Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25313 del 12/12/2016

Cassazione civile, sez. un., 12/12/2016, (ud. 22/03/2016, dep.12/12/2016),  n. 25313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente di sez. –

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26984-2015 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO

CARONCINI 2, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIO GRANDINETTI, che

lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2015 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Ottavio GRANDINETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Il dottor N.M. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero della Giustizia ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, avverso la sentenza n. 98 del 22 settembre 2015, con la quale la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha provveduto a seguito di rinvio disposto dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 22611 del 2014, che aveva cassato la precedente sentenza disciplinare n. 32 del 2014, con la quale, la detta Sezione, pronunciando sull’azione disciplinare promossa dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione riguardo all’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. q), l’aveva dichiarato responsabile dell’incolpazione ascrittagli e gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni per anni uno con il conseguente collocamento fuori del ruolo organico della magistratura.

p.1.1. La sentenza emessa in sede di rinvio ha riconosciuto l’esistenza dell’illecito disciplinare ed ha ritenuto adeguata ed ha comminato la sanzione della censura.

p.2. Al ricorso che propone otto motivi non v’è stata resistenza del Ministero.

Nella pubblica udienza del 22 marzo 2016, il difensore del ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il Procuratore Generale il suo rigetto.

p.3. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, reputata necessaria ai fini della decisione una relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ha disposto la propria riconvocazione per una nuova camera di consiglio nel luglio del 2016, in attesa del suo deposito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce: “Violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 384 c.p.c., comma 2, in quanto il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto e alle altre statuizioni contenute nella sentenza n. 22611/14 di codeste ecc.me Sezioni Unite. Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 128 c.p.p., alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 2., e s.m.i. ed al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q) nonchè all’art. 8 CEDU (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).”.

p.1.1. La violazione dei principi di diritto e delle statuizioni della sentenza di queste Sezioni Unite dispositiva del rinvio viene riferita alle prescrizioni con le quali essa giustificò fra l’altro la cassazione, “sia per violazione di legge sia per vizi di motivazione, nella misura in cui i Giudici a quibus, pur ritenendo correttamente applicabile alla fattispecie il combinato disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), e art. 128 c.p.p., comma 1, primo periodo”, avevano “tuttavia: a) omesso completamente di motivare, sul piano dell’interpretazione e dell’applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 2, comma 1, lett. q), e art. 128 c.p.p., comma 1, primo periodo, in ordine alle ragioni della qualificazione come “ordinatorio” del termine di cinque-quindici giorni ivi stabilito e della necessità giuridica della sua “modulazione” nei singoli casi, nonchè circa il fondamento normativo dei criteri di “modulazione” (“natura del provvedimento”, “esigenze del caso concreto”, “tempi necessari per l’emanazione”) prescelti per valutare in tali casi la “gravità” del ritardo nel compimento degli atti del magistrato di sorveglianza incolpato (….); b) omesso del tutto di individuare previamente lo schema tipico di ogni specifico procedimento di competenza del magistrato incolpato – quale prefigurato dal legislatore – cui si riferiscono i contestati ritardi, e, conseguentemente, il momento in cui ciascuno di essi avrebbe potuto essere definito con la “deliberazione” di cui all’art. 128 c.p.p., comma 1, primo periodo, quale dies a quo del computo dei ritardi medesimi – omissione che si risolve nella carenza di previi criteri sulla base dei quali valutare la correttezza e la complessiva attendibilità degli elenchi allegati al capo di incolpazione (….) -, limitandosi invece a richiamare genericamente, acriticamente e complessivamente i dati risultanti dagli stessi elenchi allegati, dei quali si afferma tuttavia, in modo contraddittorio, la sia pur parziale inattendibilità; (….) d) motivato in modo parimenti generico in ordine alle eccezioni ed alle istanze istruttorie della difesa dell’incolpato concernenti l’inattendibilità degli elenchi e dei dati allegati al capo di incolpazione, ciò nonostante l’espresso riconoscimento che “sussiste una confusione su alcuni dati” degli elenchi medesimi.”.

p.1.1.1. L’illustrazione del motivo esordisce con la premessa assertiva che la Sezione Disciplinare “per un verso non ha invitato il p.m. a riformulare, precisandolo ed integrandolo, il capo di imputazione, per altro verso non si è uniformata ai principi di diritto e alle altre statuizioni suindicate, così incorrendo in nuove violazioni delle stesse disposizioni succitate, nonchè di ulteriori previsioni di legge”.

L’assunto è, dunque, che il disposto rinvio imponesse alla Sezione Disciplinare di invitare il Pubblico Ministero ad una riformulazione delle contestazioni oggetto dell’atto di incolpazione quanto al deposito di provvedimenti oltre i cinque giorni di cui all’art. 128 c.p.p. per i provvedimenti adottati in camera di consiglio, mentre sia il Procuratore generale che la Sezione avrebbero all’uopo proceduto solo ad aggiungere – tra l’altro soltanto per le ordinanze in tema di liberazione anticipata e di esecuzione della pena presso il domicilio – un riferimento (che si dice inidoneo, come si preannuncia di voler dimostrare nei motivi successivi) alla norma della L. n. 354 del 1975, art. 69-bis, comma 2.

La prospettazione è poi giustificata con l’evocazione di giurisprudenza penale relativa all’applicazione degli artt. 423 e 516 c.p.p. e con la deduzione che, alla stregua di essa, il giudice si dovrebbe pronunciare solo dopo che il pubblico ministero ha esercitato l’azione ed ha cristallizzato l’accusa, mentre l’imputato deve esercitare il diritto di difesa solo avverso una contestazione chiara e precisa.

Viceversa, sarebbero rimasti illegittimamente indeterminati e comunque immutati vari capi di imputazione, che si dichiara di indicare a titolo esemplificativo e che vengono indicati.

p.1.1.2. Il motivo non è fondato.

E’ sufficiente la lettura delle stesse prescrizioni della sentenza dispositiva di rinvio, che vengono evocate come violate, perchè si evidenzi che del tutto inutilmente in esse si cercherebbe quello che costituisce il presupposto del motivo, cioè che la Sezione Disciplinare o meglio il Pubblico Ministero dovesse, in forza del rinvio, procedere a riformulare il capo di imputazione.

In alcun modo dalla motivazione della sentenza di rinvio e particolarmente dalla puntuale enunciazione sia dei principi di diritto sia dei criteri motivazionali cui il giudice di rinvio si doveva attenere, emerge che ad esso e prima ancora al titolare dell’azione disciplinare fosse prescritto di procedere alla riformulazione dell’incolpazione.

La sentenza di rinvio, come rivelano in primo luogo l’espressa affermazione del riscontro di vizi sia di violazione di legge, sia per vizi di motivazione, ed in secondo luogo le stesse indicazioni richiamate dal ricorrente, nel disporre la cassazione ebbe a ritenere che la prima sentenza disciplinare: aa) avesse commesso errori in iure per non avere proceduto, tenendo presente la rilevanza dell’art. 128 c.p.p., alla eventuale applicazione del temine da esso previsto in funzione del riconoscimento o meno di un ritardo con riguardo a ciascuna delle tipologie di procedimento oggetto dell’incolpazione e, quindi, alla sua “modulazione” nei singoli casi; bb) avesse commesso errori in iure nel non individuare, con riguardo alle caratteristiche di ogni procedimento, il momento della deliberazione funzionale all’eventuale applicazione del termine di cui all’art. 128; cc) fosse incorsa anche, dopo essersi resa responsabile del vizio sub bb) anche in un vizio motivazionale per aver fatto generico riferimento agli elenchi dei procedimenti, pur reputandoli parzialmente inattendibili (parte finale del principio di rinvio di cui alla lettera b); dd) fosse incorsa in vizio motivazionale su eccezioni e istanze istruttorie dell’incolpato relative ala dimostrazione dell’inattendibilità degli elenchi.

E’ palese, dunque, che la Sezione Disciplinare, dovesse procedere ad eliminare gli errori di diritto e i vizi motivazionali e non ad invitare il titolare dell’azione disciplinare a riformulare l’incolpazione. E ciò si rileva prescindendo dalla stessa possibilità che nella cognizione disciplinare ciò possa disporsi.

Tanto è dirimente indipendentemente dal rilievo che le norme che si dicono applicate dalla giurisprudenza penale evocata hanno anche un preciso ambito di disciplina ricollegato all’emersione della diversità del fatto, rispettivamente nell’udienza penale preliminare e nel dibattimento penale. Mentre nella prospettazione del ricorrente non si lamenta che per effetto del rinvio fosse emersa la diversità del fatto, il che rende, anche al di là della mancanza di corrispondenza nelle prescrizioni di rinvio, priva di base la prospettazione del motivo.

p.2. Con il secondo motivo si deduce: “Violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 384 c.p.c., comma 2, in quanto il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto e alle altre statuizioni contenute nella sentenza n. 22611/14 di codeste ecc.me Sezioni Unite. Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 128 c.p.p., alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 2, e s.m.i. ed al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, agli art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q) nonchè all’art. 8 CEDU (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).”.

