Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25313 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 20/09/2021), n.25313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17244-2019 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo

studio dell’avvocato MARCO PAOLO FERRARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE SARTI;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI, 55 presso lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO BONORA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 12024/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso per cassazione, sulla base un motivo, contro il decreto del Tribunale di Bologna del 2 maggio 2019, n. 1479, il quale, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo del fallimento proposta, ha concesso la prededuzione sul credito da compenso professionale per onorario vantato, pari ad Euro 12.688,00, compresi accessori;

– che resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, L. Fall., in quanto la prededuzione non poteva essere riconosciuta con riguardo al fallimento, non sussistendo un collegamento strumentale e funzionale, come richiesto dalla norma: invero, la verifica di tali presupposti presume che, in ogni caso, si tratti di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, non del fallimento come tale, nel caso di specie richiesto dalla stessa (OMISSIS) s.p.a.;

– che il tribunale, per quanto ancora qui di rilievo, ha reputato riconoscibile il beneficio, in quanto comunque l’attività è stata strumentale e funzionale alla procedura fallimentare, come risulta dal contratto del 20 novembre 2017 concluso con la società in bonis: la società, infatti, dopo avere rinunciato al concordato preventivo avviato, ha optato per la presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, con esercizio provvisorio, costituzione di una cooperativa tra dipendenti ed acquisto del marchio e degli impianti (cd. workers buyout), permettendo il proseguimento dell’attività caratteristica e dei posti di lavoro;

– che, in tal modo, il tribunale si è posto nel solco del principio, affermato da questa Corte e condiviso, secondo cui “Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio – sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore – costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, L. Fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall’abrogazione dell’art. 182-quater, comma 4, L. Fall., ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134” (così Cass. 28 giugno 2019, n. 17596; e già Cass. 9 settembre 2014, n. 18922; Cass. 8 aprile 2013, n. 8533);

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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