Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25312 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 09/12/2016), n.25312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10182-2015 proposto da:

M.A., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO

GUZZO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO QUAGLIOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

COMUNE PRE’ SAINT DIDIER, in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA, 354, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DE PORTU, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO FANTINI,

giusta procura allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1909/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

06/06/2014, depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato ARCANGELO GUZZO, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi;

udito l’Avvocato FABIO FANTINI, difensore del controricorrente, che

condivide il contenuto della relazione.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– M.A. e G.A. convennero in giudizio il Comune di Pre Saint Didier, chiedendo la declaratoria dell’avvenuto acquisto per usucapione di una striscia di terreno antistante il condomino da essi abitato;

– nella resistenza del Comune convenuto, il Tribunale di Aosta rigettò la domanda attorea;

– sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di Torino confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono M.A. e G.A. sulla base di due motivi;

– il Comune di Pre Saint Didier, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1158 – 1165 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto insussistente la prova del possesso ad usucapionem da parte degli attori per il fatto che il terreno oggetto della domanda era stato concesso dal Comune in affitto a terzi) appare inammissibile, in quanto sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, il contenuto dei documenti e delle planimetrie prodotti, rilevando che esso non consente neppure di individuare l’estensione del preteso possesso), sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure – queste – che circoscrivono l’ambito del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in ordine alla mancata ammissione delle prove dedotte) appare manifestamente infondato, in quanto la censura sottopone alla Corte – nella sostanza – questioni in fatto non deducibili in sede di legittimità e considerato che – secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – spetta al giudice di merito un potere discrezionale di valutare la rilevanza in concreto delle prove dedotte dalle parti con riferimento alla loro “idoneità dimostrativa” e alla loro “non-superfluità”; pertanto, il diniego di ammissione della prova relativamente a tali profili non è censurabile in sede di legittimità, ove il giudice di merito abbia – come nel caso di specie – motivato la sua decisione in modo esente da vizi logici e giuridici (Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012, Rv. 621707; Sez. 3, Sentenza n. 9551 del 22/04/2009, Rv. 607811);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, in quanto: con riferimento al primo motivo, i giudici di merito hanno accertato la mancata prova del possesso ad usucapionem, evidenziando, in ogni caso, la discontinuità del possesso, ratio decidendi – quest’ultima – non censurata neppure nel giudizio di gravame (v. p. 12 della sentenza di appello); con riferimento al secondo motivo, la motivazione dei giudici di merito circa la irrilevanza delle prove dedotte (p. 11-12 della sentenza impugnata) è esente da vizi logici e giuridici;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto valida attività difensiva in questa sede, in quanto la nota in data 28.6.2016 a firma degli avv.ti De Portu e Fantini (con la quale i medesimi hanno chiesto di essere sentiti nell’udienza camerale) non è supportata da valida procura speciale (la procura è rilasciata in carta libera dal sindaco del Comune di Prè Saint Didier con firma autenticata dai difensori, e non – come prescritto dal testo dell’art. 83 c.p.c., comma 2 vigente ratione temporis per il caso in cui la procura non sia rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso o agli altri atti tassativamente ivi indicati – con atto pubblico o con scrittura privata autenticata: cfr. Sez. U, Sentenza n. 14212 del 06/07/2005, Rv. 583990), dovendosi considerare che il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati (come il presente) anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2, (Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092);

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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