Il motivo si articola in cinque gradate censure e concerne la motivazione con cui la Sezione Disciplinare in sede di rinvio ha provveduto riguardo all’incolpazione, con riferimento ai ritardi relativi a due tipologie di procedimento, quelli di liberazione anticipata e di esecuzione della pena presso il domicilio.

p.2.1. Con una prima censura si sostiene che sarebbe stato violato il principio di diritto che le Sezioni Unite avrebbero affermato nella sentenza di rinvio dopo avere soggiunto, con riferimento alla motivazione della sentenza cassata (esordio del paragrafo 2.2.), quanto segue: “Può certamente convenirsi con la Sezione disciplinare del C.S.M. sulla necessità di individuare un parametro legislativo al quale rapportare eventuali ritardi disciplinarmente rilevanti nel compimento degli atti da parte del magistrato di sorveglianza perchè, altrimenti opinando, si perverrebbe a conseguenze palesemente illegittime: o, paradossalmente, all’inapplicabilità tout court ai soli magistrati di sorveglianza, rispetto a tutti gli altri, della fattispecie disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), per l’indeterminabilità del requisito della “gravità” del ritardo; ovvero, con esiti parimenti illegittimi, all’assoggettabilità degli stessi a procedimento disciplinare per tale fattispecie nonostante la non compiuta previsione della legge quanto al parametro tipico (“il triplo dei termini previsti dalla legge”) di valutazione della “gravità” del ritardo.”.

Il principio di diritto che la sentenza di rinvio avrebbe affermato con il passo motivazionale immediatamente successivo a quello riportato sarebbe espresso nelle seguenti enunciazioni, che si riproducono come riportate dal ricorrente: “deve preliminarmente osservarsi che in effetti, per il magistrato di sorveglianza, tali “termini” non sono espressamente e specificamente “previsti” nè dalla legge di ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 45), nè dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni (artt. da 68 a 71-sexies e gli altri articoli ivi richiamati), nè dal codice di procedura penale o dalle sue norme di attuazione (rispettivamente, artt. da 677 a 684 e da 189 a 193, nonchè gli altri articoli ivi richiamati). Ed allora – nell’accettata assenza di termini specifici per il compimento degli atti del magistrato di sorveglianza -, può parimenti convenirsi (….)”.

Dall’evocato passo motivazionale, ad avviso del ricorrente, si desumerebbe il principio di diritto secondo cui per il magistrato di sorveglianza non sarebbero previsti espressamente e specificamente termini per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza. La sentenza qui impugnata avrebbe violato tale principio perchè la Sezione Disciplinare, appunto con riferimento al capo di incolpazione riguardante le dette tipologie di procedimenti avrebbe invece ravvisato – direttamente per quelli di liberazione anticipata ed in forza di un rinvio operato dalla L. n. 199 del 2010 per quelli di esecuzione della pena presso il domicilio – l’esistenza di un termine in quello di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 69 bis.

p.2.1.1. La censura così prospettata non è fondata.

Essa è smentita da quanto rivela la prosecuzione del passo motivazionale evocato dal ricorrente, nel quale le Sezioni Unite, dopo aver dato atto effettivamente, come premessa generale, della mancanza di termini espressamente e specificamente previsti, osservarono, tuttavia, che: “può parimenti convenirsi con la Sezione disciplinare che, in applicazione del canone ermeneutico di cui all’art. 12 disp. gen., comma 2, tale lacuna può essere colmata con la menzionata disposizione generale del codice di rito penale, di cui all’art. 128, comma 1, primo periodo, da coordinarsi con l’obbligo di osservanza delle norme processuali, che è imposto (pure) ai magistrati “anche ai fini della responsabilità disciplinare” dall’art. 124, comma 2 cit. codice. Del resto – e ciò è decisivo -, “l’integrazione” della fattispecie disciplinare, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), è espressamente autorizzata proprio da tale disposizione, laddove rinvia appunto ai “termini previsti dalla legge”.”.

Le Sezioni Unite, dunque, dopo avere registrato la mancanza di termini espressi e specifici, ravvisarono comunque, sulla base del criterio esegetico dell’art. 12 preleggi, l’applicabilità del termine di cui all’art. 128, come termine per il deposito del provvedimento dal momento di individuazione della possibilità di deliberazione.

Quindi, soggiunsero che: “La piana interpretazione dell’art. 128, comma 1, primo periodo – laddove dispone che “gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione” -, mostra chiaramente che il termine di cinque giorni non può decorrere che dal momento in cui il procedimento attribuito alla competenza del magistrato di sorveglianza è suscettibile, secondo lo specifico schema tipico prefigurato di volta in volta dalla legge, di essere concluso con una “deliberazione”, cioè definito con un provvedimento formale (sentenza, ordinanza, decreto), dovendosi così intendere l’espressione “dalla deliberazione”, nel suo comune significato tecnico-giuridico: è perciò da tale momento che decorre il termine di cinque-quindici giorni per il deposito del provvedimento dei magistrato di sorveglianza. Naturalmente, come ora accennato, l’individuazione di detto dies a quo comporta la previa, corretta individuazione dello schema tipico di ogni specifico procedimento, quale prefigurato dal legislatore, e, quindi, del momento in cui questo può essere definito con una “deliberazione”, non rileva se di merito o meramente interlocutoria (cfr., ad esempio, gli art. 275 c.p.c., comma 4, art. 524 c.p.p. e art. 525 c.p.p., comma 1). Ed è del tutto evidente che una diversa interpretazione – che lasciasse cioè “scoperto” il periodo intercorrente tra il momento in cui il procedimento è pronto per la definizione e quello della corrispondente, formale deliberazione – comporterebbe la vinificazione del detto termine di cinque-quindici giorni (deliberazione sine die) e, nel contempo, la stessa possibilità di verificare, ai sensi dell’art. 128, comma 1, primo periodo, ogni relativo, eventuale ritardo nel deposito del provvedimento formale rilevante sul piano disciplinare. Deve aggiungersi, quanto alla “gravità” del ritardo, che la stessa formulazione del secondo periodo del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), – “si presume non grave, salvo che non sta diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto” – comporta l’attribuzione al giudice disciplinare di un potere discrezionale di valutazione di detta “gravità” nel caso concreto: infatti, la presunzione relativa di “non gravità” ivi prevista, superabile quindi dalla prova contraria eventualmente data dall’organo promotore dell’azione disciplinare per l’ipotesi che il ritardo non ecceda detto “triplo dei termini”, implica necessariamente la valutazione discrezionale circa la “gravità” del ritardo medesimo nel caso concreto, dovendo il giudice disciplinare tener conto, al di là del mero schema aritmetico prefigurato dal legislatore, da un lato, del non superamento del termine previsto dalla legge, dall’altro, della prova contraria data. E’ evidente – a contrario e a maggior ragione, tenendo presente la formulazione completa dell’articolo – che “si presume grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto”: in tal caso cioè, il superamento del triplo dei termini “si presume” grave, a meno che questa volta l’incolpato deduca e dimostri la “giustificatezza” del ritardo (rinesigibilità” del rispetto del termine).

Va detto, inoltre, che nell’ulteriore corso della motivazione la sentenza di rinvio si preoccupò poi di chiarire ancora più il presupposto di operatività del termine di cui all’art. 128, comma 1, in quanto riferito al termine di deposito del provvedimento dalla deliberazione, affermando quanto segue: “(….) al fine di stabilire se il magistrato di sorveglianza sia incorso in ritardi disciplinarmente rilevanti, è indispensabile non soltanto distinguere tra i vari procedimenti, ma anche individuare lo schema tipico prefigurato dal legislatore per ciascuno di essi (a mero titolo esemplificativo: promozione ad impulso del pubblico ministero, di parte, o d’ufficio; effettuazione di una istruttoria necessaria per legge o, comunque, disposta dallo stesso magistrato; necessità di acquisire il parere del pubblico ministero o di altri organi pubblici, etc.), al fine di determinare con sufficiente precisione, sulla base di detto schema tipico legislativamente previsto, il momento in cui il procedimento è in grado di esser concluso, cioè il momento della “deliberazione” di cui all’art. 128 c.p.p., comma 1, primo periodo, più volte richiamato e come dianzi interpretato (cfr., supra, n. 2.2.), quale dies a quo del termine di cinque-quindici giorni rispetto al quale computare l’eventuale ritardo nel compimento degli atti del magistrato di sorveglianza..

Da tanto consegue che – come, del resto rivela anche la stessa prescrizione del principio di rinvio, ricordata dal ricorrente sub a) e sopra riportata nel dar conto dell’illustrazione del primo motivo, la Sezione Disciplinare era pienamente legittimata ad individuare l’esistenza di termini per deliberare, rectius di momenti dal quale scatterebbe il dovere di deliberare (e, dunque, viene in rilievo il termine per il deposito ex art. 128 c.p.p.), riguardo ai procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza e, quindi, allorchè ha evocato il termine di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 69 bis lo ha fatto proprio – salvo stabilire se lo abbia fatto in senso corretto eseguendo il compito affidatole in sede di rinvio.

Dunque, nell’individuare il momento in cui nei procedimenti in discorso si può configurare una situazione in cui il magistrato è “pronto” a deliberare ed il procedimento è “pronto” per la deliberazione, la Sezione Disciplinare ha eseguito proprio il compito impostole dalla sentenza di rinvio.

