Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25314 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. II, 09/10/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 09/10/2019), n.25314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27514-2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO TANDURA;

– ricorrente –

contro

M.G., M.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2082/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- C.L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Belluno P.M. affinchè venisse dichiarata l’inesistenza del diritto di passaggio vantato dal convenuto, e concesso invece solo a titolo di cortesia, sulla terrazza antistante e sulla corte retrostante l’immobile di sua proprietà, confinante con quello del P., con ordine allo stesso di cessare il passaggio su dette aree e con condanna al risarcimento dei danni per l’importo di Euro 4000,00. Il convenuto, costituendosi in giudizio, espose di essere divenuto comproprietario dell’immobile a seguito dell’apertura della successione della sorella A.M., che a sua volta ne aveva conseguito la proprietà, unitamente al coniuge G.B., a seguito di due atti di compravendita, essendo il mappate diviso in due porzioni, una delle quali acquistata direttamente dalla P. e dal G. nel 1948 e l’altra nello stesso anno da A. e P.G., e della quale era divenuto proprietario esclusivo A., che nel 1966 lo aveva ceduto ai due. Il convenuto fece presente che il proprio immobile non aveva un diverso accesso alla via e che il passaggio in questione era stato sempre utilizzato da lui e dai precedenti proprietari senza alcuna opposizione da parte dei confinanti e senza mai fare richiesta ad alcuno di potervi transitare. Chiese l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D. e M.G., figli della C. e comproprietari dell’immobile confinante, e che venisse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio o, in subordine, che venisse costituita servitù coattiva di passaggio.

La causa venne istruita documentalmente ed oralmente e venne, tra l’altro, disposta c.t.u. grafologica in riferimento alla sottoscrizione apposta da P.A.M. sulla scrittura privata del 18 maggio 1983, e c.t.u. diretta a descrivere lo stato dei luoghi e a verificare la presenza di opere visibili di una servitù di passaggio e individuare l’accesso più idoneo all’immobile di proprietà del convenuto.

2.-Con sentenza del 26 novembre 2013 la domanda dell’attrice venne rigettata e venne accertata la sussistenza sul fondo del convenuto di un diritto di servitù di passaggio a piedi attraverso la terrazza antistante ed anche con mezzi meccanici attraverso la corte retrostante l’immobile di proprietà dell’attrice e dei figli a seguito di intervenuta usucapione.

3.-Interposto gravame da parte dei M., eredi della madre nelle more deceduta, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 1 settembre 2015, rigettata la eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell’atto di impugnazione alla stregua del rilievo che esso consentiva di individuare con certezza le ragioni di censura, riformò la decisione di primo grado, dichiarando la inesistenza della servitù di cui si tratta, e rigettò la domanda riconvenzionale di declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di passaggio. La Corte lagunare escluse che, come ritenuto dal primo giudice, il diritto di passaggio trovasse riscontro nell’atto di divisione del 1928 che avrebbe previsto la costituzione di un tale diritto in favore del P. in quanto intestatario della corte centrale, priva di autonomo accesso alla pubblica via e gravante sulle corti adiacenti, dotate invece di autonomi accessi, rilevando che nell’atto citato non vi era menzione di una servitù di passaggio, ma si faceva solo riferimento ad una servitù di passaggio sugli orti ad est, quindi con riguardo ad un fondo diverso da quello degli appellanti. Quanto alla pretesa usucapione ventennale, la Corte richiamò la predetta scrittura del 1983, a firma P.A.M., con la quale la stessa dichiarava di passare sulla terrazza e sulla corte “per cortesia e senza pretendere nessun diritto o servitù”. A fronte delle contestazioni di P.M., che aveva sempre disconosciuto la firma della sorella ed aveva comunque osservato che anche un foglio firmato in bianco avrebbe potuto essere compilato da chiunque, oltre a rilevare la mancanza di data certa e che comunque quella scrittura non poteva spiegare effetti nei confronti del cointestatario del fondo, il coniuge della P., la Corte concluse che dalla c.t.u. disposta in primo grado emergeva che la sottoscrizione apposta era quella di P.A.M., e che tali risultanze non erano state contestate. Quanto alla data certa della scrittura, questa vi era almeno dalla morte della P.. A norma dell’art. 2702 c.c., poi, la scrittura fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi la ha sottoscritta. E anche se si fosse trattato di abusivo riempimento di foglio bianco contra pacta, la relativa prova incombeva sul P.. Peraltro il teste P.G., coniuge di C.L., aveva riferito, nel corso di una udienza nel 2010, di essere stato presente al momento della consegna alla moglie di tale dichiarazione, scritta su richiesta della C.. Era pur vero che detta dichiarazione non risultava sottoscritta dal comproprietario G., ma le risultanze testimoniali confortavano, secondo la Corte, l’assunto dei M. secondo cui anche il G. aveva esercitato il passaggio consapevole che ciò avvenisse solo a titolo di cortesia. Ed infatti, non solo il teste M.G. aveva riferito che, a seguito della costruzione di un muro sulla corte – circostanza, questa della costruzione, confermata dal c.t.u. -, G.B. aveva chiesto al suocero il permesso di passare sulla terrazza e sulla corte, ma anche l’altro teste C.F. aveva affermato che il passaggio avveniva per cortesia dello zio C.O.. E anche il teste B.A.A. aveva riferito che il G. gli aveva detto di aver ricevuto l’autorizzazione a passare dalla famiglia C.O..

