Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25310 del 20/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/09/2021), n.25310
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12049-2020 proposto da:
S.S., S.B., in proprio ed in qualità di esercenti
la patria potestà genitoriale sul figlio minore S.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARIO PERLINA;
– ricorrenti –
contro
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA, presso la CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA;
– intimata –
avverso il decreto n. Cronol. 43/2020 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositato il 03/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
FIDANZIA.
Fatto
RILEVATO
– che viene proposto da S.S. e S.B., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore S.M., affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso il decreto n. 43/2020 del 3/03/2020 con il quale la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 3 dicembre 2019 con cui è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3;
– che il Procuratore intimato non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
– che è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 nonché l’illogicità della motivazione per avere il giudice di merito omesso totalmente di effettuare una valutazione prognostica in ordine al pericolo di danno grave ed irreparabile per lo sviluppo psicofisico del minore;
– che il motivo è manifestamente infondato oltre che inammissibile;
che questa Corte, nella sua composizione a Sezioni Unite, ha autorevolmente statuito che, in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero e nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto. (Sez. U n. 15750 del 12/06/2019);
che, nel procedimento per cui è causa, il giudice di merito ha regolarmente provveduto all’esame circostanziato della fattispecie sottoposta al suo esame ed al bilanciamento dell’interesse dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale con quello del minore, evidenziando, da un lato, la condanna (con sentenza definitiva) del padre del minore in territorio italiano per il reato di cessione illecita di stupefacenti nonché il suo coinvolgimento in un’operazione di polizia che ha riguardato 91 persone di nazionalità albanese, e, dall’altro, che non esiste un effettivo e reale radicamento del minore nel territorio nazionale che giustifichi la concessione del permesso di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3;
che, in particolare, i genitori del minore, oltre a non essere riusciti a costruire significative relazioni sociali in Italia, non possono ivi contare neppure su un’adeguata rete di supporto parentale, e lo stesso minore, oltre a non frequentare l’asilo nido (asseritamente per la precaria condizione economica della famiglia), non presenta neppure particolari esigenze (ad esempio di salute) che ne giustifichino la presenza in Italia;
che a fronte di una tale articolata valutazione da parte del giudice di merito degli interessi in conflitto, le censure dei ricorrenti si appalesano come di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito, prospettando una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali poste a fondamento della decisione;
– che non si liquidano le spese di lite, non essendosi l’intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021