La prima censura proposta con il secondo motivo è, pertanto, rigettata, perchè a torto sostiene che la sentenza di rinvio non avesse prescritto di individuare il momento in cui le dette tipologie di procedimenti sono pronte per la deliberazione e, dunque, il magistrato deve deliberare, con la successiva conseguenza della configurazione del dies a quo per l’applicazione del temine per l’adozione del provvedimento ai fini della eventuale configurazione del ritardo.

p.2.2. Con una seconda censura ci si duole, invece, proprio del modo in cui la Sezione Disciplinare ha ritenuto di individuare il termine per deliberare rilevante agli effetti disciplinari ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), desumendolo dalla norma dell’art. 69-bis citato.

In proposito, si richiama la motivazione resa dalla Sezione Disciplinare, che, nel farsi carico del giudizio di rinvio a proposito dei ritardi contestati relativamente al procedimento di liberazione anticipata, dopo aver rammentato una serie di caratteristiche di esso, che rivelerebbero modalità di svolgimento che ne rendono variabili i tempi di definizione in funzione della deliberazione, ha così individuato il momento nel quale sorge l’onere di deliberare: “In ogni caso vi è un momento certamente indicativo del fatto che il procedimento è pronto per la deliberazione: quello in cui il fascicolo è trasmesso, a mente della L. n. 254 del 1975, art. 69-bis (….) al pubblico ministero per acquisirne il prescritto parere. Da questo momento, secondo il citato art. 69-bis, comma 2 il giudice è tenuto a decidere non oltre il termine di 15 giorni dall’inoltro (recte dalla richiesta) al p.m. e, decorsi i 15 giorni, anche in assenza del predetto parere. Pertanto, in tali casi il termine per la deliberazione decorrerà dalla scadenza del termine indicato. In ogni caso, ove il P.M. decida prima del decorso dei 15 giorni, il termine per la deliberazione decorrerà dalla trasmissione del fascicolo al giudice, successivamente al rientro in cancelleria dopo la formulazione del parere (talvolta, e impropriamente, si tratta di un semplice visto) del P.M.”.

Tale motivazione è stata, poi, richiamata anche a proposito dei ritardi contestati riguardo al procedimento di esecuzione della pena presso il domicilio.

La critica di cui alla censura in esame è nel senso che il termine di cui all’art. 69-bis sarebbe dilatorio e, quindi, erroneamente sarebbe stato utilizzato a proposito dell’insorgenza del dovere di deliberare del magistrato di sorveglianza.

La censura non è fondata.

p.2.2.1. Mette conto in primo luogo di osservare che la sentenza impugnata, evocando la L. n. 354 del 1975, art. 69-bis per individuare il momento in cui il magistrato di sorveglianza è da ritenersi in grado di deliberare nel procedimento di liberazione anticipata e, quindi, gravato del relativo onere, ha bene applicato il principio di diritto affermato da queste Sezioni Unite nella sentenza dispositiva di rinvio.

Essa, infatti, dopo avere sottolineato che l’assenza di un termine espresso e specifico per il dovere di deliberazione del magistrato di sorveglianza, come in ogni altro caso in cui il dovere in tal senso del magistrato non sia previsto con la previsione di un siffatto termine, impone comunque ai fini disciplinari di procedere alla sua individuazione attraverso la ricognizione delle norme disciplinatrici del procedimento (che la sentenza indicò in via, peraltro, meramente esemplificativa, in chiusura del paragrafo 2.3.), prescrisse al giudice disciplinare di rinvio proprio di procedere in tal senso, cioè di individuare un termine per la deliberazione.

L’identificazione dell’art. 69-bis come norma che contiene un profilo di disciplina procedimentale (diretto per la liberazione condizionale ed indiretto per l’esecuzione domiciliare della pena), che può essere considerato rilevante in funzione della determinazione del momento a partire dal quale il magistrato di sorveglianza deve deliberare appare, dunque, legittimata proprio dalla sentenza di rinvio e costituisce una puntuale applicazione delle prescrizioni circa il modus operandi in sede di rinvio.

La scelta effettuata dalla Sezione Disciplinare, oltre ad apparire legittima in astratto, perchè fa leva su un’emergenza normativa della disciplina del procedimento, lo è stata anche in concreto, risultando giustificata, come qui si rileva, argomentando anche integrativamente in iure e sempre in via interpretativa, per le seguenti ragioni:

a) la norma si risolve innanzitutto in una prescrizione al magistrato dell’ufficio del pubblico ministero di provvedere ad emettere il parere entro quindici giorni, atteso che la previsione del non potersi provvedere da parte del magistrato di sorveglianza non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al p.m., letta dal punto di vista del dovere di provvedere all’adempimento del suo ufficio da parte del pubblico ministero, si risolve nel prescrivergli di provvedere al rilascio del parere entro quindici giorni: è palese infatti che, se il magistrato di sorveglianza non può provvedere prima dei quindici giorni, questo è il termine entro il quale deve provvedere il pubblico ministero, tant’è vero che l’ordinamento prevede che, se quel termine scada, il magistrato di sorveglianza può provvedere senza il parere;

b) il trasferire il termine di quindici giorni all’insorgenza del dovere di deliberare da parte del magistrato di sorveglianza con decorso dalla restituzione della richiesta da parte del p.m. o dalla sua inutile scadenza, purchè l’uno e l’altro evento siano portati a conoscenza del magistrato di sorveglianza dalla cancelleria e fermo restando il dovere del magistrato di vigilare per la tempestiva assicurazione di tale conoscenza, costituisce un’operazione esegetica pienamente legittima;

c) l’operazione è legittima, perchè, pur dovendosi dare atto della diversità della funzione e delle sue implicazioni, fra l’una e l’altra figura, se l’ordinamento impone un termine al pubblico ministero nell’ambito del procedimento e la sua osservanza condiziona fino alla scadenza l’insorgenza del dovere di deliberare del giudice, attesa la funzionalizzazione di entrambi i profili professionali ad assicurare il servizio giustizia nel suo profilo unitario, è ragionevole estendere lo stesso termine al dovere di deliberare del giudice e ciò perchè il giudice può e deve provvedere se il termine spettante al pubblico ministero decorra inutilmente.

La L. n. 354 del 1975, art. 69 bis dunque, si presta ad essere letto nel senso che implicitamente il legislatore abbia inteso individuare il momento in cui il magistrato di sorveglianza si trova nella condizione di deliberare in quello in cui scade inutilmente il termine di quindici giorni entro il quale dev’essere espresso il parere del p.m. ovvero in quello in cui, prima di tale scadenza, il pubblico ministero invia il parere. Ferma restando, naturalmente, in questo secondo caso la rilevanza del momento della trasmissione del fascicolo da parte della cancelleria con il detto parere.

La prospettazione della seconda censura del motivo in esame è, pertanto, infondata, perchè il riferimento della Sezione Disciplinare alla norma dell’art. 69-bis (che, del resto, la stessa sentenza di rinvio evocava nel paragrado 2.3. della motivazione) risulta pienamente giustificato.

p.2.3. Con una terza censura, che è prospettata in via gradata, si sostiene che, quand’anche il termine di cui all’art. 69-bis si potesse considerare legittimamente individuato come termine entro il quale il magistrato di sorveglianza dovrebbe deliberare, la Sezione Disciplinare avrebbe omesso di considerare che solo i ritardi superiori al triplo previsto per la deliberazione e, quindi, a 45 giorni sarebbero stati da presumere “gravi” e, quindi, tali da superare la soglia della gravità per la rilevanza disciplinare e che, dunque, essi avrebbero dovuto essere individuati e richiamati, mentre la Sezione non lo ha fatto.

In via ulteriormente gradata si sottolinea che il tenore testuale della sentenza impugnata, d’altro canto, non consente di ritenere che il giudice disciplinare abbia ritenuto che, decorso il termine di 15 giorni per come ricostruito quanto all’insorgenza del momento utile per deliberare, il termine operante fosse quello di cui all’art. 128 c.p.p. e, quindi, il suo triplo, cioè 15 giorni, di modo che, assunto come termine per l’insorgenza del dovere di deliberare quello di quindici giorni dalla restituzione del fascicolo dopo il parere del p.m., dato nel termine di cui all’art. 69-bis, oppure quello di quindici giorni dalla scadenza di detto termine senza risposta del p.m., il termine per l’insorgenza della rilevanza disciplinare sarebbe stato di 15 giorni + 15 (cioè il detto triplo) e, quindi, di 30 giorni complessivi.

Se ne fa discendere che la sentenza impugnata, non avendo valutato nemmeno tale possibilità, avrebbe violato il principio di diritto disposto dalla sentenza di rinvio anche sotto tale profilo.

p.2.3.1. La prima doglianza della terza censura non è fondata.

Essa suppone che, una volta che si sia individuato il temine, rectius il momento, per deliberare, debba in relazione ad esso valere la regola della presunzione di non gravità del ritardo non superiore al triplo del termine per il compimento dell’atto, di cui alla L. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q), lett. g di modo che quello stesso termine, rectius momento, per dar luogo a ritardo rilevante ai sensi della detta lettera q), sarebbe soggetto all’elevazione al triplo. In pratica il magistrato di sorveglianza, ove sia decorso inutilmente il temine per il parere del pubblico ministero, o a partire dal momento in cui il pare sia dato (e il magistrato ne sia informato), beneficerebbe, agli effetti della detta lettera e, dunque, per la configurazione di un ritardo nella stessa deliberazione, di un termine triplo, cioè di altri 45 giorni.

