Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25316 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. II, 09/10/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7536 – 2015 R.G. proposto da:

EDILG&N Costruzioni Generali di F.N. s.a.s., –

c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

ricorso dall’avvocato Fuschino Mario ed elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Girolamo Nisio, n. 52, presso lo studio dell’avvocato

Cedric Samarughi (studio legale “Orlandi & Partners”).

– ricorrente –

contro

MONTAGGIO FERRO s.r.l., – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Agostino Depretis, n. 86, presso lo studio dell’avvocato

Vincenzo Giangiacomo che disgiuntamente e congiuntamente

all’avvocato Giuseppe Giangiacomo la rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258 dei 10.6/5.9.2014 della corte d’appello di

Campobasso;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, in data 8.1.2007 la “Montaggio Ferro” s.r.l. esponeva che nel luglio del 2006 aveva provveduto su incarico e per conto della “EdilG&N Costruzioni Generali di F.N.” s.a.s. alla posa in opera di acciaio per cemento armato in un cantiere in Sesto Campano; che l’opera aveva richiesto 431 ore complessive di lavoro, al prezzo di Euro 20,00 ad ora; che a tale titolo, quale comprovato dalla fattura n. 22 del 10.8.2006 e dai buoni di consegna sottoscritti dalla controparte, era creditrice della somma – rimasta insoluta – di Euro 10.344,00.

Chiedeva ingiungersi alla “EdilG&N” il pagamento dell’importo anzidetto, oltre interessi e spese.

Con decreto n. 4/2007 veniva pronunciata l’ingiunzione.

Con citazione del 23.2.2007 la “EdilG&N” s.a.s. proponeva opposizione.

Instava per la revoca dell’ingiunzione.

Resisteva la “Montaggio Ferro” s.r.l..

Con sentenza n. 44/2011 l’adito tribunale revocava l’ingiunzione e condannava l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 7.867,91, oltre i.v.a., interessi e spese di lite.

Evidenziava il tribunale che era fuor di contestazione che l’opposta avesse fornito kg. 11.316,26 di ferro; che – in assenza di riscontri in ordine alla pattuizione del quantum del corrispettivo – il valore globale dell’opera, comprensivo del costo del materiale ferroso e del costo della manodopera, poteva stimarsi, alla stregua del prezziario della Regione Molise, in Euro 15.503,27, sicchè – attesa l’incidenza, nella misura del 49,25%, del costo del materiale fornito – il costo della sola manodopera era da computare in Euro 7.867,91.

Proponeva appello la “EdilG&N” s.a.s..

Resisteva la “Montaggio Ferro” s.r.l..

Con sentenza n. 258 dei 10.6/5.9.2014 la corte d’appello di Campobasso rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava – tra l’altro – la corte che il tribunale aveva correttamente applicato il prezziario della Regione Molise relativo all’anno 2005; che nessuna prova l’appellante aveva fornito circa il recepimento, nel prezziario regionale, della composizione delle singole voci di cui all’esperito appello; che in ogni caso, pur ad applicare la scomposizione invocata dall’appellante, sarebbe stata da detrarre per il valore del ferro dal prezzo unitario di Euro 1,3688 al kg. la percentuale del 42,71% con un conseguente maggior onere per la “EdilG&N”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “EdilG&N Costruzioni Generali di F.N.” s.a.s.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “Montaggio Ferro” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione illogica ed apparente, la pretermissione di un fatto storico addotto all’esame della corte d’appello, la mancanza assoluta di motivi.

Deduce innanzitutto che ha prodotto nel fascicolo di seconde cure la Delib. Giunta regionale della Regione Molise 4 aprile 2005, n. 364 di adozione del prezziario per le opere edili; che dunque la corte di merito non si è avveduta della presenza nel proprio fascicolo della prova richiesta.

Deduce inoltre che era onere della “Montaggio Ferro” dar prova di aver eseguito le prestazioni corrispondenti alle voci “filo di ferro ricotto nero” e “gru a torre con braccio da m. 36 e portata 2,7 t.”.

Deduce al contempo che l’uso di una “gru a torre con braccio di m. 36 e portata di 2,7 t.” non era per nulla necessario, sicchè nessuna contestazione si imponeva al riguardo; che del resto, allorchè si è costituita in prime cure, la “Montaggio Ferro” ha censurato le avverse prospettazioni solo ed unicamente in ordine al numero di giornate di lavoro pattuite, così ammettendo di aver fornito la sola manodopera.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Delib. giunta regionale della Regione Molise 4 aprile 2005, n. 364 di recepimento del prezziario; la violazione e falsa applicazione del prezziario come predisposto dall’Unioncamere del Molise.

Deduce che la corte distrettuale, in sede di quantificazione delle somme dovute a controparte, ha erroneamente applicato il prezziario della Regione Molise del 2005, ovvero non ha tenuto conto della composizione di ciascuna voce del prezziario.

