Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25311 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25311 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 16706-2011 proposto da:
VIOLANTE

SERGIO

VLNSRG56P08F839G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo
studio dell’avvocato ORLANDO MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PIGNATIELLO NICOLA, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
2756

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 11/11/2013

studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2536/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 07/04/2011 r.g.n. 2611/2002.

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza del 2 ottobre 2013 — Aula A
n. 13 del ruolo — RG n. 16706/11
Presidente: Stile – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata accoglie l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a.
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 6 dicembre 2001 e, riformando tale sentenza,
respinge la domanda avanzata, in primo grado, da Sergio Violante, nei confronti della suindicata
società, onde ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con preavviso intimatogli,
con le conseguenti pronunce ai sensi dell’art. 18 St. lav.
La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:
a) sul punto della controversia riguardante la mancata affissione del codice disciplinare, non si
può condividere la decisione del Giudice di primo grado;
b) infatti, dalla nota di Poste Italiane del 18 novembre 1998 si ricava che la condotta ascritta
al lavoratore e posta alla base del licenziamento (assenza arbitraria dal servizio a decorrere dal 10
agosto 1998 fino al settembre 1998) era prevista dall’art. 32, lettera D, del CCNL per i dipendenti
EPI del 26 novembre 1994;
c) ai fini della delibazione della suindicata questione è decisivo ricordare il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’obbligo di affissione del codice
disciplinare non vale per quei comportamenti — e per le corrispondenti sanzioni espulsive — di cui il
lavoratore può autonomamente percepire il disvalore in quanto siano violativi di ciò che, nella
coscienza sociale, è sentito come codice etico fondamentale (c.d. “minimum etico”) o comunque
risultino contrapposti agli obblighi essenziali discendenti dal rapporto di lavoro;
d) non può dubitarsi che la condotta del Violante posta a base del licenziamento — prolungata
assenza arbitraria e ingiustificata dal servizio — rientri fra tali ultimi comportamenti, trattandosi di
condotta chiaramente lesiva dei fondamentali obblighi di corrette77a e buona fede nell’esecuzione
del rapporto di lavoro;
e) quanto alla proporzionalità della sanzione va osservato — sulla base del confronto delle due
versioni dei fatti fornite, rispettivamente, dalle parti — che è certo che il lavoratore si sia assentato
dal servizio per tutto il mese di agosto 1998 senza aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte
della datrice di lavoro;
f) è, quindi, sicuro che, nei suoi aspetti materiali, la condotta suindicata sia riconducibile alla
fattispecie della “assenza arbitraria dal servizio superiore a dieci giorni consecutivi, anche non
lavorativi”, per la quale l’art. 34 CCNL applicabile prevede la sanzione del licenziamento senza
preavviso;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

g) orbene, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la sanzione espulsiva irrogata
non appare sproporzionata al comportamento del lavoratore;