L’assunto non trova innanzitutto rispondenza nella sentenza dispositiva del rinvio, la quale non ha fatto alcuna affermazione nel senso che all’individuazione del momento della deliberazione dovesse seguire l’applicazione ad esso, inteso come temine appunto per deliberare, l’applicazione del criterio del superamento del triplo di cui alla lettera q) in tal senso Dunque la Sezione Disciplinare non era onerata sia di individuare il termine per deliberare sia di presumere la mancata deliberazione – in applicazione della lettera q) – non grave se avvenuta in un termine non superiore al triplo del termine in concreto individuato per deliberare. La Sezione Disciplinare era onerata solo di individuare il termine, rectius il momento della possibilità di deliberazione al fine della successiva individuazione del termine, decorrente da quel momento, per il deposito e, quindi, dell’applicazione ad esso del criterio di cui alla lettera q) citata.

Fermo quanto appena osservato su ciò che la sentenza di rinvio aveva prescritto, si deve inoltre rilevare che un’esegesi nel senso voluto dal ricorrente – cioè nel senso della soggezione del termine, rectius del momento, per (la possibilità di) deliberare, all’applicazione del disposto di cui alla lettera ora detta – non troverebbe alcuna giustificazione in esso.

Infatti, essa riferisce il ritardo al triplo del termine previsto per il “compimento” dell’atto.

Ne segue che, poichè la deliberazione, o meglio la possibilità di deliberazione, del provvedimento appartiene alla sfera interna del magistrato, mentre è il suo risultato, cioè il provvedimento, che diventa percepibile solo attraverso il deposito, l’applicabilità del criterio del triplo di cui alla lettera q) può riguardare solo il deposito del provvedimento dopo la deliberazione e, quindi, dopo il momento in cui il magistrato avrebbe potuto e dovuto deliberare.

p.2.3.2. Con riferimento alla seconda doglianza espressa con la terza censura, una volta rimarcato che il criterio del triplo non riguarda il termine per deliberare e, dunque, non concerneva il termine ai sensi dell’art. 69-bis, la pretesa di voler applicare due volte il criterio del triplo del termine ex art. 128 c.p.p., cioè prima al termine per deliberare e poi a quello di deposito, per raggiungere trenta giorni, non risulta automaticamente infondata.

Per completezza si deve osservare che la sentenza impugnata, sebbene abbia parlato di termine per deliberare e l’abbia riferito al decorso dei quindici giorni dalla formulazione della richiesta al pubblico ministero senza che costui abbia risposto oppure, se il pubblico ministero abbia risposto nei quindici giorni, dal momento della “trasmissione del fascicolo al giudice successivamente al rientro in cancelleria dopo la formulazione del parere, abbia in realtà voluto riferirsi al decorso del termine, calcolato ai sensi dell’art. 128 c.p.p., per il deposito del provvedimento una volta deliberato.

Questa lettura della sentenza impugnata è pienamente giustificata ed appare, del resto, conforme proprio alla distinzione fatta dalla sentenza di rinvio fra il momento in cui il magistrato deve deliberare, se si vuole al termine entro il quale egli può ritenersi in condizione di deliberare, che è quello della restituzione del fascicolo dalla cancelleria dopo il parere del p.m. o quello del decorso dei quindici giorni dalla richiesta del parere senza alcun provvedimento del pubblico ministero.

p.2.3.4. Va rilevato che l’individuazione alla stregua dell’art. 69-bis citato del termine entro il quale il magistrato di sorveglianza può e deve deliberare e, dunque, scatta il termine per il deposito del relativo provvedimento, che è quello dell’art. 128 (questo sì soggetto al secondo inciso della lettera q) dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006), risulta ricollegata ad un comportamento del magistrato di sorveglianza, che necessariamente dev’essere consapevole delle sue implicazioni, qual è la formulazione della richiesta del parere: egli sa, in buona sostanza, che, richiedendo il parere, a tutto voler concedere, sempre che il pubblico ministero non risponda prima e la cancelleria non lo notizi della risposta, dovrà deliberare a partire dal quindicesimo giorno successivo alla richiesta e che da tale giorno decorrerà poi il termine per il deposito del provvedimento individuato ai sensi dell’art. 128 c.p.p.

Poichè l’individuazione del momento della deliberazione deriva da atto compiuto dallo stesso magistrato e, quindi, da un atto espressione del proprio potere e delle proprie determinazioni auto-organizzatorie, si tratta di una scelta di cui egli deve assumersi la responsabilità.

p.2.4 Con una quarta censura si prospetta in via di eventualità che, se pure la Sezione Disciplinare avesse accolto un’opzione esegetica di combinazione fra l’art. 69-bis e l’art. 128 c.p.p., avrebbe del tutto omesso di rispettare il principio di diritto imposto dalla sentenza di rinvio con la prescrizione di cui alla lettera a) già riprodotta in sede di illustrazione del primo motivo, cioè quello riguardo all’obbligo di motivare, in sede di applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), e dell’art. 128, comma 1, primo periodo, circa il carattere ordinatorio del termine di cinque giorni e della sua elevazione a quindici giorni, risultante dalla combinazione delle due norme, e circa la necessità di una sua “modulazione” nei singoli casi, secondo i criteri indicati dalla sentenza di rinvio.

p.2.4.1. E’ da rilevare in primo luogo che la Sezione Disciplinare non ha evocato l’art. 128 espressamente, ma è da ritenere non lo abbia fatto nel presupposto che comunque ai procedimenti di cui trattasi si applicasse il termine di cui a detta norma per il deposito del provvedimento.

La sentenza di rinvio, in generale, aveva, infatti, espressamente (si veda il paragrafo 2.2. della motivazione) condiviso l’assunto della prima sentenza disciplinare che, nell’assenza di previsione di termini per il deposito dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza all’art. 128 si dovesse fare legittimamente riferimento.

La sentenza qui impugnata si è concentrata, quindi, sull’individuazione del momento dell’onere di deliberazione, idoneo a fare scattare il termine per il deposito del provvedimento, di modo che, quando ha osservato che “nel caso di specie vengono in rilievo ritardi con riferimento a 112 ordinanze di liberazione anticipata (con un ritardo massimo di 427 giorni)” ed ha, poi, soggiunto di ritenere “dunque… che, nel caso di specie, il termine di cui all’art. 69-bis sia stato obiettivamente violato”, risulta avere espresso, sebbene in modo riassuntivo e con riferimento agli atti dell’istruzione disciplinare, un giudizio che risulta frutto della modulazione richiesta dalla sentenza di rinvio.

L’affermazione della sentenza impugnata ed il giudizio, pur riassuntivo, così risultante andavano criticati in modo specifico, evidenziando con opportuni riferimenti come e perchè non trovassero riscontro negli atti oggetto della contestazione disciplinare, cioè evidenziando come e perchè i ritardi evocati non sussistevano sulla base del criterio della individuazione del momento a partire dal quale il magistrato avrebbe potuto deliberare. La suddetta affermazione, infatti, deve essere intesa nel senso che per le 112 ordinanze cui ha fatto riferimento evidentemente la Sezione Disciplinare ha constatato l’esistenza di ritardo significativo nella deliberazione alla stregua dei criteri con i quali la sentenza di rinvio aveva disposto dovesse avvenire la concreta valutazione inerente la modulazione.

Sebbene la motivazione della sentenza impugnata non esterni in concreto quella valutazione, il riferimento al numero di provvedimenti ed al massimo del ritardo riscontrato implicano, una valutazione di constatazione di ritardi rilevanti, sicchè, anche al fine di assicurare specificità alla censura, sarebbe stato onere del ricorrente allegare che detta valutazione fosse in realtà priva di effettività e non limitarsi a postulare in modo assertorio che non si sarebbe avuta, perchè non risultante dalla motivazione expressis verbis.

L’assenza di una motivazione analitica sul punto risulta così censurata senza dimostrazione di decisività della doglianza e per tale ragione non è accoglibile.

Non risulta, cioè, alcuna specificazione delle ragioni per le quali, in relazione alla individuazione del momento della possibile deliberazione per i procedimenti in discorso, vi sarebbe stata una modulazione erronea dell’applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q..

La censura è aspecifica ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c).

p.2.4.2. D’altro canto, si deve tener conto che nella parte finale del punto A) della motivazione, per giustificare, immediatamente dopo l’indicazione dei numeri dei procedimenti in cui si riscontrava ritardo, l’affermazione che risultava violato il termine di cui all’art. 69-bis, la Sezione Disciplinare ha espresso una serie di rilievi che evidenziano come non vi sia stata una meccanicistica valutazione dei ritardi, là dove ha osservato quanto segue: “a prescindere dal dato della violazione del termine, deve essere altresì considerata e sottolineata la circostanza che – seppure nell’ambito di procedimenti caratterizzati da una grande fluidità (sia sul versante procedimentale che sul piano della evoluzione del quadro istruttorio), nei quali il giudice può legittimamente “decidere di non decidere” in attesa che la piattaforma istruttoria si modifichi e, dunque, per ragioni “di buona amministrazione” – è comunque necessario che lo stesso giudice non tenga presso di sè il fascicolo, rendendo impossibile o comunque assai arduo ricostruirne il percorso che lo ha indotto all’apparente inerzia e che, al contrario, egli, dopo aver valutato la situazione ed aver stimato la necessità di rinviare la decisione, investa la cancelleria di una richiesta di aggiornamento dell’istruttoria. Situazione, questa, che non risulta aver caratterizzato il caso di specie”.

