Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25314 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 12/12/2016, (ud. 05/07/2016, dep.12/12/2016),  n. 25314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di sez. –

Dott. GIANGOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20707-2014 proposto da:

N.G., N.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CUOZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROCCO BALDASSINI, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VALMONTONE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI VALERI – STUDIO AMMINISTRATIVISTI, che

lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 503/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

uditi gli avvocati Mariarita TOLLIS per delega dell’avvocato Rocco

Baldassini e Sergio GOSTOLI per delega dell’avvocato Giovanni

Valeri;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

affermazione della giurisdizione amministrativa.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione delle indennità di espropriazione e occupazione proposte dai sig.ri G. e N.M. in relazione a due terreni, di loro rispettiva proprietà, fatti oggetto di esproprio da parte del Comune di Valmontone con decreti nn. 6 e 7 del 30 marzo 2010.

Premesso che il procedimento era regolato dalla disciplina anteriore al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la Corte ha ritenuto che gli attori avessero accettato le indennità provvisorie liquidate in loro favore dall’amministrazione comunale: il primo di essi incassando senza riserve le somme offertegli da quest’ultima (che altrimenti, in caso di contestazione, avrebbero dovuto essere depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti); il secondo dando anche atto della propria accettazione con lettere pervenute al Comune il 2 aprile e il 24 maggio 2007, e del resto nelle stesse conclusioni finali la difesa degli attori non aveva insistito nel contestare l’eccezione d’inammissibilità quanto alla sua posizione.

I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, i primi due dei quali attinenti alla giurisdizione. Il Comune di Valmontone ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, eccetto il quarto, che è infondato.

1.1. – I primi due motivi, attinenti alla giurisdizione, sono inammissibili perchè si basano sull’asserita tardività dei decreti di esproprio in quanto emessi dopo la scadenza del termine finale di occupazione legittima (dal che discenderebbe la qualificazione della vicenda ablativa come occupazione appropriativa, con conseguente inefficacia degli accordi sulle indennità e giurisdizione del giudice amministrativo), non dedotta con la domanda giudiziale.

1.2. – I restanti motivi attengono alla statuizione di accettazione delle indennità di esproprio e di occupazione, che è statuizione in fatto, dunque da censurare esclusivamente per omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, qui applicabile ratione temporis.

L’omesso esame è denunciato solo con il quarto motivo (attinente all’indennità di esproprio, come il terzo), che però non fa riferimento a fatti decisivi. Si sostiene, in sostanza, che il Comune aveva continuato a sollecitare la cessione bonaria del suolo da parte degli espropriati anche dopo la pretesa accettazione dell’indennità da parte dei medesimi, e che ciò contraddirebbe detta accettazione. Va invece osservato, in contrario, che la cessione bonaria è istituto diverso dall’accettazione dell’indennità e più conveniente per l’espropriante, che in tal modo evita di emettere un decreto di esproprio e le possibili contestazioni del medesimo, riducendo i rischi di contenzioso giudiziario. Dunque nessuna contraddizione con l’avvenuta accettazione delle indennità è ipotizzabile nel comportamento del Comune, dato che questo ben poteva avere interesse a sollecitare, ciò nonostante, la cessione bonaria del suolo.

I motivi terzo e quinto (attinente all’indennità di occupazione) recano censure di violazione di norme di diritto; sono dunque inammissibili al cospetto, come detto, di una statuizione in fatto.

2. – Il ricorso va in conclusione respinto con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00,di cui 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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