Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25315 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 29/11/2011), n.25315
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 297-2010 proposto da:
SOCIETA’ IMMOBILIARE TOSCO ROMAGNOLA SAS (già Immobiliare Soldati
Sas di Soldati Cesarino & C.) in persona del legale
rappresentante e
S.C. (quale socio accomandatario illimitatamente
responsabile), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. PIRINI FRANCO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
CURATELA FALLIMENTO DELLA IMMOBILIARE TOSCO ROMAGNOLA SAS, P.
A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1488/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE DEL
3.11.09, depositata il 10/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Pirini Franco e l’Avvocato Fabio
Foci (per delega da parte del sig. S.C.) che si
riportano agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 103 depositata il 1 luglio 2009 e notificata il 17 novembre 2009, ha respinto il reclamo proposto dalla società Immobiliare Romagnola SA.S in persona del suo socio accomandatario e da quest’ultimo S.C., fallito nell’anzidetta qualità, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, su istanza del creditore P.A., ne aveva dichiarato il fallimento.
Ha ritenuto non assolto l’onere probatorio facente carico all’opponente circa l’insussistenza delle condizioni di fallibilità sancite nell’art. 1, comma 2, L. Fall., in quanto i prospetti contabili prodotti, non muniti di sottoscrizione, difettavano dei requisiti di legge, la situazione contabile allegata era successiva e non anteriore al fallimento, e comunque i bilanci prodotti evidenziavano il superamento dei parametri previsti dalla norma indicata. L’insolvenza risultava dal mancato pagamento del creditore istante, dalla complessiva esposizione debitoria e dalle perdite d’esercizio, e dal loro mancato risanamento. La società fallita ha impugnato questa statuizione con ricorso per cassazione in base a due motivi, motivo.
Gli intimati non hanno spiegato difesa.
Come rilevato dal Consigliere relatore, la ricorrente non ha depositato la ricevuta di ritorno attestante la ricezione da parte degli intimati della copia del ricorso loro destinata, notificata ai sensi dell’art. 149 c.p.c. a mezzo servizio postale. Siffatta notificazione esige, infatti, ai fini della prova della sua tempestività, non solo la presentazione dell’atto all’ufficio postale ma anche quella della sua ricezione, che di regola si evince dalla cartolina di ritorno, la cui mancanza, determinando l’inesistenza della notifica, comporta a sua volta l’inammissibilità del ricorso (S.U. n. 627/2008).
Il ricorso deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese processuali stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011