Tale motivazione evidenzia una effettiva considerazione dei procedimenti interessati e, quindi, rivela, sebbene in modo riassuntivo, come s’è detto, la modulazione richiesta dalla sentenza di rinvio, sicchè anche sotto tale profilo sarebbe stato necessario disvelarne con l’illustrazione della censura l’erroneità.

Anche sotto tale aspetto si evidenzia la carenza di decisività della censura.

La quale ridonda anche in aspecificità del motivo ai sensi dell’art. 581 c.p.p., tett. c).

p.2.5. Con una quinta censura si rimarca, poi, che il termine di cui all’art. 128 c.p.p. non concerne l’emanazione della decisione e, quindi, la sua deliberazione, ma il deposito della decisione dopo di essa, sicchè non potrebbe rilevare ai fini del ritardo nell’adozione della deliberazione, non avendo la norma portata analoga a quella dell’art. 275 c.p.c., che implica necessariamente che la stessa decisione avvenga nel termine da esso previsto dal deposito delle memorie di replica.

Dall’attribuzione di rilevanza all’art. 128 c.p.p. con riferimento alla deliberazione si fa discendere poi, sull’assunto che si tratterebbe di “una (illegittima) creazione – almeno in via “interpretativa” – del Procuratore generale e della Sezione Disciplinare del CSM”, che la decisione impugnata avrebbe violato anche l’art. 8 della CEDU, perchè si sarebbe concretata in una ingerenza dell’autorità disciplinare non prevista dalla legge, siccome impone il citato art. 8, comma 2.

All’uopo, dopo il rilievo che la Corte EDU ha ritenuto applicabile la norma al procedimento disciplinare e segnatamente a quello concernente i magistrati, si evoca la sentenza di quella Corte 9 gennaio 2013, Volkov v. Ucraina, riguardo al’esegesi dell’espressione della norma “in according with the law”, particolarmente quanto alla sottolineatura che la previsione di legge che legittima l’interferenza nella sfera del soggetto con misure restrittive o afflittive soddisfi i requisiti di accessibilità e prevedibilità.

p.2.5.1. La quinta censura è manifestamente priva di fondamento, atteso che dimentica che la sentenza dispositiva di rinvio, nel quadro di una motivazione imperniata sulla distinzione fra l’individuazione del termine per deliberare e quello per il deposito, ha (punto 2.2. della motivazione) ampiamente asserito di condividere l’assunto della prima sentenza del sezione disciplinare sul rilievo che, ai fini dell’individuazione del ritardo di cui al D.Lgs. n. 109 del 206, arrt.2, comma 1, lett. q) deve annettersi all’art. 128 c.p.p.

L’argomentare della censura, al di là della ovvia condivisione di quella motivazione, si risolve nell’inammissibile pretesa di sindacare la stessa ragione del rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 22611 del 2014.

p.2.6. In forza delle considerazioni svolte il secondo motivo è, pertanto, integralmente rigettato.

p.3. Con il terzo motivo si deduce: “Violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 384 c.p.c., comma 2, in quanto il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto e alle altre statuizioni contenute nella sentenza n. 22611/14 di codeste ecc.me Sezioni Unite. Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 128 c.p.p., alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 2 e s.m.i. ed al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q) nonchè all’art. 8 CEDU (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 521 c.p.p. ed al divieto di modifica del capo di incolpazione da parte del giudice (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).”.

Il motivo si duole in primo luogo che la Sezione Disciplinare, sempre con riferimento ai procedimenti di liberazione anticipata e di esecuzione della pena presso il domicilio, pur avendo, sia nella parte relativa agli uni che in quella relativa agli altri, indicato analiticamente una serie di caratteristiche di svolgimento usuale di essi, che possono indurre ad anticiparne alcuni ed a posticipare la decisione di altri, non le abbia poi in alcun modo considerate con specifico riferimento ai procedimenti oggetto di contestazione disciplinare, limitandosi a dare rilievo ai ritardi che risultavano dagli elenchi dei vari procedimenti.

In tal modo sarebbe incorsa in contraddittorietà ed illogicità della motivazione, perchè, pur avendo descritto le modalità usuali di trattazione dei detti procedimenti, concedendo che nell’ambito di esse il magistrato di sorveglianza può per varie ragioni anticipare o posticipare la decisione, avrebbe omesso di valutare se i ritardi potessero essere giustificati da ragioni di tale genere.

Con una secondo censura si addebita alla sentenza impugnata ulteriore illogicità là dove – evidentemente ci si riferisce alla parte finale della motivazione di cui alla lettera A già sopra riprodotta avrebbe “contestato” al ricorrente di aver tenuto il fascicolo presso di sè e di non aver investito la cancelleria di una richiesta di aggiornamento dell’istruttoria e ciò in manifesta contraddizione con il fatto che, proprio in base alle caratteristiche dei cennati procedimenti, una richiesta in tal senso sarebbe stata pretestuosa ed idonea ad aggravare inutilmente il lavoro della cancelleria, ove vi fosse stata l’esigenza di anteporre la trattazione di altri.

Con una terza censura si deduce, poi, che in violazione dell’art. 521 c.p.p., la Sezione Disciplinare avrebbe dato rilievo ad un fatto che non era stato oggetto della contestazione disciplinare, cioè la circostanza di avere l’incolpato tenuto i fascicoli presso di sè.

Per l’esecuzione della pena presso il domicilio, tali rilievi risulterebbero rafforzati anche per il fatto che sarebbero venuti in giuoco poco più che una decina di provvedimenti.

p.3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, requisito che – giusta il consolidato principio per cui il ricorso disciplinare per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, comma 1, come modificato dalla L. n. 269 del 2006, art. 1, comma 3, si propone “nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale” – è previsto dall’art. 581 c.p.p., lett. c), anche per l’indicazione degli elementi di fatto che fondano i motivi.

Il principio di specificità di cui a detta norma imponeva al ricorrente di fornire indicazione della presenza, nei procedimenti oggetto della valutazione di ritardo, di situazione che avrebbero evidenziato l’essere dovuto il ritardo o ad una valutazione di posticipazione dell’esaurimento per l’esigenza di definirne prioritaria mente altri, mentre il motivo si risolve nella mera postulazione della mancanza in astratto nella motivazione, cioè senza dimostrazione che sarebbe stato necessario in concreto, di un apprezzamento in tal senso da parte della Sezione Disciplinare.

In ragione dell’assenza di specificità, si evidenzia anche una conseguente mancanza di decisività del motivo.

Va considerato che l’assenza di specificità e di dimostrazione della decisività risulta ancora più rilevante, se si considera che nel ricorso non si indica che era stato prospettato che i procedimenti oggetto di ritardo lo erano stati per l’esigenza di anticipare la trattazione di altri.

La contestazione di violazione dell’art. 521 è priva di fondamento, perchè la valutazione espressa circa “il non tenere i fascicoli presso di sè” è avvenuta nel quadro dell’indagine commessa dalla sentenza di rinvio ed è tra l’altro giustificata dal criterio generale di diligenza nello svolgimento dell’attività del magistrato.

p.4. Con il quarto motivo si deduce nuovamente: “Violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 384 c.p.p., comma 2, in quanto il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto e alle altre statuizioni contenute nella sentenza n. 22611/14 di codeste ecc.me Sezioni Unite. Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 128 c.p.p., alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 2 e s.m.i. ed al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, agli art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q) nonchè all’art. 8 CEDU (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 521 c.p.p. ed al divieto di modifica del capo di incolpazione da parte del giudice (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).”

La prima censura proposta con tale motivo, afferente alla sentenza impugnata là dove essa ha esaminato la parte dell’incolpazione relativa a ritardi relativi ai decreti di espulsione, riguarda la pretesa omessa individuazione del termine rilevante.

Si addebita alla sentenza impugnata di non avere proceduto all’individuazione del termine per deliberare in relazione a tali procedimenti, cosa che avrebbe dovuto fare in ottemperanza al disposto della sentenza di rinvio.

Ma la Sezione Disciplinare, che aveva quell’onere, dopo avere ampiamente ricostruito le caratteristiche di quei procedimenti ed averne sottolineato le peculiarità istruttorie nonchè la possibile interferenza con altri procedimenti, e dopo avere rilevato che in relazione ad essi non è previsto il visto del P.M., anche se presso taluni uffici si provvede a richiederlo, ha espressamente affermato che “il termine per la deliberazione decorrerà, dunque, a partire da momenti diversi, a seconda che si faccia luogo o meno a tale comunicazione il P.M.” e che dell’ambito di essi la fluidità che li caratterizza implica che il giudice possa procrastinare il momento della decisione “in attesa di un arricchimento della piattaforma istruttoria”.

