Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25314 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 11/10/2018), n.25314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5292-2014 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA LUPA

25, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EUROLEGNO M.C.A.B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 474,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA STARNA, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5995/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2013, R.G.N. 75/2008.

Fatto

RILEVATO CHE:

con sentenza nr. 5995 del 2013, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da V.G. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di condanna della Eurolegno M.C.A.B. srl al pagamento di Euro 6.318,96 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità e TFR, in relazione al periodo 1.3.1982-28.2.1985, per intervenuta prescrizione del diritto vantato;

ha proposto ricorso per cassazione, V.G. affidato ai seguenti motivi:

con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (error in procedendo), degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., dell’art. 100 c.p.c. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – nonchè vizio di motivazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 -; il motivo, complessivamente articolato, censura la sentenza per aver escluso che fosse stata proposta domanda (autonoma) di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, finalizzata anche alla regolarizzazione INPS, e ritenuto, dunque, che non vi fosse un interesse al mero accertamento del rapporto di lavoro tra le parti;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2945 c.c. e artt. 115 e 116; si censura la sentenza per aver ritenuto la domanda di TFR limitata al periodo 1982/1985 e per aver, dunque, fissato il dies a quo del termine di prescrizione al 1985: la motivazione sarebbe “frutto di un’omessa lettura degli atti di causa e dei documenti allegati” in quanto il rapporto di lavoro era cessato nel 2004 e, pertanto, la domanda introduttiva del giudizio di primo grado aveva interrotto la prescrizione con riguardo al trattamento di fine rapporto;

ha resistito, con controricorso, Eurolegno M.C.A.B. srl;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

il ricorso è fondato;

i rilievi, complessivamente considerati, involgono l’interpretazione e qualificazione della domanda originariamente proposta;

al riguardo, questa Corte ha chiarito che quando l’interpretazione della domanda abbia determinato (come nel caso di specie) un vizio riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti (Cass. sez. un., nr. 8077 del 2012, seguita, ex plurimis, Cass. nr. 25259 del 2017; Cass. nr. 1203 del 2017; Cass. nr. 21421 del 2014);

nella fattispecie, l’esame complessivo dell’atto introduttivo (ex plurimis, Cass. nr. 15966 del 2007 quanto alla necessità, ai fini dell’esame del ricorso, di una valutazione complessiva dello stesso), ed in particolare: 1) il riferimento al danno pensionistico derivante dall’omessa contribuzione; 2) la deduzione di svolgimento di un unico rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità (fino al 2004 e, tuttavia, per il solo periodo dal 1982 al 1985 senza formale contratto di lavoro); 3) la richiesta di trattamento di fine rapporto; 4) la domanda, formulata in autonomo capo delle conclusioni, di accertamento della sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro di natura subordinata, rende evidente che il lavoratore propose, in via autonoma e non meramente strumentale rispetto alla domanda di condanna, azione di accertamento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti oltre che di condanna al pagamento di differenze di retribuzione;

la Corte di appello, nell’escludere l’interesse del ricorrente alla pronuncia di mero accertamento e nel qualificare la domanda come “finalizzata esclusivamente alla condanna dell’adempimento dei crediti” è incorsa dunque nelle violazioni di cui all’odierno ricorso e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame del ricorso, come in questa sede esattamente interpretato al paragrafo che precede, anche ai fini del trattamento di fine rapporto;

al giudice del merito di secondo grado è demandata, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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