Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25310 del 25/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.25/10/2017), n. 25310
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19446/2012 R.G. proposto da:
B.O., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Tita,
Alessandra Carlin e Francesco Vannicelli, elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Varrone n. 9, per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Nogarole Rocca, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco
Napolitano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
alla via Po n. 9, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
n. 61/15/12 depositata il 16 aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 ottobre
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha chiesto
accogliersi il ricorso incidentale e dichiarare inammissibile il
principale.
Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata dal
controricorrente, che insiste per il rigetto del ricorso principale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
Circa l’avviso di accertamento notificatogli dal Comune di Nogarole Rocca per maggior ICI sull’anno 2005 relativa a terreno edificabile, il comproprietario B.O. impugna per cassazione la sentenza d’appello che ha dichiarato legittimo l’atto impositivo, decurtate le sole sanzioni.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, per aver il giudice d’appello escluso l’agevolazione d’imposta nonostante il terreno fosse coltivato dall’altro comproprietario ( B.A.): il motivo è fondato, poichè la finzione di ruralità del terreno edificabile ma coltivato opera D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, comma 1, lett. b, nei termini oggettivi dell’impossibilità di sfruttamento edilizio del suolo, valendo quindi non soltanto per il comproprietario coltivatore diretto, ma anche per gli altri comunisti non esercenti sul fondo l’attività agricola (Cass. 30 giugno 2010, n. 15566, Rv. 613885; Cass. 25 maggio 2017, n. 13261, Rv. 644374); assumendo che questo principio sia stato messo in dubbio da alcuni precedenti di legittimità, la memoria del controricorrente menziona pronunce relative a tutt’altra fattispecie, quella del fondo in comproprietà fra soggetti nessuno dei quali si trova nella condizione reddituale di coltivatore diretto (Cass. 30 giugno 2016, nn. 13391 e 13392).
Il secondo ed ultimo motivo di ricorso denuncia violazione del D.L. n. 203 del 2005 e D.L. n. 223 del 2006, per aver il giudice d’appello ritenuto edificabile il terreno pur in difetto di strumenti urbanistici attuativi del PRG: il motivo è assorbito, poichè l’inedificabilità fittizia toglie rilievo all’edificabilità reale.
Il controricorso eccepisce la preclusione da giudicato esterno formatosi a vantaggio del Comune riguardo le annualità d’imposta 2002-2004: seppur condivisa dal Pubblico Ministero, l’eccezione appare tuttavia infondata, poichè il giudicato tributario è ultrattivo per le esenzioni e agevolazioni di carattere pluriennale, non anche per quelle di carattere annuale, per queste ultime difettando la natura permanente che dovrebbe giustificare l’espansione temporale (Cass. 16 settembre 2011, n. 18923, Rv. 618917).
Il ricorso incidentale denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, per aver il giudice d’appello decurtato le sanzioni in ragione dell’incertezza normativa: il mezzo è inammissibile, poichè concerne una ratio decidendi accessoria (insussistenza del debito sanzionatorio), oggi superata dalla ratio decidendi principale (insussistenza del debito d’imposta).
Deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e respinto il ricorso incidentale; pacifici i fatti (pag. 5 controricorso), la causa è decisa nel merito, con l’annullamento dell’avviso di accertamento.
Il consolidamento della giurisprudenza di legittimità è avvenuto solo in corso di lite, ciò che ha propiziato la formazione di giudicati difformi, sicchè è necessario compensare le spese processuali di ogni fase e grado.
PQM
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – annulla l’avviso di accertamento; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017