Dunque, la Sezione Disciplinare non si è posta nella logica che un termine non dovesse e non debba essere rintracciato anche per detti procedimenti, ma ha sottolineato la variabilità del suo decorso.

Ha, quindi, soggiunto che, nelle ipotesi di procrastinazione della decisione, l’attesa possa ritenersi giustificata se il giudice non si limiti a tenere il fascicolo presso di sè, ma, dopo aver compiuto le sue valutazioni, ritenga necessari approfondimenti istruttori ed investa all’uopo la cancelleria.

Quindi, la sentenza impugnata ha sostanzialmente ipotizzato che il giudice non sia svincolato da un termine, dovendosi attivare nel detto senso ed ha affermato, con riferimento a ventisette decreti di espulsione (specificando che ricorreva un ritardo massimo di 351 giorni), che “nel caso di specie, non risulta dagli atti del procedimento che il giudice abbia disposto tale adempimento istruttorio, con la conseguenza che il ritardo non può non considerarsi rilevante disciplinarmente”.

In tal modo, in ragione di quanto sottolineato circa l’impossibilitò di individuare il termine, se non sulla base dell’operare del magistrato con una prima valutazione che evidenzi e riveli oppure no la necessità di approfondimenti e faccia seguire una richiesta alla cancelleria, la sentenza ha sostanzialmente dato rilievo alla constatazione che l’attesa nel provvedere non risultava giustificata e dunque il non provvedere si evidenziava come ritardo.

Ha considerato, cioè, l’inerzia come rivelatrice che il procedimento non necessitava di approfondimenti e come sintomo evidenziante che si poteva deliberare.

Sotto tale profilo non risulta violato il principio di diritto posto in sede di rinvio, perchè esso demandava alla Sezione Disciplinare di individuare con riferimento ai vari tipi di procedimento il termine per deliberare, rectius il momento in cui insorge il dovere del magistrato di sorveglianza di deliberare, e la Sezione questo termine lo ha individuato: invero, la valutazione con cui la Sezione ha ravvisato che quel momento risulta oggettivamente variabile in dipendenza delle valutazioni del magistrato (che è pienamente giustificata per le oggettive caratteristiche funzionali di essi, bene evidenziate dalla sentenza), esigendosi, però, che lo stesso magistrato si attivi nella trattazione e, ove ritenuta la necessità di procrastinazione o di approfondimenti, investa la cancelleria di un aggiornamento degli elementi istruttori, nel mentre la mera inerzia non risulta idonea a giustificare che non si deliberi sull’affare.

In pratica, la Sezione Disciplinare, sebbene non abbia individuato un termine astratto per deliberare, cioè decorrente da un dies a quo predeterminato o determinabile con riferimento ad un evento tipizzato, ha sostanzialmente individuato un termine che in concreto lo stesso magistrato di sorveglianza finisce per auto assegnarsi con un comportamento positivo, che, all’esito dell’esame dell’affare, si risolva in una richiesta di approfondimenti istruttori, il quale di per giustifica che non deliberi ancora ed esclude che si configuri il momento in cui deve deliberare e si consuma il relativo temine, oppure con un comportamento negativo, di pura inerzia. Inerzia che si deve apprezzare, almeno tendenzialmente e salvo emergenze oggettive contrarie, come significativa che il magistrato stesso abbia ritenuto di poter e dovere deliberare immediatamente senza bisogno di approfondimenti. Il che si giustifica per la natura dei procedimenti in discorso e per la funzione cui essi assolvono e, quindi, per la funzione del magistrato di sorveglianza.

p.4.1. Con una seconda censura il motivo imputa alla sentenza impugnata, in modo non dissimile da quanto fatto con il motivo precedente, di non avere accertato in concreto se ricorrevano esigenze di procrastinazione della trattazione imposte dalle caratteristiche del procedimento, le quali evidentemente potevano rilevare solo se dagli atti relativi al singolo procedimento fosse emerso un qualche agire del magistrato.

Ma la sentenza impugnata ha detto che dagli atti non risultava che il ricorrente avesse disposto accertamenti istruttori e, dunque, ha escluso che essi vi fossero stati e che, dunque, un agire del magistrato vi fosse stato.

In relazione a tale affermazione, l’onere di specificità del motivo imponeva al ricorrente di allegare che invece così non era, non potendosi egli limitare a lamentarsi dell’affermazione della sentenza impugnata senza dimostrare la decisività della critica.

p.4.2. In fine si assume che il modus procedendi della sentenza impugnata si sarebbe risolto in una violazione dell’art. 521 c.p.p., perchè alla contestazione dei ritardi sarebbe stata sostituita quella di avere tenuto i fascicoli presso di sè.

La doglianza è infondata. Una volta considerato, come si è sopra argomentato, che all’avere tenuto i fascicoli presso di sè con inerzia nel disporre eventuali accertamenti istruttori, la Sezione Disciplinare ha attribuito il valore di individuare casi nei quali sul procedimento si sarebbe potuto deliberare immediatamente, risulta palese che essa si è mossa sempre nella logica di censurare ritardi.

p.5. Con il quinto motivo si deduce ancora una volta: “Violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 384 c.p.p., comma 2, in quanto il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto e alle altre statuizioni contenute nella sentenza n. 22611/14 di codeste ecc.me Sezioni Unite. Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 128 c.p.p., alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 2. e s.m.i. ed D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q) nonchè all’art. 8 CEDU (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 521 c.p.p. ed al divieto di modifica del capo di incolpazione da parte del giudice (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).”

Il motivo si riferisce alla parte della sentenza impugnata che ha esaminato l’addebito disciplinare con riferimenti ai procedimenti inerenti i permessi ed i ricoveri in luogo esterno di cura, ed ha la stessa struttura argomentativa del precedente.

Si deduce:

a) che per detti procedimenti la Sezione Disciplinare ha omesso di individuare il termine previsto per legge, come aveva prescritto la sentenza di rinvio, e si sarebbe limitata a rilevare che quanto ai permessi si sarebbe dovuto distinguere tra quelli richiesi “per gravi motivi familiari”, per i quali sarebbe in re ipsa l’esigenza di provvedere rapidamente e quelli “premio”, per cui il discorso sarebbe più articolato, mentre quanto a quelli “per ricovero” sarebbero da distinguere le richieste “aperte” e quelle a “data fissa”;

b) che, dopo avere fatto tali distinzioni, la sentenza impugnata ha giudicato sulla base degli elenchi relativi alle indicate tipologie di procedimento, dando per certi 26 ritardi e facendo riferimento ad uno massimo di 455 giorni, che era stato contestato, ma sarebbe incorsa in contraddittorietà ed illogicità motivazionale, in quanto avrebbe proceduto all’applicazione dei principi sul momento decisionale in precedenza individuati, limitandosi a contestare al ricorrente di avere tenuto i fascicoli presso di sè, ed in particolare, per i ricoveri in luogo esterno di cura, addebitando l’esistenza di 175 richieste inevase, mentre “in base alla stessa contestazione si sarebbe potuto parlare, al più, di “ritardi””, senza porsi il problema che “poteva ben trattasi di richieste per ricoveri fissati a data successiva rispetto a quella della decisione (che sarebbe perciò risultata assolutamente tempestiva e satisfattiva)”;

c) che così facendo la decisione impugnata avrebbe anche qui violato l’art. 521 c.p.p., sostituendo la contestazione relativa agli asseriti ritardi con quella di aver tenuto il fascicolo presso di sè.

p.5.1. Il motivo è infondato sulla base di considerazioni identiche a quelle svolte a proposito del precedente, perchè è strutturato allo stesso modo.

Quanto sostenuto sub a) e sub b) si risolve nuovamente nel ritenere che la sentenza impugnata non abbia individuato il termine per deliberare, ma, come si è detto nel motivo precedente, in realtà la determinazione del termine, rectius del momento, per deliberare è stata fatta con riferimento alla peculiarità dei procedimenti e ravvisata secondo il meccanismo per cui è lo stesso magistrato che individua il termine non restando inerte nel senso su indicato, di modo che, se resta inerte, il procedimento è da considerare immediatamente deliberabile.

Inoltre, merita la stessa considerazione di mancanza di specificità per il profilo con cui si lamenta, senza individuarli, che non si sia valutato se vi erano esigenze di procrastinazione di taluni procedimenti, occorrendo allegare che esse vi erano state e che il ricorrente si era attivato.

Il rilievo sub c) è infondato alla stregua di quanto indicato sopra sub p.4.2.

p.6. Il sesto ed il settimo motivo possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione per il carattere gradato delle prospettazioni che vi sono svolte.

p.7. Con il sesto motivo si deduce: “Violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 384 c.p.c., comma 2, in quanto il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto e alle altre statuizioni contenute nella sentenza n. 22611/14 di codeste ecc.me Sezioni Unite. Omessa pronuncia sulle numerose eccezioni di nullità e, comunque, di erroneità ed inutilizzabilità degli elenchi allegati all’atto di incolpazione, nonchè omessa emanazione di un ordine di svolgimento di una nuova istruttoria in relazione ai dati contenuti in detti elenchi (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, c, d, ed e). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 18, comma 3, lett. a), e art. 19, comma 2, nonchè all’art. 6 CEDU (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c). Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 521 c.p.p. ed al divieto di modifica del capo di incolpazione da parte del giudice (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).”

