Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25312 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 15/03/2017, dep.25/10/2017),  n. 25312

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26618/2012 R.G. proposto da:

INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A., rappresentato e difeso dall’avv.

Pasquale Iannuccilli, con domicilio eletto presso IL SUO STUDIO IN

Roma, via Lima n. 7, int. 7;

– ricorrente –

contro

L.F., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Lima

e Alfredo Frezza, con domicilio eletto in Roma, via Trionfale, n. 2,

presso lo studio dell’avv. Mauro Stella;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 2389,

depositata in data 26 giugno 2012;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando sulla domanda di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione avanzate da L.F. e M. nei confronti dell’Interporto Sud Europa S.p.a. (d’ora in poi, Interporto) e del Comune di Marcianise in relazione al procedimento ablativo, per la realizzazione del polo interportuale (OMISSIS), riguardante un loro terreno, previa esclusione della legittimazione passiva del Comune, ha liquidato in Euro 367.350,00 l’indennità di espropriazione e in Euro 48.198,02 quella di occupazione, ordinandone il deposito, al netto di quanto già versato, oltre agli interessi;

per quanto in questa sede maggiormente rileva, la corte territoriale ha affermato, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che il terreno in questione doveva considerarsi legalmente edificabile, ed ha quindi rilevato la necessità, tenuto conto dello ius superveniens costituito dalla nota decisione della Corte costituzionale n. 348 del 2007;

alla concreta determinazione del valore unitario la corte di merito è pervenuta attraverso l’utilizzazione dei dati emergenti dalla consulenza tecnica d’ufficio;

quanto all’indennità di occupazione, l’eccezione di parte convenuta circa la disponibilità del bene in capo all’ente espropriato anche dopo la formale immissione nel possesso è stata rigettata, affermandosi che non erano state fornite prove adeguate a superare la presunzione della perdita della materiale disponibilità del bene derivante dal relativo verbale;

per la cassazione di tale decisione la S.p.a. Interporto Sud Europa propone ricorso, affidato a due motivi, cui La signora L.F. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

è stato prodotto atto di transazione sottoscritto in data 5 febbraio 2013 dalle parti e dai loro difensori, con il quale è stato raggiunto un accordo complessivo circa le somme dovute per l’espropriazione e l’occupazione del terreno per cui è causa, dandosi atto della composizione totale della vertenza, anche con riferimento alle spese del giudizio;

in considerazione dell’intervenuta definizione di tutti i rapporti fra la società ricorrente e la parte espropriata, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione;

alla cessazione della materia del contendere, infatti, consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. Sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., 25 settembre 2013, n. 21951);

ricorrono giusti motivi, anche sulla base degli accordi tra le parti, per la compensazione delle spese di lite.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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