Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25315 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 12/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso (iscritto al n.r.g. 7607/15) proposto da:

B.F. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avv. Davide Pozzoli, giusta procura in calce al ricorso, in via

disgiuntiva con l’avv. Giorgio Fontana, in forza di procura

autenticata nelle firme dal notaio R.E. del 19 settembre

2016; con domicilio fissato ex lege presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Comune di Villa Guardia, (c.f.: (OMISSIS)); in persona del sindaco

pro tempore P.V., a ciò autorizzato con Delib. Giunta

comunale 25 marzo 2015, n. 33; con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Lucio Filippo Longo, in Roma, piazza Della Marina n.1;

rappresentato e difeso dal predetto e dall’avv. Ruggero Tumbiolo,

come da procura in calce al controricorso

– controricorrente-

avente ad oggetto ricorso avverso la sentenza n. 321/14 della Corte

di Appello di Milano, pubblicata il 27 gennaio 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

settembre 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

uditi gli avv.ti Valenzi per delega dell’avv. Pozzoli per la

ricorrente e l’avv. Longo per il controricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Il Tribunale di Como, con sentenza n. 217 del 24 novembre 1987, pubblicata il 3 marzo 1988, accolse la domanda di P.L. con la quale si era chiesto l’accertamento dell’inesistenza di servitù di condotta fognaria esercitata, senza alcuna autorizzazione, sul suolo ove sorgeva la villetta della medesima, da parte del Comune di Villa Guardia; in quel giudizio fu però respinta la richiesta della medesima P. di essere autorizzata a rimuovere – a spese del Comune – le tubature illegittimamente poste, in quanto ciò avrebbe determinato una non consentita condanna a carico dell’ente territoriale.

2 – Passata in giudicato tale pronuncia, il Comune aveva provveduto a ridisegnare il tracciato delle fogne, facendole passare sotto la via pubblica; B.F., figlia ed erede della P., nel 2007 citò il Comune in giudizio, asserendo che lo scollegamento della vecchia rete fognaria ed il conseguente allaccio alla nuova, non sarebbe stato eseguito a regola d’arte, così da far permanere delle infiltrazioni di acque luride; chiese pertanto: che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto a conoscere l’effettivo tracciato delle condotte fognaria dismesse, ancora esistenti nel proprio terreno, con conseguente obbligo del Comune di attivarsi per far conoscere il detto percorso, condannandolo a sostenere tutti i costi della conseguente ricerca e con la inibitoria a continuare l’utilizzo delle tubazioni; che fosse accertata l’inesistenza di qualunque servitù di scarico delle acque luride, con l’autorizzazione alla rimozione delle tubature eventualmente ancora esistenti, oltre al risarcimento del danno.

3 – L’adito Tribunale, riscontrata la identità di alcune domande (attinenti alla negatoria servitutis; all’autorizzazione ad un intervento sostitutivo della richiesta attività comunale; al risarcimento dei danni) con quelle già in precedenza decise con sentenza irrevocabile, le dichiarò inammissibili; dichiarò poi il difetto di giurisdizione dell’ A.G.O. per tutte le domande non coperte dal precedente giudicato, relative ad eventi successivi all’irrevocabilità della precedente sentenza, in quanto l’attrice si sarebbe doluta dell’attività posta in essere dal Comune in forza di due delibere della giunta municipale (la Delib. n. 758 del 1992 e la Delib. n. 20 del 2003) relative alla realizzazione di opere qualificabili come di urbanizzazione primaria, espressione del potere autoritativo dell’ente territoriale in relazione alla gestione del territorio.

4 – La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 321/2014 rigettò il gravame.

5 – Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la B., sulla base di cinque motivi. Il Comune ha proposto controricorso. La ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1 – Con il primo motivo parte ricorrente assume che il dispositivo dell’impugnata decisione sarebbe in irrimediabile contrasto con la parte motiva: da qui la nullità dell’intera sentenza. A sostegno della censura evidenzia come il dispositivo, portante il rigetto dell’appello, avrebbe presupposto una decisione nel merito, mentre questa sarebbe mancata nello svolgimento argomentativo della sentenza, in quanto la Corte territoriale aveva confermato integralmente la pronuncia del Tribunale: dunque sia nella parte in cui il primo giudice si era dichiarato carente di giurisdizione su alcune domande, sia nel capo in cui aveva evidenziato la preclusione pro judicato per altre richieste; ciò nonostante il giudice dell’impugnazione aveva ritenuto infondate nel merito le domande, per l’accoglimento delle quali erano stati formulati specifici motivi di appello.