Il motivo si duole che nulla la sentenza impugnata abbia osservato sulla prescrizione di cui alla lettera d) della sentenza di rinvio, già ricordata e riportata a proposito del primo motivo, e con cui si era disposta la cassazione della precedente sentenza disciplinare, per avere “motivato in modo (…) generico in ordine alle eccezioni ed alle istanze istruttorie della difesa dell’incolpato concernenti l’inattendibilità degli elenchi e dei dati allegati al capo di incolpazione, ciò nonostante l’espresso riconoscimento che “sussiste una confusione su alcuni dati” degli elenchi medesimi”.

Si sostiene che il vizio così riscontrato non sarebbe stato emendato, perchè la sentenza ora impugnata “non contiene una sola parola in proposito”.

In particolare, al pari della precedente decisione, non conterrebbe alcuna motivazione “in merito alle eccezioni di erroneità ed inutilizzabilità sollevate in relazione al fatto che, tra i procedimenti contestati “molti erano stati già definiti o archiviati alla data indicata dell’11.6.2011” e che erano altresì da detrarre almeno “altri 30 procedimenti, perchè iscritti dall’1 giugno al 30 giugno 2011, cioè prima della redazione degli elenchi, risalenti all’1.6.2011, da istruire, e ulteriori 20, iscritti nel maggio 2011”.

Inoltre, la sentenza impugnata: a) non conterrebbe “alcuna motivazione sulla specifica eccezione di inapplicabilità e/o inaffidabilità del dies a quo dei pretesi ritardi”; b) non giustificherebbe “affatto l’espresso riconoscimento, contenuto nella sentenza n. 32/14 della “confusione su taluni dati”, che – ciò nonostante (…) ha integralmente utilizzato; c) affermerebbe in modo apodittico l’esistenza di pretesi ritardi “senza che le specifiche fonti dei presunti dati a tal fine utilizzati siano state versate nell’atto di incolpazione (per il doveroso esame in contraddittorio)”; d) avrebbe omesso di applicare il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 3, astenendosi dall’assumere anche d’ufficio prove utili, e l’art. 19 comma 2, dello stesso D.Lgs., in ordine all’esclusione dell’addebito se la prova dell’illecito non è sufficiente.

Tutto questo evidenzierebbe il mancato rispetto delle garanzie dell’equo processo ai sensi dell’art. 8 CEDU.

p.7.1. Si prospetta ancora, nella seconda parte del motivo, che le risultanze degli elenchi riguarderebbero le punte massime di ritardo individuate dalla sentenza impugnata, atteso che quella di 427 giorni riguardo alle ordinanze di liberazione sarebbe sbagliata di 365 giorni, perchè nell’elenco la data di trasmissione del fascicolo risulterebbe indicata nel 27 giugno 2011, anzichè nello stesso giorno dell’anno successivo, quella di 285 giorni per le ordinanze di esecuzione della pena presso il domicilio risulterebbe da un’indicazione lacunosa, quella di 351 giorni per il decreto di espulsione risulterebbe negli elenchi priva di annotazioni, “come se per detto procedimento non fosse stata svolta alcuna attività istruttoria”, quella di 455 giorni per i permessi risulterebbe sarebbe frutto di un errore, perchè il ricorrente aveva disposto un approfondimento istruttorio, pur non figurante nell’elenco, ed esso era pervenuto dopo quasi un anno dall’iscrizione del fascicolo.

p.8. Con il settimo motivo si prospetta: “Violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 384 c.p.c., comma 2, in quanto il giudice di rinvio non si è uniformato ai principi di diritto e alle altre statuizioni contenute nella sentenza n. 22611/14 di codeste ecc.me Sezioni Unite. Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), nonchè art. 18, comma 3, lett. a), e art. 19, comma 2, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c). Omesso esame ovvero travisamento degli atti del procedimento (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Mancata assunzione di prove decisive (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Mancanza assoluta di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

p.8.1. Il motivo inizia la sua illustrazione con il riportare l’ampio passo motivazionale della sentenza di rinvio, in ordine alla corretta esegesi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q) nel senso che la norma richiede “quale presupposto della sanzionabilità dei ritardi, la necessaria concorrenza della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza degli stessi” e che “tali elementi debbono essere contestualizzati alla luce del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello mediamente sostenibile dal magistrato a parità di condizioni, della laboriosità e dell’operosità, desumibili dall’attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e di tutte le altre circostanze utili che, per loro natura, implicano un tipico apprezzamento di fatto e che, quindi, sono essenzialmente devolute alla valutazione di merito della Sezione disciplinare del C.S.M., non censurabile in sede di legittimità ove assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria”.

Lamenta, quindi, l’inosservanza della prescrizione della sentenza di rinvio, di cui alla lett. e) del paragrafo 2.4., che era stata nel senso che la prima decisione disciplinare avesse “omesso sostanzialmente di considerare e di valutare gli eventuali ritardi nel contesto del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello mediamente sostenibile dal magistrato a parità di condizioni, della laboriosità e dell’operosità, desumibili dall’attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e di ogni altra circostanza, in conformità a quanto più volte affermato da queste Sezioni Unite (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 5761 del 2012 e 7000 del 2010 citt.).”.

Si assume, di seguito, che la sentenza impugnata non solo non si sarebbe uniformata al disposto della sentenza di rinvio, ma sarebbe incorsa in nuove violazioni delle ragioni che l’avevano giustificato.

Tanto si evincerebbe dalla pare conclusiva della motivazione, là dove la sentenza impugnata si è così espressa:”In conclusione ritiene questa Sezione disciplinare che, nel caso di specie, gli elementi addotti dalla difesa a giustificazione degli, incontestabili, ritardi non siano sufficienti a giustificarli, attesa la loro peculiare intensità e durata, circostanze che, peraltro, unitariamente considerate, non consentono di ricondurre al solo carico di lavoro la ragione della condotta illecita contestata. In altri termini, la complessiva situazione in esame consente comunque di ravvisare la colpa del magistrato, quantomeno sotto il profilo della incapacità di organizzare in modo idoneo il proprio lavoro (in tal senso Cass. S.u. 8488/2011) atteso che, come detto, dagli atti non è desumibile alcun elemento dal quale possa desumersi la sussistenza di una attività, anche interlocutoria, da parte del magistrato, in vista della futura definizione dei procedimenti oggetto di contestazione. Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra esposte è, in definitiva, acclarata la responsabilità disciplinare del magistrato e la integrazione delle fattispecie contestate sicchè, considerata la complessiva condotta illecita unitamente al profilo professionale del magistrato, appare congrua la applicazione della sanzione della censura.”.

p.8.2. L’illustrazione, successivamente, a partire dalla pagina 42 del ricorso, passa a prospettare fino al primo rigo della pagina 48 adducendo che si evidenzierebbe, oltre che la violazione delle norme con cui il motivo è rubricato, un “vizio di omesso esame ovvero travisamento degli atti del procedimento, nonchè di mancata assunzione di prove decisive”, per il loro mancato accertamento e, quindi, la loro successiva valutazione – una serie di elementi, che risultavano dagli atti del procedimento disciplinare e di cui non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata, i quali avrebbero evidenziato – ove fossero stati tenuti presenti dalla Sezione disciplinare – un carico di lavoro del ricorrente, tanto apprezzato in assoluto quanto in confronto a quello degli altri magistrati di sorveglianza operanti nell’ordinamento, che avrebbe dovuto indurre a considerare i ritardi dovuti all’impossibilità di sostenerlo, tenuto conto che, nonostante la sua rilevanza, la produttività del ricorrente era stata “pari a circa 4 volte (se non di più) quella media degli altri magistrati di sorveglianza di tutta Italia (dati CSM 2008) e – in ogni caso – ampiamente superiore alla media dei colleghi dello stesso Tribunale” di Firenze, rilievo questo che viene, poi, esplicitato indicando che nell’anno 2011 il ricorrente avrebbe emesso quasi 2.000 provvedimenti.

Gli elementi in questione e ciò specie se giustificativo da cui alla considerazione dopo In tanto la sentenza incorsa, giacchè si sarebbe limitata una perchè avrebbe omesso completamente di considerare il complessivo carico di lavoro del ricorrente.

p.9. Il sesto ed il settimo motivo non possono trovare accoglimento.

Queste le ragioni.

p.9.1. Con riferimento alle doglianze prospettate con la prima parte del sesto motivo, va considerato che la motivazione conclusiva della sentenza impugnata, che si è sopra riportata nel riferire del settimo motivo, è motivazione che la Sezione Disciplinare ha enunciato:

a) non solo in esito alle considerazioni che ha svolto a proposito di ciascuna tipologia di procedimento per individuare il termine, rectius il momento, della deliberazione;

b) ma anche, dovendo provvedere sull’intero capo di incolpazione in esito all’implicita considerazione di una situazione che il ricorrente si astiene dal considerare e che non era stata attinta dalle implicazioni del rinvio disposto da Cass. Sez. Un. n. 22611 del 2014, cioè quella relativa all’aggravamento del ritardo già precedentemente verificatosi per i 148 provvedimenti relativi a procedimento pendenti al 12 novembre 2010, data di inizio del periodo cui si riferisce la contestazione.

