Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25315 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 05/04/2017, dep.25/10/2017),  n. 25315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MORINO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

Innocenzi, con domicilio eletto in Roma, via della Pineta Sacchetti,

n. 422, presso lo studio dell’avv. Antonio Del Monte;

– ricorrente –

contro

P.D. – P.C. – P.G. –

P.I., QUALI EREDI DI P.A. E PR.AL. –

P.L. – P.M. – P.A.L. –

PR.MI. – PR.LE., PROCURATORI DI PROSPITTI RAUL –

S.D. – P.F. – PR.AD., EREDI DI

p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello de l’Aquila, n. 769,

depositata in data 3 aprile 2012;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 5 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott.ssa Immacolata Zeno, la quale ha concluso per

l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, relativa al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima del terreno di proprietà degli appellati.

Per la cassazione di tale decisione il Comune di Morino ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Con memoria in data 20 gennaio 2017, ritualmente depositata nella cancelleria di questa Corte, il Comune ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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