La Corte escluse, invece, il diritto al risarcimento del danno per mancanza di prova del pregiudizio derivato dal passaggio, e ritenne decaduto il P. dalla domanda riconvenzionale subordinata di costituzione di servitù di passaggio coattivo per non averla riproposta in appello, ex art. 346 c.p.c.

4.-Per la cassazione di tale sentenza ricorre il P. sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso D. e M.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Con la prima censura si deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero ritenuta inesistenza del riconoscimento della servitù di passaggio in favore della corte centrale per omesso esame dell’atto di divisione dd. 22.7.1928 (doc. n. 8 di parte attrice che viene ivi ridepositato quale doc. n. 3) nonchè parziale lettura ed errata interpretazione della relazione illustrativa a firma dell’arch. Me. (doc. n. 6 di parte convenuta-appellata che viene ivi ridepositato quale doc. n. 4). Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere la inesistenza del diritto di passaggio in favore della proprietà del ricorrente, o meglio dei suoi danti causa, diritto risultante invece dall’atto di divisione del 1928 a favore della parte intestataria della corte centrale del corpo di fabbrica oggetto della divisione medesima e gravante sulle corti confinanti. Risulterebbe, infatti, dal citato atto notarile che stabiliva che “il cortile a mezzodì dei fabbricati e gli accessi resteranno comuni tra i tre condividenti e cioè N., Ca. e U.” e ancora che “il cortile assegnato a mezzodì dei fabbricati e gli accessi resteranno comuni tra gli acquirenti e i fratelli Cornetto” – il permanere di una comunione di accessi da nord e da sud, oltre che una comunione della corte centrale, tale da consentire ai proprietari della parte centrale del corpo di fabbrica, sprovvisti di autonomo accesso, la libertà di accedere alla proprietà assegnata da entrambi i lati del fabbricato. E tale stato di fatto e di diritto sarebbe rimasto inalterato nel tempo, come emergerebbe dalla relazione del c.t.p. arch. Me.. L’errore del giudice di secondo grado sarebbe stato determinato da una omessa lettura sia del predetto atto, sia della citata relazione illustrativa.

2.- La doglianza risulta priva di fondamento.

Nella specie non è riscontrabile il vizio denunciato. La Corte lagunare ha invero preso in considerazione la documentazione di cui si tratta – invocata dal ricorrente a dimostrazione dell’avvenuta costituzione di un diritto di passaggio in suo favore in quanto soggetto intestatario della corte centrale, priva di autonomo accesso alla via pubblica, diritto gravante sulle corti adiacenti, dotate invece di accessi autonomi – e ne ha tratto la conclusione che da essa non si ricavi alcun riferimento ad una siffatta servitù di passaggio. Premesso che l’atto notarile del 1928 risulta quasi illeggibile, il giudice di secondo grado ha esaminato in modo articolato e compiuto la relazione illustrativa del c.t.p. arch. Me., depositata nel giudizio di merito dall’attuale ricorrente, nella quale vengono riportati gli stralci di detto atto notarile rilevanti ai fini in esame, e che si limita ad affermare che “l’originario bene composto da fabbricato principale, corti di pertinenza, fabbricati accessori e orto è stato diviso in tre parti, ciascuna composta da una porzione del fabbricato principale e da porzioni di corte, nonchè assegnando anche gli orti ed i fabbricati minori, mantenendo in sede di divisione la comunione degli accessi da nord a sud e la corte a sud, indicata nei rogiti come a mezzodì, e facendo gravare su parte degli orti ad est il diritto di passare a favore degli altri orti che altrimenti si troverebbero sforniti di accesso”.

