Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25311 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 09/12/2016), n.25311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9855-2015 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato POTITO FLAGELLA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco in carica pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso

lo studio dell’avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI, che lo rappresenta

e difende, giusta procura speciale in atti depositata il 30/06/2016;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1153/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/07/2013, depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– D.A. e la società AgriEnea s.r.l. convennero in giudizio il Comune di Ardea, chiedendo accertarsi il rispettivo diritto di proprietà degli attori su alcuni distinti terreni siti nel territorio del Comune di (OMISSIS), condannando quest’ultimo al risarcimento del danno;

– il Comune convenuto resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, per quel che qui rileva, la condanna degli attori al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione dei detti terreni;

– il Tribunale di Velletri rigettò le domande delle parti;

– sul gravame proposto da D.A., la Corte di Appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre D.A. sulla base di due motivi;

– il Comune di Ardea, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado per la mancata interruzione del processo a seguito della intervenuta cancellazione della società attrice) appare inammissibile, non essendo il ricorrente legittimato a dolersi della mancata interruzione del processo per causa riconducibile ad altra parte, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi -le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che le altre parti difettano di interesse a dolersi dell’irrituale continuazione del processo (Sez. 2, Sentenza n. 15249 del 20/07/2005, Rv. 583202);

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione alla valutazione della rilevanza e del contenuto delle sentenze prodotte dal Comune di Ardea con riguardo alla identificazione dei terreni oggetto di lite) appare inammissibile, in quanto la doglianza risulta nuova per non essere stata proposta come motivo di appello, come si evince dal contenuto della sentenza impugnata che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, in quanto: in relazione al primo motivo – ai condivisibili argomenti contenuti nella relazione ex art. 380-bis c.p.c. – va aggiunta l’ulteriore considerazione che l’evento interruttivo è stato comunicato tardivamente dalla parte, dopo che la causa era stata trattenuta per la decisione (non si attaglia al caso di specie il precedente menzionato dal difensore, di cui a Cass. 20358/2015, relativo al diverso caso in cui il difensore ebbe a dichiarare l’evento interruttivo in udienza); in relazione al secondo motivo, deve altresì rilevarsi l’inammissibilità della censura per la mancata specifica indicazione e produzione delle richiamate sentenze (inidonea essendo a tal fine la produzione dei fascicoli di parte) con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, nonchè la non evidenziata decisività del contenuto delle dette pronunce;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il comune intimato svolto valida attività difensiva in questa sede, in quanto la nota in data 28.6.2016 a firma dell’avv. Cristiano Castrogiovanni (con la quale il medesimo ha chiesto di partecipare all’udienza camerale) non è supportata da valida procura speciale (la procura è rilasciata in carta libera dal sindaco del Comune di Ardea, e non – come prescritto dal testo dell’art. 83 c.p.c., comma 2 vigente ratione temporis per il caso in cui la procura non sia rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso o agli altri atti tassativamente ivi indicati – con atto pubblico o con scrittura privata autenticata: cfr. Sez. U, Sentenza n. 14212 del 06/07/2005, Rv. 583990), dovendosi considerare che il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati (come il presente) anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2, (Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092);

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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