Deduce più esattamente che la corte territoriale doveva applicare solo “le componenti lavorazioni (del prezziario) che dalla fase istruttoria del procedimento di primo grado risultavano come essere state fornite dalla Montaggio Ferro” (così ricorso, pag. 43).

Deduce altresì che le operazioni di taglio e sagomatura sono state effettuate da essa ricorrente, sicchè controparte ha provveduto unicamente alle operazioni di montaggio.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c..

Deduce che ha errato la corte di Campobasso allorchè ha ritenuto corretta la condanna alle spese del giudizio di primo grado pronunciata dal primo giudice; che viceversa il tribunale ben avrebbe avuto motivo per compensare integralmente le spese di prime cure.

Il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in seguito, è fondato e meritevole di accoglimento. Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina dell’ulteriore profilo di censura veicolato dal primo mezzo nonchè la disamina degli ulteriori mezzi di impugnazione.

Va ovviamente ribadito l’insegnamento di questa Corte.

Ossia che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa; pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto, fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; nè è sufficiente la mancata contestazione dell’opponente, occorrendo, affinchè un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (cfr. Cass. 17.11.2003, n. 17371).

Si tenga conto che l’iniziale ricorso per decreto ingiuntivo è datato 8.1.2007, sicchè rileva nella fattispecie ratione temporis il dettato dell’art. 115 c.p.c. nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, novella applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009 (con riferimento dal previgente dettato dell’art. 115 c.p.c. cfr. Cass. 9.6.1999, n. 5699, secondo cui, affinchè un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base della decisione, ancorchè non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento).

Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

Nell’atto di citazione in opposizione, al punto 2. delle “ragioni in fatto e diritto”, la “EdilG&N” ha addotto che “nella sostanza gli operai (della “Montaggio Ferro”) dovevano montare, attraverso legatura con fil di ferro, le barre sagomate rispettando il progetto esecutivo sulle casseforme in legno già predisposte dalla ditta appaltatrice” (così ricorso, pag. 9, ove è riprodotto testualmente il riferito passaggio dell’iniziale opposizione).

Nell’atto di appello la “EdilG&N”, a censura del primo dictum, ha addotto che il primo giudice, in sede di determinazione del prezzo unitario, doveva tener conto delle sole componenti che risultavano essere state fornite dalla “Montaggio Ferro”, ossia della “sottovoce” “operaio qualificato” e della “sottovoce” “manovale specializzato” (con esclusione dunque della “sottovoce” “gru a torre con braccio da m. 36 e portata t. 2,7” e della “sottovoce” “filo di ferro ricotto nero”; cfr. ricorso, pagg. 25 – 26, ove sono riprodotti testualmente i riferiti passaggi dell’atto di gravame).

Ne discende che esclusivamente e rigorosamente nei termini testè enunciati può assumersi che la società in accomandita, ricorrente in questa sede, non ha provveduto alla contestazione delle avverse prospettazioni.

Ne discende altresì che non possono perciò esser condivise l’affermazione della corte d’appello, secondo cui nessuna contestazione era stata formulata in merito all’esecuzione dei lavori, sicchè dovevano reputarsi effettuate anche le prestazioni corrispondenti alle voci “filo di ferro ricotto nero” e “gru a torre con braccio da m. 36 e portata 2,7 t.”, e l’affermazione ulteriore, secondo cui trattavasi di prestazioni in via ordinaria fornite dall’appaltatore al committente, sicchè sarebbe stato onere della “EdilG&N” dimostrare – dimostrazione non assolta – di avervi provveduto in proprio.

Ne discende ancora che vanno perciò recepiti i rilievi, in parte qua, della “EdilG&N”, ossia deve reputarsi sussistente la denunciata illogicità, che, in parte qua, inficia l’impianto motivazionale del dictum della corte molisana (cfr. Cass. 12.5.2003, n. 7198, secondo cui interpretare la domanda è compito del giudice di merito, sicchè la Corte di cassazione ha solo il potere di controllare la legittimità del procedimento di interpretazione e la logicità del suo esito).

Si precisa infine che la controricorrente si è limitata a prospettare, senza riferimento alcuno all’applicabilità ratione temporis dell’attuale dettato dell’art. 115 c.p.c., comma 1, che “a tenore del chiaro disposto di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, i fatti non specificamente contestati devono essere posti dal giudice a fondamento della decisione” (così controricorso, pag. 7).

In accoglimento, nei limiti summenzionati, del primo motivo di ricorso la sentenza della corte d’appello di Campobasso n. 258 dei 10.6/5.9.2014 va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la s.a.s. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, assorbite la disamina dell’ulteriore profilo di censura veicolato dal primo motivo nonchè la disamina del secondo e del terzo motivo; cassa – in relazione al primo motivo e nei limiti in cui lo stesso motivo è stato accolto – la sentenza della corte d’appello di Campobasso n. 258 dei 10.6/5.9.2014 e rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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