i) tale atteggiamento si desume, con evidenza, soprattutto dall’invio della prima istanza di
collocamento in aspettativa solo pochi giorni prima del previsto rientro in servizio, senza offrire a
giustificazione la subitaneità o imprevedibilità dei problemi familiari addotti e quindi impossibilità
di farvi fronte in modo diverso dall’assenza dal servizio.
2.— Il ricorso di Sergio Violante domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste,
con controricorso, Poste Italiane s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Sintesi dei motivi di ricorso
1.— Il ricorso è articolato in tre motivi.
1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso del giudizio.
Il ricorrente nogtiene che la motivazione delle sent@ma gatebbe “palemnuntt contr9Adittoria”
in quanto:
a) la Corte partenopea ha, in primo luogo, sottolineato che dalla nota di Poste Italiane del 18
novembre 1998 si ricava che la condotta ascritta al lavoratore e posta alla base del licenziamento
(assenza arbitraria dal servizio a decorrere dal 1° agosto 1998 fino al settembre 1998) era prevista
dall’art. 32, lettera D, del CCNL per i dipendenti EPI del 26 novembre 1994 e ha dato rilievo a tale
circostanza anche nella valutazione della suddetta condotta;
b) ciò posto, la Corte territoriale ha altresì affermato che il comportamento del Violante sia
stato di tale gravità da violare il minimum etico — ossia ciò che nella coscienza sociale è sentito
come codice etico fondamentale — e, quindi, da essere sottratto all’applicazione dell’obbligo
datoriale di affissione del codice disciplinare, secondo la giurisprudenza di legittimità.
Di qui la denunciata contraddizione, visto che secondo il ricorrente la Corte d’appello, dopo
aver riconosciuto che la condotta ascritta al lavoratore era prevista nel CCNL e ivi sanzionata con il
licenziamento con preavviso nonché dopo aver accertato che dagli atti di causa che non vi era stata
la doverosa affissione del codice disciplinare, avrebbe dovuto trame le esatte conseguenze
confermando la sentenza di primo grado e non, invece, riformare tale sentenza sul presupposto che
la causa della sanzione espulsiva è da ricercare nella violazione dei principi etici fondamentali e non
nella contrattazione collettiva.
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h) infatti, nella condotta del lavoratore, pur non essendo rinvenibili gli estremi del dolo,
tuttavia si ravvisano sufficienti elementi di gravità tale da giustificare il licenziamento, in
particolare è agevole rinvenire una scarsa attenzione — se non addirittura una piena indifferenza — ai
problemi organizzativi della datrice di lavoro, aggravati, nel periodo estivo, anche dall’assenza di
uno sportellista, quale il Violante;

1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2109 cod. civ., 7 della legge n. 300 del 1970 e 34
del CCNL di categoria.

Secondo il Violante la Corte territoriale non ha considerato che, a fronte dei gravissimi
problemi familiari evidenziati per tempo nella propria richiesta di aspettativa, il rifiuto postumo
della datrice di lavoro risultava “tendenzioso e inspiegabile”, visto che nel periodo estivo è noto che
la mole di lavoro diminuisce sensibilmente.
Neppure il Giudice del merito avrebbe accertato in modo adeguato l’idoneità della condotta
contestata a ledere in modo irreparabile il rapporto fiduciario, in quanto nella sentenza si addebita al
Violante la produzione di disguidi arrecati al servizio postale, quando egli svolgeva mansioni di
semplice sportellista e, comunque, le motivazioni dell’assenza non potevano non essere valutate ai
fini dell’elemento soggettivo del fatto.
1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso del giudizio.
La contraddizione evidenziata nel presente motivo consisterebbe nel fatto che la Corte
partenopea, pur avendo escluso il carattere doloso della condotta del Violante, ha ugualmente
affermato che la sua assenza dal servizio è stata “arbitraria”, come previsto dall’art. 34 del CCNL
cit.
Ad avviso del ricorrente, infatti, i concetti di dolosità e arbitrarietà non potrebbero essere
disgiunti, come ha fatto il Giudice del merito.
II — Esame delle censure
2.- I motivi di ricorso — da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione — non
sono da accogliere.
2.1.- Dal punto di vista dell’impostazione generale, va osservato che nonostante il formale
richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell’intestazione del secondo motivo, tutte le
censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata
valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.
In altri termini, si tratta di doglianze che non attengono all’iter logico—argomentativo che
sorregge la decisione — che, peraltro, risulta congruo e chiaramente individuabile — ma si risolvono
sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse
circostanze di fatto già valutate dal Giudice del merito in senso contrario alle aspettative del
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Pur avendo il primo motivo “carattere decisivo e assorbente”, il ricorrente rileva che la Corte
partenopea non ha valutato la evidente sproporzione tra la sanzione espulsiva e il fatto contestato,
così violando specialmente il principio della buona fede, posto a base dei doveri datoriali di cui
all’art. 7 St. lav., nonché dell’art. 2106 cod. civ. in materia di esercizio del potere disciplinare e
anche l’art. 34 CCNL cit.

