Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25314 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10358/2019 r.g. proposto da:

S.J., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Bruno

Fedeli, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via L.

Pirandello n. 67/A, presso lo studio dell’Avvocato Sabrina Belmonte.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositata il

giorno 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 20/10/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.J. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 988/2019, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del tribunale della stessa città che – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, giudicato inattendibile (analogamente a quanto opinato dal giudice di prime cure), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento delle forme di protezione invocate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda; violazione di legge con riferimento del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 3, 5, e 8, relativo alla concessione dello status di rifugiato per il sig. S.J.”. Si censura il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, contestandosi, in particolare, la ribadita valutazione di inattendibilità dell’appellante ed ascrivendosi alla corte distrettuale di aver sottovalutato l’influenza e la posizione privilegiata della setta degli (OMISSIS), molto potente e temuta in Nigeria, dalla quale sarebbero provenute le intimidazioni e le violenze subite dal richiedente e dalla sua famiglia;

II) “Erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda; violazione di legge con riferimento del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 3 e 14, relativo alla concessione della protezione sussidiaria per il sig. S.J., anche in relazione al combinato disposto dell’art. 4, paragrafo 3-d) della direttiva 2004/83/CE e dell’art. 13, lett. a), della direttiva 2005/85/CE”. Si imputa alla corte territoriale di avere erroneamente denegato anche la concessione della protezione sussidiaria, omettendo di considerare il fondato timore del ricorrente di subire un grave danno alla sua persona in caso di rimpatrio, anche per effetto del contesto di violenza generalizzata esistente in Nigeria.

III) “Erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda; violazione di legge con riferimento al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, oltre al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”. Si contesta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Tali censure sono scrutinabili congiuntamente perchè connesse, oltre che accomunate dalla medesima ragione di inammissibilità.

2.1. Invero, rileva il Collegio che la corte milanese ha ampiamente esposto le ragioni che l’hanno indotta a considerare, come analogamente avevano ritenuto il tribunale di quella stessa città, e, ancor prima, la commissione territoriale, affatto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente, avendone questi fornito, prima in sede di verbale C3 e poi durante il suo ascolto davanti alla commissione territoriale, versioni differenti e fra loro incompatibili (cfr., amplius, pag. 7-8 della sentenza impugnata).

2.2. Questa Corte, poi, ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Nessuna specifica censura in tal senso è stata sollevata dal S., il cui concreto argomentare sul punto nemmeno rispetta le puntuali modalità di deduzione di un siffatto vizio come precisate da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

2.3. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che, in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe certamente, oltre alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, pure le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto Decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019).

2.3.1. Quanto, invece, alla sussistenza, nella specie, delle condizioni di cui all’art. 14, lett. c), del menzionato D.Lgs., essa è stata esclusa dalla corte milanese – citando le fonti internazionali consultate (riconducibili all’UNHCR), pur senza indicarne la data: fatto, questo, che, tuttavia, non è specificamente attinto dalla corrispondente doglianza del S. – sul presupposto che la zona (Edo State) della Nigeria da cui proviene il ricorrente non sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato (invece esistente in altre zone del Paese) generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Su questo preciso punto, la relativa censura del S. si rivela del tutto generica, nella misura in cui menziona un rapporto Amnesty International 2017-2018, di cui nemmeno è dato sapere se precedentemente sottoposto all’attenzione della corte distrettuale, da cui intende inammissibilmente attingere un convincimento diverso da quello esplicitato da quest’ultima (cfr. Cass. n. 29056 del 2019), malgrado in esso – per quanto riportato in ricorso (cfr. pag. 9-10) – nulla si rinviene con specifico riferimento alla situazione dell’Edo State.

2.3.2. A tanto deve solo aggiungersi che: i) in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (cfr. Cass. n. 25862 del 2019; Cass. n. 13088 del 2019); ii) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019).

2.4. Conclusioni pressochè analoghe si impongono, da ultimo, con riferimento al terzo motivo, volto a censurare il mancato riconoscimento della cd. protezione umanitaria (da scrutinarsi sulla base della relativa disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018 (cfr. Cass., SU, 13.11.2019, nn. 29459-29461; Cass. n. 4890 del 2019), atteso che la corte ambrosiana ha espressamente escluso l’esistenza di qualsivoglia specifica allegazione del ricorrente in punto di sua vulnerabilità (cfr. amplius, pag. 10 della sentenza impugnata), senza che il rilievo in tal modo operato abbia trovato adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo suddetto.

2.4.1. Per completezza, mette conto di rilevare che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere comunque ancorata ad “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”: infatti, la temuta violazione dei diritti umani deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, laddove ai fini del riconoscimento della protezione de qua, al giudice è chiesto di verificare l’esistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, altresì rimarcandosi che tra i motivi per i quali è possibile accordare la protezione umanitaria non rientrano, di per sè, l’integrazione sociale e lavorativa in Italia (cfr. Cass. n. 25075 del 2017, ribadita, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 780 del 2019 e Cass. n. 17536 del 2020).

2.5. In definitiva, S.J., con tutti i motivi in esame, tenta sostanzialmente di opporre alla esaustiva valutazione fattuale contenuta nella sentenza impugnata una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U., n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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