Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25313 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. II, 09/10/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 09/10/2019), n.25313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6055-2015 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria 162,

presso lo studio dell’avvocato Giovanni Meineri, rappresentata e

difesa dall’avvocato Gianpaolo Rizzo;

– ricorrente –

contro

Gi.Gi., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare

Beccaria 84, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Lopez,

rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Gentile;

– controricorrente –

S.V., quale erede di Gi.Gi., rappresentata e

difesa dall’avvocato Simona Gentile con studio in Prato via Rimini

37;

– intervenuta –

avverso la sentenza n. 1242/2014 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte d’appello di Firenze aveva respinto l’impugnazione proposta da G.F. nei confronti della sentenza del giudice di primo grado;

– il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione proposta dall’ingiunto Gi.Gi. avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della G. per la restituzione del residuo importo della caparra confirmatoria pari ad Euro 5.165,00 a seguito del suo recesso dal contratto preliminare di compravendita immobiliare risalente al 20/4/2000, stipulato con il Gi. quale promittente venditore, al quale aveva versato la somma di Lire 20.000.000;

– la stipula del definitivo non era avvenuta perchè l’immobile era stato venduto a terzi prima del rogito e ciò giustificava, secondo l’attrice sostanziale, la richiesta del doppio della caparra;

– a fondamento dell’opposizione il promittente venditore aveva eccepito, però, che la mancata stipula del definitivo era imputabile alla G., inadempiente all’obbligazione del versamento del prezzo entro la data concordata per la stipula del definitivo (20/9/2000);

– aggiungeva il Gi. che fra le parti era poi intervenuto un nuovo accordo con contenuto risolutorio che gli aveva consentito di vendere al terzo, in data 30.10.2001, certamente posteriore a quella originariamente fissata per il definitivo;

– a seguito di detto accordo aveva provveduto, nel maggio 2001, a restituire spontaneamente alla G. la metà della caparra (Euro 5164,57);

– costituitasi la G. nel giudizio di opposizione, deduceva l’avvenuta proroga consensuale del termine per il definitivo, la mancanza di alcuna diffida da parte del Gi. ad adempiere al preliminare e l’insussistenza di un accordo risolutorio scritto;

– l’opposizione era accolta dal tribunale con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed accertamento che nulla era dovuto alla G.;

– a seguito dell’appello della G.” la corte territoriale dichiarava l’inammissibilità della prospettazione dell’appellante fondata sul rilievo della mancanza di un accordo risolutorio in forma scritta, perchè difesa nuova, non dedotta in primo grado;

– in ogni caso, la corte rilevava che l’assunto dell’appellante non era pertinente ai fini dell’accertamento del suo diritto alla restituzione del doppio della caparra;

– in particolare, la corte territoriale escludeva che nel comportamento del Gi. fossero ravvisabili gli estremi dell’inadempimento al contratto preliminare così come escludeva che quello della G., che per anni nulla aveva obbiettato alla parziale restituzione della caparra avvenuta nel maggio 2001, evidenziasse un suo interesse alla stipula del contratto definitivo ovvero la convinzione dell’inadempimento del Gi., dal momento che l’accettazione della parziale restituzione della caparra giustificava il ragionevole affidamento della controparte di essersi liverato dal vincolo contrattuale;

– la cassazione della sentenza della corte fiorentina è chiesta dalla G. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui resiste con controricorso dapprima Gi.Gi. e, successivamente al decesso dello stesso, S.V. quale unica erede testamentaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421,1350,1351,1385 c.c. nonchè degli artt. 112,345 c.p.c. per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile e non pertinente l’eccezione di nullità dell’accordo risolutorio per mancanza di forma scritta e che, invece, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio secondo il principio affermato in Cass. 14828/2012;

-il motivo appare inammissibile perchè non censura la ratio decidendi espressa dalla corte fiorentina;

– premesso che parte ricorrente non trascrive nè indica il contenuto del contratto preliminare, come quello dell’asserito fax del 29/9/2000 di proroga consensuale della data di stipula del definitivo, la corte ha ritenuto non pertinente l’eccezione di nullità dell’accordo risolutorio dedotto dal Gi. per difetto di forma, perchè la causa petendi introdotta dalla G. riguardava l’accertamento del suo diritto ad ottenere la restituzione del residuo importo della caparra ancora in possesso del promittente venditore a seguito di recesso dal contratto preliminare per inadempimento del Gi. che aveva venduto a terzi;

– la corte distrettuale, come chiarito, ha circoscritto l’indagine alla sussistenza o meno del diritto della G. ad ottenere la restituzione del doppio della caparra in ragione del comportamento inadempiente del Gi. e in tale prospettiva ha ricostruito, sulla scorta delle prove allegate dalle parti, gli accordi successivi alla stipula del contratto preliminare, pervenendo alla conclusione che “quantomeno dal maggio 2001, allorchè la G. ha accettato la restituzione della metà della caparra, le parti si erano accordate a non eseguire il preliminare, senza che ad alcuna di esse fosse attribuito comportamento inadempiente” (cfr. sentenza, pag. 3, terz’ultimo capoverso);

– così circoscritta l’indagine, la corte ha ritenuto che non possa qualificarsi inadempimento la condotta del Gi. il quale, scaduto inutilmente sia il termine contrattuale che quello prorogato (ammesso che proroga ci sia stata) e trascorsi alcuni mesi senza alcuna iniziativa della G., ha restituito la metà della caparra e si è ritenuto non più vincolato dal preliminare, tanto più che l’accettazione di tale restituzione in assenza di contestazioni nell’immediatezza dei fatti, giustificava, ad avviso della corte, la convinzione del Gi. di essersi liberato dal vincolo contrattuale;

– la corte territoriale ha così svolto ed argomentato il giudizio sulla sussistenza dell’inadempimento del Gi., approdando ad una conclusione negativa;

– tale giudizio, essendo esente da vizi logici e giuridici non è censurabile in cassazione, nè tanto meno può essere messo in discussione con non pertinenti eccezioni di nullità, sicchè deve ribadirsi l’inammissibilità del motivo;

– l’esito sfavorevole del ricorso comporta, infine, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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