p.1.a – Il motivo è privo di fondamento in quanto l’adozione di una duplice ratio decidendi (nella fattispecie: relativa alla infondatezza nel merito di alcune domande, relativamente alle quali si era confermata la pronuncia di difetto di giurisdizione) non si pone in contrasto con il dispositivo che comunque è pervenuto alla infondatezza del gravame.

p. 1.a.1 – Nel caso in esame la Corte di Appello ritenne di confermare il giudizio di inammissibilità in presenza del vincolo di giudicato sia per la domanda di negatoria servitutis sia per la richiesta risarcitoria per fatti oggetto del precedente irrevocabile accertamento; quanto poi alla richiesta autorizzazione a procedere, a spese del Comune, alla ricerca ed alla rimozione delle tubazioni rimaste interrate, la ritenuta carenza di giurisdizione, pronunciata nella sentenza del 1988, rimaneva anch’essa coperta dal giudicato. Le residue domande, sulle quali il Tribunale di Como, nel nuovo giudizio, si era dichiarato carente di giurisdizione (relative: all’accertamento del diritto dell’attrice a conoscere il tracciato delle tubazioni dismesse ed ancora presenti nel proprio terreno; alla condanna del Comune a rivelare il tracciato delle stesse o a compiere tutte le attività necessarie allo scopo; alla condanna dello stesso ente territoriale a cessare l’eventuale utilizzo delle condotte medesime), hanno formato oggetto di un’attività interpretativa da parte del giudice dell’appello che è pervenuto comunque ad un giudizio di non accoglimento in base ad una concorrente opzione ermeneutica, ritenendo che si fosse in presenza: di un’ipotesi di carenza di giurisdizione – se esse fossero state interpretate come presupponenti un sindacato di un’attività provvedimentale amministrativa che si supponeva illegittima – o di una causa di inammissibilità (in realtà: di infondatezza) dal momento che la loro formulazione tendeva ad ottenere dallo stesso presunto responsabile di una condotta illecita – il Comune – la prova della abusività dell’agire.

p. 1.a.2 – Lo stesso deve dirsi per la riaffermata carenza di giurisdizione relativa alla richiesta condanna di rimozione delle tubature: anche in questo caso la Corte, pur ribadendo che secondo la prospettazione principale, non poteva emanarsi un provvedimento condannatorio nei confronti della P.A., ha aggiunto che se la richiesta dell’appellante avesse fatto unicamente riferimento ad un’attività illecita della P.A. allora sarebbe mancata la prova dell’illecito.

1.a.3 – Deve allora concludersi sul punto che l’argomentazione della Corte territoriale, diretta alla interpretazione dell’atto di appello e la duplicità di soluzioni prospettata, non si ponevano in contrasto con la conferma delle decisioni del Tribunale.

p. 2 – Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia l’errata declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, all’uopo lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dei principi relativi al riparto di giurisdizione – nelle ipotesi di danni determinati da una condotta meramente materiale della P.A. ricavabili: dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34; dall’art. 4 all. E della L. n. 2248 del 1865; dagli artt. 2043 e 2051 c.p.c.; si duole altresì della mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio e dell’omessa valutazione di documenti rilevanti ai fini del decidere, deducendo all’uopo la violazione degli artt. 61, 62, 191 c.p.c., art. 183 c.p.c., commi 6 e 7.

p. 2.a – Deduce innanzi tutto la ricorrente che il Tribunale avrebbe affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo sulle domande relative: all’accertamento del percorso delle tubature dismesse; all’onere di ricerca delle medesime a carico del Comune ed alla condanna a cessare ogni utilizzo delle medesime, bensì anche in ordine alla negatoria servitutis; al risarcimento del danno ed alla condanna alla rimozione delle vecchie condotte; nega che tali domande fossero attinenti all’esplicazione di un potere autoritativo del Comune (espresso attraverso le Delib. n. 758 del 1992 e Delib. n. 20 del 2003), sostenendo invece che sarebbero stati dedotti gli effetti dannosi derivanti da mere condotte materiali dell’ente territoriale che, per incuria nel seguire l’andamento dei lavori di scollegamento delle tubazioni preesistenti, avrebbe causato il persistere di fuoriuscita di liquami dalle stesse.

