Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25311 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21265/2012 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Ferrajoli e

Giuseppe Fischioni, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma alla via della Giuliana n. 32, per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Cologne, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano

Battagliola e Giacomo Mereu, elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma alla via G.G. Belli n. 27, per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 23/63/12 depositata il 14 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 ottobre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso.

Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– Circa gli avvisi di accertamento notificatigli dal Comune di Cologne per maggior ICI sulle annualità 2004-2007, M.A. ricorre per cassazione con tre motivi avverso il rigetto dell’appello da lui proposto contro la reiezione dell’impugnazione in primo grado.

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59,L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 7, per aver il giudice d’appello ritenuto idonea la motivazione degli avvisi.

– Il primo motivo è infondato: la motivazione dell’avviso ICI può limitarsi a indicare i fatti astrattamente giustificativi della pretesa, che delimitino l’ambito delle ragioni deducibili dall’ente impositore nell’eventuale fase contenziosa, a questa restando affidate le verifiche circa la realtà dei medesimi fatti e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva (Cass. 15 novembre 2004, n. 21571, Rv. 578031; Cass. 10 novembre 2010, n. 22841, Rv. 614742); qualora richiami la delibera comunale sui valori omogenei delle aree edificabili, l’avviso può ometterne l’allegazione, trattandosi di atto istituzionalmente conoscibile, perchè atto generale a pubblicità legale (Cass. 13 giugno 2012, n. 9601, Rv. 622998; Cass. 25 luglio 2012, n. 13105, Rv. 623846); nella specie, è pacifico che, oltre a recare in allegato una perizia di stima, gli avvisi richiamassero la delibera comunale sui valori tabellari, e ciò istituisce una motivazione del tutto sufficiente, irrilevante essendo l’omessa allegazione della menzionata delibera.

– Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10,D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8,D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, il terzo omissione motivazionale, per non aver il giudice d’appello riconosciuto l’esimente sanzionatoria dell’incertezza normativa, pur avendo il Comune applicato alle annualità 2004-2007 una tabella di valori deliberata nel 2008.

– Il secondo e terzo motivo sono inammissibili: vero che la sopravvenienza del regolamento comunale sui valori omogenei D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, esclude le sanzioni per il contribuente che ex post risulti essersene discostato, egli non manifestando l’elemento psicologico richiesto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 (Cass. 8 ottobre 2010, n. 20872, Rv. 614940; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26077, Rv. 638111); nella specie, tuttavia, come esattamente rilevato dal Pubblico Ministero, il contribuente ha errato sul valore dell’area non in ragione della sopravvenienza di una tabella, bensì in ragione della percepita qualità del fondo (urbanizzato o no), e, non risultando che questo errore fosse incolpevole (vi era in atto un piano di lottizzazione fin dal 2001), i motivi si palesano sprovvisti del requisito della decisività.

– Il ricorso deve essere respinto; il Comune non ha però diritto alla rifusione delle spese, essendo tardiva la notifica del controricorso (avviata solo il 10 gennaio 2013, mentre il termine ex art. 370 c.p.c., spirava il 5 novembre 2012): il controricorso inammissibile per tardività della notifica non può essere posto a carico del ricorrente soccombente (Cass. 2 novembre 2010, n. 22269, Rv. 615554).

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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