Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25310 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 09/12/2016), n.25310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5874-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNI che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO ACARCI

giusta procura speciale prodotta in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 146/2/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, emessa il 27/06/2012 e depositata il

12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, di professione “medico di base convenzionato con il SSN avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni 2002/2007; la CTR, in particolare, ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza dell’autonoma organizzazione, atteso che il medico convenzionato aveva esposto, nelle presentate dichiarazioni, spese per compensi a terzi di importo modesto e spese per beni strumentali, riferibili alla dotazione minima richiesta al sanitario.

L’intimato non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si da atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente, a fronte dell’orientamento giurisprudenziale emerso in materia, ha depositato, in data 27/07/2016, atto di rinuncia al ricorso per intervenuta carenza di interesse. Ne consegue l’estinzione del giudizio.

Il recente intervento nella materia controversa delle Sezioni Unite di questa Corte induce a compensare integralmente tra parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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