p. 2.a.1 – Il mezzo è inammissibile: perchè non riporta specificamente il contenuto dell’atto di citazione originario – ma solo degli estratti relativi a considerazioni di diritto- rendendo dunque non delibabile l’errore che assume abbia compiuto la Corte del merito nel ritenere fondato quanto affermato dal Tribunale e che cioè nella citazione introduttiva si fosse fatta determinante menzione di effetti pregiudizievoli direttamente discendenti dalla attività provvedimentale dell’ente territoriale; meramente assertiva poi è l’estensione della negazione della giurisdizione a tutte le domande proposte innanzi al Tribunale mentre invece la Corte del merito affermò che la negatoria servitutis; l’ordine di rimozione e il risarcimento dei danni erano stati dichiarati preclusi per precedente giudicato.

p.2.a.2 – Rimane assorbito ogni sindacato in merito al profilo attinente alla mancata effettuazione di una consulenza di ufficio al fine di accertare il percorso delle tubazioni dismesse, in quanto conducente a domande coperte da giudicato o non appartenenti alla giurisdizione ordinaria.

p. 3 – Con terzo motivo la ricorrente assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; l’omesso esame di documenti; la mancata ammissione di una consulenza di ufficio; la violazione degli artt. 61, 62 e 191 c.p.c., art. 183 c.p.c., commi 6 e 7; la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.; dell’art. 949 c.c., commi 1 e 2 c.c.; dell’art. 1141 c.c., comma 1; artt. 2943 e 2909 c.c.; su tali presupposti censura la ritenuta inammissibilità, per esistenza di un precedente giudicato, della domanda relativa alla rinnovata richiesta di negatoria servitutis, ritenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenerla basata sulle medesime circostanze di fatto – dando per indiscussa la dismissione delle tubazioni rinvenute dall’attrice nel proprio fondo – non tenendo però conto del perdurante pregiudizio derivante dal perco-lamento nascente dalle condutture formalmente dismesse.

p. 3.a – Il mezzo è destituito di fondamento in quanto l’oggetto del precedente accertamento era la inesistenza del diritto del Comune di far passare tubature (indipendentemente dal percorso che esse concretamente avevano assunto) nel fondo della madre della ricorrente; detto accertamento all’evidenza continua a far stato indipendentemente dall’utilizzo residuo delle stesse – utilizzo che in altra parte del ricorso viene interpretato come mera conseguenza non voluta di un imperfetto distacco -: l’esigenza di una “nuova negatoria” è esclusa in radice dalla stessa prospettazione della ricorrente che dà espressamente atto che il Comune non aveva accampato altri diritti di passaggio di condotte, dopo l’esito negativo del precedente giudizio: va allora data applicazione al principio secondo il quale l’accoglimento della negatoria servitutis presuppone pur sempre la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (vedi Cass. Sez. 2 n. 13710/2011).

p. 4 – Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame dei danni lamentati (dopo la sentenza del 1988) e la mancata ammissione di una consulenza tecnica di ufficio, denunciando la violazione dell’art. 115 c.p.c.; artt. 2043; 2051 e 1226 c.c., nonchè degli artt. 61, 62 e 191 c.p.c.; e art. 183 c.p.c., commi 6 e 7.

p.4.a – Il mezzo è infondato per la ritenuta carenza di giurisdizione per i danni sofferti; la censura attinente alla mancata ammissione di mezzi di prova e la mancata effettuazione di consulenza di ufficio atterrebbero semmai alla seconda ratio decidendi, adottata dalla Corte di Appello che ritenne che, al di là del difetto di giurisdizione, non sarebbero state dedotte prove specifiche dei pregiudizi subiti, rimanendo la relativa domanda del tutto generica.

p. 5 – Con il quinto motivo la parte ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di impugnazione inerente la condanna alle spese del giudizio di primo grado: il motivo è infondato perchè la conferma della sentenza del Tribunale comportava sostanzialmente, ma inequivocabilmente, la soccombenza in causa.

p. 6 Per quanto concerne la regolazione dell’onere delle spese del presente giudizio, va data applicazione all’art 92 c.p.c. nella formulazione antecedente alle riforme portate dapprima dalla L. n. 69 del 2009 ed indi dalla L. n. 132 del 2014; posto ciò la condotta del Comune sicuramente non collaborativa delle esigenze fatte valere dalla ricorrente e la particolarità della fattispecie consentono di ritenere sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione. Dal momento poi che la gravata decisione è stata pubblicata il 27 gennaio 2014 e dunque successivamente all’11 settembre 2012, data di entrata in vigore della modifica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 sussistono i presupposti per porre a carico della soccombente un importo pari al contributo unificato già versato, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, pari al già versato contributo unificato, giusta quanto disposto dall’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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