Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25312 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 20/09/2021), n.25312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4210-2019 proposto da:

R.M., in proprio e nell’interesse della PRONTO SERVICE

SRL, di cui è Amministratore Unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. GUIDO ALFANI 29,

presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCA MORELLI, MASSIMO FAUGNO;

– ricorrente –

contro

P.R., D.L.G., CURATORE FALLIMENTARE

S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2401/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal LOREDANA NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che il ricorrente propone, sulla base di un motivo, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 19 dicembre 2018, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 20 novembre 2017, dichiarativa del fallimento della Pronto Service s.r.l. in liquidazione;

– che non svolge difese la curatela.

Diritto

RITENUTO

– che la corte territoriale ha affermato risultare la prova dello stato di insolvenza della società, attese le risultanze del bilancio e la mancanza di patrimonio o liquidità per far fronte ai debiti; né è applicabile l’esonero ex art. 15, u.c., L. Fall., non risultando debiti scaduti inferiori all’ammontare ivi previsto;

– che l’unico motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione e l’omesso esame dei documenti sui beni aziendali, avendo la corte del merito solo aderito alla motivazione del primo giudice; deduce anche il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, non essendo state esaminate tutte le risultanze processuali;

– che, nonostante la sentenza sia sintetica e succintamente motivata, il motivo non è idoneo ad attaccarla validamente;

– che, invero, viene censurato solo l’omesso esame di fatto decisivo, senza però individuarlo; ci si lamenta della motivazione inadeguata, ma non si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si invoca il vizio di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, alla stregua di una norma non più in vigore, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134;

– che, pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile;

– che non occorre disporre sulle spese, non svolgendo difese la procedura.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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