Le argomentazioni della relazione sono state ben plausibilmente interpretate dalla Corte di merito come indicative dell’avvenuta costituzione di una servitù di passaggio non già sulla corte a sud, che è quella di cui si tratta nel presente giudizio, bensì sugli orti ad est, e, pertanto, a carico di un fondo diverso. Da ciò la conclusione della Corte circa la mancanza di prova della costituzione di un diritto di servitù per effetto dell’atto di divisione del 1928.

3.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 nel punto in cui la Corte d’appello attribuisce, a norma dell’art. 2704 c.c., data certa alla scrittura a firma di P.A.M. dal 3.4.2001, ovvero dalla data della morte, ma attribuendo alla stessa efficacia retroattiva in quanto andrebbe letta nel senso di dare e prendere atto di una situazione di esercizio del passaggio sempre avvenuto per cortesia, per cui non è sostenibile che quando fu redatta la scrittura fosse già intervenuta l’usucapione, non applicando il principio di inopponibilità ai terzi del documento privo di data certa sancito dal medesimo art. 2704 c.c.”.

4.- Il motivo è privo di fondamento.

Va premesso che l’erede che abbia, espressamente o tacitamente, accettato l’eredità non può legittimamente qualificarsi terzo rispetto al de cuius, non potendosi considerare tale colui che subentri al defunto in tutti i pregressi rapporti giuridici, poichè l’oggetto della delazione ereditaria si sostanzia proprio nel complesso dei rapporti giuridici trasmissibili, e che, dunque, nei confronti dell’erede non valgono le limitazioni in ordine all’accertamento della data della scrittura privata poste dall’art. 2704 c.c. nei confronti dei terzi, sicchè la data del documento può essere accertata con ogni mezzo di prova previsto dalla legge e, ove apposta, vale fino a prova contraria. Nella specie, nei confronti di P.M., in quanto erede della sorella A.M., non opera, dunque, il principio di inopponibilità della scrittura privata a firma P.A.M., con la quale costei dichiarava di “passare sulla terrazza e sulla corte di proprietà eredi C.G.O. e di F.R. per cortesia e senza pretendere nessun diritto o servitù”.

Ciò posto, va comunque rilevato che il giudice di secondo grado, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione della prova, ha specificamente richiamato gli elementi dai quali ha tratto il convincimento della inesistenza di una servitù di passaggio a favore della proprietà del P., valorizzando particolarmente detta scrittura privata, della quale ha sottolineato la genuinità, risultata dalla c.t.u. espletata in primo grado, richiamando inoltre la deposizione del teste M.G., coniuge di C.L., che aveva riferito di essere stato presente all’atto della consegna a quest’ultima di detta scrittura da parte di P.A.M..

In presenza di tale compendio probatorio, completato dalla mancanza di querela, pure rilevata dalla Corte di merito, il riferimento operato dalla stessa Corte alla circostanza che la certezza della data esistesse quanto meno dal momento del decesso della P. deve considerarsi alla stregua di un’affermazione del tutto marginale, resa ad abundantiam, e che sfuma nella valutazione complessiva degli assorbenti elementi di prova sopra descritti, che hanno contribuito alla formazione del convincimento del giudice di merito circa la non configurabilità nella specie del diritto di passaggio invocato dal ricorrente.

5. – Con la terza doglianza si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e in particolare dell’art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione compiuta dalla Corte d’appello di Venezia delle prove testimoniali assunte, con particolare riferimento alla ritenuta maggior attendibilità dei testimoni di parte appellante rispetto ai testimoni di parte appellata”. Il giudice di secondo grado avrebbe negato rilievo alle deposizioni rese in primo grado dai testi di parte appellante, che avevano riferito che il P. e i suoi danti causa passavano per la corte e la terrazza per cui è causa, anche con mezzi meccanici, senza che venisse chiesta la relativa autorizzazione, osservando che tale circostanza non escludeva che il passaggio avvenisse a titolo di cortesia senza che fosse necessario chiedere di volta in volta il permesso. I testi introdotti dal P. avevano reso deposizioni “de relato” o inattendibili nel caso di teste legato da rapporto di coniugio con una parte, e tuttavia ritenute prevalenti sulle prime.

6.- Il motivo non può trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto evidentemente volto, sotto l’apparente denunzia di violazione di norme di diritto, a conseguire il risultato di una nuova valutazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, e, quindi, risolvendosi in una censura di fatto non consentita in sede di legittimità.

7. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, ed il ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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