2.2.- Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di
motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di
riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza
giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo
consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze
probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel
sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito
(vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio
2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n.
18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).
Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al
processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza
impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al
principio del libero convincimento del giudice, sicché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui
all’art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura
della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26
marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12
febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18
settembre 2009, n. 20112).
Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono
congruamente motivate e l’iter logico—argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente
individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione,
oltre ad rappresentare una corretta applicazione degli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte in
materia di ricostruzione della fattispecie del licenziamento disciplinare (in particolare per assenza
arbitraria dal servizio), nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, nonché di ambito di applicazione
dell’onere datoriale di affissione del codice disciplinare.
2.3.- In particolare si osserva che, superato un periodo di incertezza, ormai in base a
consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:
a) la garanzia, prevista dall’art. 7, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, di
pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non trova
applicazione — per le sanzioni disciplinari, anche conservative — in tutti i casi nei quali il
comportamento sanzionato sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché
contrario al c.d. minimo etico, ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero
all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa del datore di lavoro
évverìi a writie di filevanza péfidW, in quanto il lavoratore ben può rendgrgi contof 2-nehe al di 1 41 di
una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del
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medesimo ricorrente e si traducono, quindi, nella richiesta di una nuova valutazione del materiale
probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

b) l’obbligo di rendere la prestazione rientra tra i doveri fondamentali (e non accessori) del
lavoratore in aderenza del dettato legislativo (art. 2104 c.c.) e della logica comune ne consegue che,
ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata dal lavoro
(nella specie pari a tre giornate, a fronte della mancata determinazione, da parte del CCNL, del
periodo di assenza rilevante ai suddetti fini), è conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte
di cassazione la statuizione della sentenza di merito secondo cui non è necessaria, per la suddetta
infrazione, l’affissione del codice disciplinare, trattandosi di una condotta sanzionata direttamente
dalla legge, così come è corretta la statuizione secondo cui, nella suindicata ipotesi, non occorre
accertare se l’assenza del lavoratore abbia o meno nuociuto all’organizzazione aziendale,
considerato che l’esistenza di un danno non è elemento costitutivo della fattispecie di
inadempimento che legittima il licenziamento (Cass. 14 maggio 2002, n. 6974; Cass. 23 giugno
2000 n. 8553; Cass. 3 marzo 2000 n. 2404);
c) rientra tra i normali obblighi di correttezza e diligenza nello svolgimento del rapporto di
lavoro anche quello che fa carico al lavoratore di assicurarsi che impedimenti nell’espletamento
della prestazione, seppure legittimi, non arrechino alla controparte datoriale un pregiudizio
ulteriore, per effetto di inesatte comunicazioni che generino un legittimo affidamento in ordine alla
effettiva ripresa della prestazione lavorativa. Pertanto, è da confermare la sentenza impugnata
secondo cui è stato ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal
lavoro per il tempo previsto dal contratto collettivo, nei confronti di un lavoratore che, pur
temporaneamente impossibilitato per ragioni di salute all’espletamento della prestazione, non aveva
rispettato il termine di ripresa del lavoro indicato nel certificato di malattia inviato al datore, ma
quello indicato in altro certificato non inviato (Cass. 17 maggio 2013, n. 10572).
2.4.- Dai suindicati principi si desume che — in linea astratta — la ingiustificata assenza dal
servizio è un comportamento la cui lesività dei doveri fondamentali connessi con il rapporto di
lavoro è immediatamente percepibile da parte del lavoratore, sicché esso è fuori dalla sfera di
applicazione dell’obbligo di pubblicità, che si concreta nell’affissione del codice disciplinare.
La ratio di tale obbligo è, infatti, rappresentata dalla garanzia del diritto di difesa del
lavoratore, nel senso di tutelarlo contro il rischio di incorrere in una sanzione disciplinare — o
addirittura nel licenziamento — per fatti non preventivamente conosciuti quali mancanze suscettibili
di essere sanzionate (vedi, per tutte: Cass. 10 novembre 2000, n. 14615).
Questa situazione — che riguarda il disvalore in sé della condotta — non muta quando, come
accade nella specie, la contrattazione collettiva stabilisca la durata del periodo di assenza rilevante
ai fini del licenziamento.

