Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25316 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 11/10/2018), n.25316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12129/2014 proposto da:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO

SANTORI, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO MELONI,

VINCENZO DE MICHELE, LUIGI PAU, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

SO.GE.A.AL S.P.A., AIR ONE S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 241/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 18/11/2013 R.G.N. 44/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata il 13.11.2013, la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, accogliendo il gravame interposto da G.V., nei confronti di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., Air One S.p.A. e SO.GE.A.AL S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Sassari resa in data 28.9.2012, dichiarava “la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra la G. e la E.A.S. S.p.A. nell’aprile del 2007 e costituito, dalla data indicata, tra le parti, un rapporto a tempo indeterminato” ed ordinava a CAI Alitalia S.p.A. la riammissione in servizio della appellante nelle medesime mansioni, attività e modalità di prestazione; che avverso tale sentenza Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

che G.V. ha resistito con controricorso ed ha comunicato memoria contenente, unitamente al verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuta tra le parti in data 26.7.2018, la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

che la Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (ora Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) ed Air One S.p.A. hanno, altresì, depositato memoria; che la SO.GE.A.AL S.p.A. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, deve rilevarsi – come anticipato in narrativa, che è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione copia del verbale di conciliazione in sede sindacale – sottoscritto da G.V. e dal procuratore speciale della Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., P.G., in data 26.7.2018 -, in cui le parti espressamente rinunziano, altresì, ad azionare reciprocamente ogni rivendicazione ricollegabile ad ulteriori rapporti tra le stesse intercorsi, dandosi pure atto reciprocamente che le spese legali relative agli intercorsi giudizi restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;

che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine ai fatti per cui è causa, deve ritenersi che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo;

che va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese

compensate.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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