Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25312 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. II, 09/10/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 09/10/2019), n.25312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10631-2015 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8,

presso lo studio dell’avvocato IRENE NATELLIS, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIA LETIZIA ROSATI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso l’avvocato GIORGIO PASQUALI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

e contro

DI VEROLI COSTRUZIONI DAL 1927 SRL IN LIQUIDAZIONE, ALFA SRL, DAE

COSTRUZIONI SPA, NUOVA SILA IMMOBILIARE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 141/2012 del TRIBUNALE DI ROMA sezione

distaccata di OSTIA, depositata il 11/04/2012 e l’ordinanza della

CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il 25/2/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con atto di citazione dell’8/5/2006 T.V. conveniva in giudizio il Comune di Roma chiedendo che venisse accertato e dichiarato in suo favore l’acquisto per usucapione della proprietà del fondo sito in (OMISSIS) (NCEU Comune di (OMISSIS)).

Oltre al Comune di Roma, si costituivano in giudizio le società Di Veroli Costruzioni dal 1927 a r.l., DAE Costruzioni s.p.a., Alfa s.r.l. e Nuova Sila Immobiliare Costruzioni s.p.a., le quali assumevano di avere stipulato con il Comune un accordo di programma per il recupero urbano che coinvolgeva anche la particella oggetto di causa.

Con sentenza 11 aprile 2012, n. 141 il Tribunale di Roma, dichiarato ammissibile l’intervento ad adiuvandum delle società, rigettava la domanda dell’attore.

2. Avverso la sentenza proponeva appello T.V., deducendo la sua erroneità per travisamento dei fatti e dei documenti.

La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 25 febbraio 2014, dichiarava l’appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.

3. Contro la sentenza di primo grado nonchè contro l’ordinanza della Corte d’appello ricorre in cassazione T.V..

Resiste con controricorso il Comune di Roma Capitale.

Le intimate società Di Veroli Costruzioni dal 1927, DAE Costruzioni, Alfa s.r.l. e Nuova Sila Immobiliare Costruzioni non hanno proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso, di cui va affermata la tempestività dato che l’ordinanza della Corte d’appello non risulta essere stata comunicata o notificata, è articolato in due parti: la prima rivolta contro l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e la seconda nei confronti della sentenza di primo grado.

2. La prima parte è inammissibile. L’art. 348-ter c.p.c., comma 3 dispone infatti che, ove sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità perchè l’appello non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto, il ricorso per cassazione è proposto contro il provvedimento di primo grado; le sezioni unite di questa Corte hanno poi precisato che l’ordinanza è ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, “limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale” (Cass., sez. un., n. 1914/2016), ipotesi alla quale non sono riconducibili i quattro motivi fatti valere dal ricorrente (che lamentano il primo nullità dell’ordinanza per mancata acquisizione e visione di documento facente parte del fascicolo d’ufficio, il secondo violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. sull’ammissibilità dell’intervento delle società, il terzo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per incongruenza della valutazione dei mezzi istruttori, il quarto violazione degli artt. 1158 e 2967 c.c. circa la prova dell’usucapione e omessa motivazione).

3. La seconda parte, rivolta contro la sentenza di primo grado, si suddivide a sua volta in quattro motivi.

a) Il primo – che lamenta violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. sull’ammissibilità dell’intervento delle società – ripropone il secondo motivo fatto valere contro l’ordinanza ed è pertanto inammissibile in quanto non considera la pronuncia di primo grado.

b) Il secondo (che contesta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per incongruenza della valutazione dei mezzi istruttori), il terzo (che denuncia violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. circa la prova dell’usucapione), il quarto motivo (che fa valere invalidità della sentenza per incongruenza della valutazione dei mezzi istruttori in relazione all’aerogramma e alle prove testimoniali) sono inammissibili in quanto, pur denunciando in rubrica violazioni di legge, si sostanziano in una critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, critica inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità, spettando la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice di merito.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inamissibile.

La liquidazione delle spese è effettuata, in dispositivo, sulla base della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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