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codice disciplinare, della illiceità della propria condotta ed è quindi in condizione di esercitare
adeguatamente il proprio diritto di difesa (Cass. 27 gennaio 2011, n. 1926; Cass. 29 maggio 2013,
n. 13414; Cass. 14 settembre 2009, n. 19770; Cass. 18 settembre 2009, n. 20270; Cass. 2 settembre
2004, n. 17763; Cass. 9 agosto 2001 n. 10997; 16 maggio 2001 n. 6737; 10 novembre 2000 n.
14615);

In tali casi, infatti, la disciplina collettiva viene solo ad integrare — dal punto di vista operativo
— la disciplina legislativa, dalla quale si desume la contrarietà dell’assenza ingiustificata dal servizio
al c.d. “minimo etico”, cioè, in linea generale ai principi fondamentali di correttezza e buona fede
che governano anche il rapporto di lavoro, in tutte le sue componenti.

La Corte d’appello di Napoli — con congrua e logica motivazione — è giunta alla conclusione
della non necessità, nella specie, dell’affissione del codice disciplinare in conformità dei suddetti
principi.
Ne risulta destituito di fondamento il primo motivo di ricorso.
2.5.- Ovviamente, quel che si è detto sopra non esclude che, in presenza di una assenza
ingiustificata dal servizio per la quale sia stato intimato il licenziamento, si debba comunque
accertare con scrupolo la ricorrenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi propri della
fattispecie.
Ebbene, dall’ampia e articolata motivazione della sentenza impugnata, risulta che la suddetta
verifica è stata effettuata con molta attenzione dalla Corte partenopea, anche in questo caso
conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, la Corte territoriale è giunta alla conclusione della sussistenza di tutti gli
estremi per l’irrogazione del licenziamento — che, peraltro, si risolve in un apprezzamento di fatto
riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato,
come accade nella specie — attraverso un’attenta valutazione da un lato della gravità dei fatti
addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle
circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro
della proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, arrivando ad affermare che la lesione
dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia stata in concreto
tale da giustificare la massima sanzione disciplinare, in conformità con i costanti orientamenti di
questa Corte in materia, dai quali in particolare si evince, ai fini del licenziamento disciplinare non è
necessario che il comportamento addebitabile al lavoratore sia doloso, potendo anche essere
colposo (vedi, di recente: Cass. 4 marzo 2013, n. 5280).
A tale ultimo riguardo appare del tutto condivisibile e conforme alla giurisprudenza di
legittimità, anche il rilievo della Corte d’appello secondo cui, il lavoratore dopo aver presentato la
domanda di aspettativa per motivi di famiglia avrebbe dovuto informarsi dell’esito di tale richiesta
prima di decidere di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo di circa un mese.
Infatti, nei normali obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro rientra anche
quello di assicurarsi che propri impedimenti nell’espletamento della presta7ione — anche se, in
astratto, legittimi — per come se ne da attuazione non arrechino alla controparte datoriale un
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Di ciò si ha conferma nel fatto che la condotta di cui si tratta può portare al licenziamento
disciplinare anche laddove la contrattazione collettiva nulla disponga al riguardo (vedi: Cass. 14
maggio 2002, n. 6974 cit.).

pregiudizio organizzativo derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva
ripresa della prestazione lavorativa (arg. ex Cass. 17 maggio 2013, n. 10572 cit.).
Di qui la non accoglibilità anche del secondo e del terzo motivo di ricorso.

III — Conclusioni
3.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione —
liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 2500,00
(duemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

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