 326.189,06) e comunque mancando nella stessa transazione una rinuncia al credito verso il debitore principale fallito; c) posto il criterio di maggioranza reggente il concordato fallimentare, la proposta era conseguentemente inammissibile, nonostante l’ampiezza di contenuto dell’istituto, che non può tuttavia pervenire a conculcare per intero, non contemplandolo, il diritto di credito di un soggetto già ammesso al concorso; d) in via aggiuntiva, comunque il decreto del giudice delegato restava immune da censure, perchè non contestato sul rilievo della promiscuità dei creditori, scelta impediente lo scrutinio dei medesimi in classi secondo correttezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo, il ricorrente avversa la decisione del tribunale, ritenendone l’erroneità per violazione della L. Fall., art. 124, in combinazione con la L. Fall., art. 127, comma 4, laddove ha, da un lato, escluso che la proposta di concordato fallimentare potesse disporre di un credito riservandogli un trattamento quale l’accollo e, dall’altro e sia pur in obiter dictum, valorizzato l’omessa suddivisione in classi, a fronte di un assetto del passivo in cui, nella sostanza, nessun creditore era privilegiato, stante la esiguità dell’attivo periziato;

2. il ricorso è inammissibile, dovendosi applicare nella vicenda il principio – di profilo assorbente – per cui, quanto al concordato fallimentare, “il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza manca del carattere sia di decisorietà su diritti soggettivi, sia di definitività e pertanto non essendo immodificabile, nè precludendo la riproponibilità della stessa, o di altra emendata, proposta di concordato – non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass. 11178/2011); tanto più che lo stesso precedente – cui si sono conformate altre decisioni, tra cui Cass. 6688/2012 – ha chiarito che la pronuncia del giudice di merito non implica “la delibazione… la risoluzione di una controversia su diritti soggettivi suscettibile di acquistare, in difetto di impugnazione, autorità di giudicato in ordine a tali diritti ma limitandosi – ai sensi della L. Fall., novellato art. 125 – alla verifica meramente processuale dei requisiti formali prescritti dalla legge, cioè del regolare svolgimento della procedura e dell’idoneità dei suoi atti a produrre gli effetti previsti dalla norma”;

3. parimenti Cass. 6967/2018 (n.m.) ha così precisato che, concernendo la pronuncia il riscontro preliminare “più in generale” della “conformità della proposta alle disposizioni che ne disciplinano la presentazione ed il contenuto indispensabile”, si ha che resta ben possibile la proposizione di una nuova istanza, “eventualmente emendata dai vizi rilevati dal giudice delegato o dal tribunale, o anche la riproposizione della medesima istanza, con l’illustrazione delle ragioni per cui si ritiene erronea la valutazione che ha condotto al provvedimento di rigetto”;

il ricorso va dunque rigettato; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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