Poichè detta motivazione si è riferita alla congiunta valutazione sia delle affermazioni e conclusioni raggiunte a proposito dell’individuazione del termine di deliberazione per i vari procedimenti, sia del protrarsi dei ritardi per i procedimenti già in situazione di ritardo ingiustificato nel provvedere a quella data, appare del tutto priva di decisività – requisito che, conforme al necessario carattere incidente sull’esito finale della decisione di un vizio motivazionale, è immanente nel vizi di cui all’art. 606 c.p.c., lett. e – la censura svolta nel senso che, come la precedente decisione, quella oggi in esame, non conterrebbe alcuna motivazione “in merito alle eccezioni di erroneità ed inutilizzabilità sollevate in relazione al fatto che, tra i procedimenti contestati “molti erano stati già definiti o archiviati alla data indicata dell’11.6.2011” e che erano altresì da detrarre almeno “altri 30 procedimenti, perchè iscritti dall’i giugno al 30 giugno 2011, cioè prima della redazione degli elenchi, risalenti all’1.6.2011, da istruire, e ulteriori 20, iscritti nel maggio 2011”.

Si vuol dire, cioè, che la mancata motivazione su questi punti non è allegato e dimostrato che sia stata decisiva. L’allegazione e dimostrazione di tale decisività postulava, infatti, che si evidenziasse che la considerazione di quei punti avrebbe potuto neutralizzare il valore di tutti gli altri elementi fondanti l’incolpazione ai fini della valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q. E tale dimostrazione in questa sede avrebbe dovuto essere tanto più rilevante, in quanto è stata irrogata la sanzione minima per i ritardi, quella della censura.

La doglianza, dunque, non essendosi articolata in tal senso appare anche aspecifica.

p.9.2. Le ulteriori argomentazioni fondanti la prima parte del sesto motivo circa la mancata considerazione della confusione dei dati e circa il non essersi disposte prove d’ufficio ed il non essersi applicato il principio dell’esclusione della responsabilità per il caso di insufficienza di prova dell’addebito, risultano prive di attività dimostrativa specifica ed inoltre nuovamente della necessaria decisività, atteso che, sotto il primo aspetto, appaiono imputare alla sentenza impugnata di non avere motivato sulle dette questioni senza identificarle, e, sotto il secondo, non si preoccupano di allegare e dimostrare che la pretesa mancanza di motivazione sia stata decisiva, dovendosi nuovamente dare rilievo a quanto si è osservato poco sopra sul significato della pur riassuntiva parte finale della motivazione della sentenza qui impugnata.

La doglianza relativa alla mancanza di “alcuna motivazione sulla specifica eccezione di inapplicabilità e/o inaffidabilità del dies a quo dei pretesi ritardi”, riprospetta genericamente ed assertoriamente una questione che è stata già oggetto dei precedenti motivi.

p.9.3. Quanto alla seconda parte del sesto motivo – quella in cui si evidenziano errori di calcolo delle punte massime di ritardo indicate per talune tipologie di procedimento dalla sentenza impugnata e alcune altre incongruenze – si deve rilevare che difetta nuovamente il carattere della decisività della doglianza, perchè non ci si preoccupa di dimostrare come e perchè l’esatta considerazione di quanto evidenziato avrebbe potuto incidere, di fronte al già ricordato significato della ricordata motivazione finale, sul giudizio di gravità dei ritardi e, dunque, sull’esito finale del giudizio disciplinare. La mancanza di decisività è palese, sia se si considera che gli errori riguarderebbero appunto un singolo procedimento di ciascuna tipologia di procedimenti, sia, ma ad abundantiam, se si considera il rilievo della contestazione disciplinare quanto alla protrazione dei ritardi per i 148 procedimenti già oggetto di ritardo all’inizio del periodo di riferimento dell’incolpazione.

p.9.4. Quanto al settimo motivo si deve rilevare in primo luogo che la parte finale della motivazione contiene l’affermazione espressa che i ritardi siano stati tali da non consentire di ricondurli al solo carico di lavoro, onde non è vero che la Sezione Disciplinare non abbia considerato la prescrizione di rinvio, indicata dalla lettera e) dalla sentenza n. 22611 del 2014.

Semmai lo ha fatto con motivazione assertoria e questo avrebbe potuto giustificare di per sè la cassazione della sentenza per mancanza di motivazione, se tale motivazione – che certamente avrebbe potuto essere argomentata – non fosse giunta all’esito di un giudizio di rinvio e non avesse concluso un’attività motivazionale ampia sull’individuazione del termine per deliberare, che ha evidenziato come per taluni procedimenti operi al riguardo la L. n. 354 del 1975, art. 69 bis e per altri rilevi il non restare immotivatamente inerte da parte del magistrato rispetto ad una mera attività di sollecito istruttorio. Ed inoltre in presenza dell’incidenza di una situazione di aggravamento di ritardi pregressi.

Ne è stato consapevole lo stesso ricorrente, che non a caso ha proceduto ad argomentare sulla rilevanza di una serie di elementi, che avrebbero dovuto indurre la Sezione Disciplinare a dare rilievo esimente al carico di lavoro.

Senonchè, i detti elementi consistono in circostanze – la prima delle quali rappresentata dall’affidamento da parte del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze di tutte le istanze relative ai circa 700 detenuti nella Casa Circondariale di Prato; la seconda da una petizione/esposto inviata a quel presidente dai detenuti di quella casa a data 10 giugno 2011 (e, quindi, collocantesi poco prima del periodo di riferimento dell’incolpazione, da valutari sempre anche con riferimento alle situazioni di protrazione del ritardo pregresso per 148 procedimenti), nella quale si lamentava che vi fosse un solo magistrato addetto; la terza rappresentata da una nota del giugno del 2013 di altro collega, dunque di oltre due anni successiva alla fine del periodo di riferimento – le quali risultano del tutto prive di decisività per evidenziare l’esistenza di una situazione di carico di lavoro, che con la sua pur rapida motivazione, evidenzierebbe un’esimente dalla gravità dei ritardi.

Invero, la variazione intervenuta nella primavera del 2011 avrebbe svolto incidenza solo da quella data e non per i mesi precedenti, mentre la lettera del giugno 2011 fotograferebbe una situazione esistente appunto a quella data e, pertanto, inidonea a giustificare una diversa valutazione dell’incidenza del carico di lavoro. La nota del 2013 è relativa a situazione palesemente irrilevante.

Il settimo motivo dev’essere, dunque, rigettato.

p.10. Con quello che viene ancora indicato come settimo motivo, ma, in realtà, è l’ottavo motivo si deduce: “Mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d, Inosservanza di legge, in relazione al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), art. 18, comma 3, lett. a), e art. 19, comma 2, nonchè all’art. 6 CEDU (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Mancanza della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il motivo si duole che, pur essendo state “le decisive circostanze suindicate (…) oggetto anche di una richiesta di esame di testimoni da parte del dott. N.”, la Sezione Disciplinare le ha respinte senza alcuna motivazione.

Per la verità nell’illustrazione si precisa che il rigetto avvenne nel precedente giudizio disciplinate conclusosi con la sentenza poi cassata, ma si precisa che la richiesta di assunzione di prova testimoniale venne reiterata nel giudizi di rinvio nella memoria depositata il 17 aprile 2015 e che tale richiesta non venne immotivatamente esaminata.

Nell’illustrazione, evidentemente in contemplazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d), ci si preoccupa di argomentare la decisività dell’istanza probatoria.

Senonchè, poichè l’illustrazione del motivo inizia con il correlare le istanze probatorie alla dimostrazione delle circostanze oggetto della pregressa esposizione, cioè quelle indicate nei due motivi precedenti e segnatamente nel settimo motivo, le considerazioni svolte riguardo alla mancanza di decisività delle dette circostanze, in sede di scrutinio dei detti motivi, già di per sè giustificherebbero l’esclusione della postulata decisività.

Peraltro, il tenore della richiesta, che viene riprodotto, lo conferma ulteriormente, atteso che la circostanza sub b) riguarda la variazione tabellare intervenuta nella primavera del 2011 e quelle sub a) e sub c) risultano del tutto generiche, sicchè appare pienamente comprensibile che la Sezione Disciplinare non abbia accolto in sede di rinvio la richiesta per tale ragione, dovendosi considerare che il pur generico riferimento alla inidoneità degli elementi addotti dalla difesa (contenuto sempre nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata), che pure avrebbe potuto e dovuto essere meglio esplicitato in una logica motivazionale, può ritenersi comprendere proprio una siffatta valutazione.

Valutazione che comunque qui si ribadisce in punto di esame del motivo di ricorso sul versante della necessaria decisività.

In fine, va considerato nuovamente che nella specie la Sezione Disciplinare è pervenuta ad irrogare la sanzione minima per i ritardi, il che avrebbe richiesto che sul versante della decisività le istanze istruttorie fossero funzionali ad escludere la stessa possibilità minimale d irrogare quella sanzione. Il che avrebbe richiesto particolare ed accurata argomentazione.

Il motivo è, pertanto, rigettato.

p.11. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del giudizio, in quanto il Ministro della giustizia non si è costituito nè ha svolto difese.

p.12. Risultando dagli atti che il procedimento in esame è esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, a seguito di riconvocazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA