Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25315 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 11/10/2018), n.25315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 92-2014 proposto da:

V.P., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 57, presso lo studio

dell’avvocato FABIO CIPRIANI, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERRROVIE DELLO STATO S.P.A.

– Società di Trasporti e Servizi) P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio Legale GERARDO VESCI

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VESCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4954/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2013 R.G.N. 9036/2010;

dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere;

udito l’Avvocato FABIO CIPRIANI;

udito l’Avvocato SANDRO MAINARDI per delega verbale Avvocato GERARDO

VESCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n. 4954/2013, depositata il 24 giugno 2013, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto la domanda di V.P. e altri nove lavoratori volta ad ottenere, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il riconoscimento del diritto alla progressione numerica degli scatti di anzianità con riferimento al periodo precedente la conciliazione in sede amministrativa intervenuta con la società il 15/10/2004 (con effetto dall’1/11/2004) in pendenza di gravame avverso la sentenza del Pretore di Napoli che aveva accertato l’esistenza di un’interposizione illecita di manodopera.

2. La Corte osservava, in relazione a tale domanda, che con la conciliazione ciascuno degli appellanti aveva rinunciato ad ogni diritto derivante dalla sentenza del Pretore di Napoli, e pertanto anche agli scatti di anzianità maturati fino all’1/11/2004, data dalla quale la società aveva proposto, e i lavoratori accettato, di dare vita ad un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; non poteva, d’altra parte, sostenersi che i lavoratori avessero abdicato a diritti futuri perchè la rinuncia contenuta nel verbale di conciliazione aveva avuto ad oggetto diritti che erano già maturati ed il cui accertamento, unitamente all’esistenza del rapporto con R.F.I., da cui dipendevano, era ancora sub iudice.

3. Riguardo poi all’altra domanda proposta dai lavoratori, volta alla restituzione di una ritenuta previdenziale eseguita con le buste paghe dei mesi di gennaio e di marzo 2005, relativa ad una regolarizzazione contributiva (per l’anno 1997) peraltro mai attuata dalla datrice di lavoro, la Corte di appello ne rilevava la genericità, non comprendendosi le ragioni per le quali tale ritenuta non sarebbe stata dovuta dagli appellanti e per quale motivo la società l’avrebbe indebitamente effettuata.

4. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori con due motivi, cui ha resistito Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

6. Risulta depositato verbale di conciliazione in sede sindacale per il ricorrente B.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve innanzitutto essere rilevata e dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente B.G., come da verbale di conciliazione in sede sindacale del 21 dicembre 2017, avuto, in particolare, riguardo alla lettera f) delle premesse di tale atto e al riferimento, ivi contenuto, anche al presente giudizio (R.G. n. 92/2014).

2. Con il primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione agli artt. 1346, 2113 e 2099 cit. codice, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere escluso il loro diritto agli scatti di anzianità maturati fino alla data (1/11/2004) di efficacia della conciliazione intervenuta con Rete Ferroviaria Italiana, pacificamente estinto il relativo corrispettivo economico in virtù della stessa conciliazione, senza considerare che quello all’anzianità di servizio è diritto indisponibile e, come tale, non suscettibile di rinuncia da parte del lavoratore.

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul capo della domanda relativo alla restituzione di indebite trattenute previdenziali, nonchè violazione dell’art. 360, n. 5 per omesso esame di un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

4. E’ fondato, e deve essere accolto, il primo motivo di ricorso.

5. Questa Corte ha già avuto occasione, in fattispecie analoga alla presente, di precisare (Cass. n. 12227/2013) che “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall’art. 2113 c.c., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all’incidenza dell’anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell’art. 1418 c.c., o l’invalidità o l’inefficacia a norma dell’art. 2077 c.c. (Cass. 8 novembre 2001, n. 13834; Cass. 11 marzo 1983 n. 1846; Cass. 28 dicembre 1983 n. 7633; Cass. 8 luglio 1988 n. 4529; Cass. 19 gennaio 1999 n. 477 nonchè Cass. 26 marzo 2012, n. 4811)”; da tale premessa traendo, poi, la conclusione che era da ritenersi “del tutto logica” la (difforme rispetto a quella di cui al motivo in esame) “interpretazione dei verbali di conciliazione in oggetto effettuata dalla Corte di appello, nel senso che essi, pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente la formale assunzione da parte di RFI, non impedisce loro di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l’assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni. Tale soluzione, come ha rilevato la Corte d’appello, trova riscontro negli impegni assunti dalla società in sede di conciliazione sindacale ed è anche conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità)”.

6. Tale orientamento ha formato oggetto di ripetute conferme in controversie analoghe (cfr. da ultimo Cass. n. 10131/2018, ove plurimi rimandi ad altri precedenti) e ad esso ritiene, pertanto, il Collegio di dover dare continuità.

7. Non può invece trovare accoglimento il secondo motivo, alla stregua del principio di diritto secondo il quale “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo” (Cass. n. 1755/2006 e successive numerose conformi).

8. In conclusione, l’impugnata sentenza n. 4954/2013 della Corte di appello di Roma deve essere cassata in accoglimento del primo motivo e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato (nn. 5-6).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorrente B.G.; accoglie il primo motivo, rigettato il secondo, in relazione agli altri ricorrenti;

cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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