Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2531 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18832-2012 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE

GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO DI NANNI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.A.

MICHELI N.78, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA CASTRIOTA

SCANDERBERG, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CORRERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato DI NANNI Carlo, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso nonchè lo stralcio della

produzione contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. per

l’inammissibilità della modalità della produzione;

udito l’Avvocato CASTRIOTA SCANDERBERG Maria Chiara, con delega

depositata in udienza dell’Avvocato CORRERA Michele, difensore del

resistente che ha insistito sull’inammissibilità della produzione

depositata e si è riportata alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G., con atto di citazione del 23 dicembre 1998, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la sorella G.E., chiedendo la condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subito. A chiarimento di questa domanda esponeva di essere comproprietario in parti eguali con i fratelli E., G. ed A.M. di un immobile denominato (OMISSIS), sito in (OMISSIS), che la sorella E. aveva di recente occupato una porzione della villa, realizzando, senza il consenso degli altri comproprietari, ed in assenza di prescritte autorizzazioni della Pubblica Amministrazione, lavori di frazionamento e di ristrutturazione, che avevano determinato l’alterazione dell’uso funzionale dell’immobile, nonchè il decoro architettonico.

Si costituiva la convenuta, eccependo l’improponibilità dell’azione e nel merito, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto. Deduceva che i lavori erano stati realizzati diversi anni fa, in vista del matrimonio di essa convenuta, e con il consenso di tutti gli altri comproprietari, compreso il fratello G., al tempo dei lavori, coabitante nella (OMISSIS).

Espletata l’istruzione, anche con CTU, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8962 del 2007, rigettava la domanda dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite. La Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi su appello di G.G., a contraddittorio integro, con sentenza n. 574 del 2012, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello e condannava la G.E. al ripristino dello stato dei luoghi, mediante l’eliminazione delle opere abusive, realizzate e meglio indicate dalla CTU. Confermava la sentenza di primo grado in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno, dichiarava compensate le spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte di Napoli, le opere realizzate da G.E. rientravano nel concetto di innovazioni vietate ai sensi dell’art. 1120 cod. civ., sia per aver inciso sul decoro architettonico, prestigiosa villa costruita su progetto di P.G., sia per aver reso inservibili all’uso o al godimento comune parti dell’edificio. Pertanto, tali opere, avrebbero dovuto essere autorizzate con consenso scritto da tutti gli altri comproprietari. Epperò, nel caso in esame è mancata la prova di un consenso validamente prestato in forma scritta dagli altri comunisti. In conclusione, riteneva la Corte distrettuale, le opere realizzate da G.E., abusive sotto il profilo urbanistico, lo erano, anche, sotto il profilo civilistico, in relazione alla richiamata disposizione dell’art. 1120 c.c., comma 2.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G.E., con ricorso affidato a tre motivi. G.G. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso G.E. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 345 cod. proc. civ. La ricorrente ritiene che la Corte distrettuale, nel fondare la decisione sulla mancanza di un consenso in forma scritta degli altri comunisti, non avrebbe tenuto conto che la questione circa la pretesa necessità della forma scritta per la prestazione del consenso integrava una questione nuova sulla quale G.E. ha dichiarato di non accettare il contraddittorio. Specifica la ricorrente “(…) Certamente, dunque, come dirà la Corte di appello, nel giudizio di primo grado è rimasto “in ombra”, recte non proposto, il problema della forma del consenso che ciascun comunista avrebbe dovuto dare all’alterazione della cosa comune, questione che invece ha costituito oggetto di specifica allegazione dell’appellante nel primo motivo posto a base della citazione in appello (…..)”. E di più, sempre secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, ritenendo necessaria la forma scritta del consenso all’esecuzione dei lavori, sarebbe andata anche contro il giudicato che si era formato sull’esistenza del consenso, tanto è vero che il Tribunale aveva già dichiarato che G.E. aveva realizzato i cambiamenti alla villa in assenso con gli altri fratelli.

1.1.= Il motivo è infondato, sia perchè la questione relativa al consenso all’esecuzione delle opere di cui si dice, non integra gli estremi di una domanda nuova inammissibile in appello e, sia perchè, sulla stessa questione non si era formato alcun giudicato.

Come ha già affermato la Corte distrettuale oggetto della prima domanda giudiziale introdotta da G.G. con l’atto di citazione, in primo grado, era l’accertamento dell’illiceità delle opere realizzate dalla sig.ra G.E., non sussistendo un’autorizzazione, nè degli altri comproprietari, nè delle Autorità amministrative. Pertanto, nel thema decidendum rientrava, anche, la mancanza del consenso prestato dagli altri comunisti alla realizzazione dei lavori che avevano comportato una sicura alterazione della cosa comune. E, come ha avuto modo di evidenziare la stessa Corte di prossimità (pag. 7 della sentenza) la questione di cui si dice è stata sempre presente nelle diverse fasi del giudizio, tanto è vero che risultava reiterata, anche, nelle conclusioni rassegnate in primo grado. Sennonchè, la circostanza che il procedimento di primo grado si sia incentrato su alcuni aspetti della controversia (anno di effettuazione dei lavori e soprattutto su una lunga prova testimoniale diretta a dimostrare che le opere di trasformazione della villa furono realizzate a spese di G.E. e con la consapevolezza di G.G. dell’esecuzione delle opere di cui si dice) e non, invece, sulla questione dell’assenza di consenso scritto degli altri comproprietari, non determinava alcuna preclusione per le parti di riproporre in appello tutti quegli aspetti, che fossero stati trascurati dal Giudice di primo grado.

A sua volta, neppure, il fatto che G.G. fosse consapevole dell’esecuzione delle opere e non si fosse opposto alle stesse, nonostante, sia stato posto dal Giudice di primo grado a fondamento della propria decisione, tuttavia non precludeva la possibilità di accertare la sussistenza del consenso all’esecuzione dell’opera, non fosse altro perchè “consapevolezza” e “consenso” esprimono situazioni soggettive diverse.

E’ giusto il caso di riaffermare il principio già affermato da questo Corte, secondo cui: in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall’istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi o riformi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione, omessa, insufficiente e contraddittoria: difetto di logica generale e di logica pertinente alla fattispecie nell’individuazione dei fatti da parte dei giudichi di appello (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1120 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente ritiene che la Corte distrettuale, nel dichiarare che le opere eseguite da G.E. fossero state realizzate illecitamente: a) non avrebbe valutato correttamente la CTU e i chiarimenti dell’arch. C. e, per altro, avrebbe travisato la ricostruzione fatta dal CTU sia dello stato dei luoghi che delle modificazioni apportate. b) non avrebbe tenuto conto che il consenso degli altri comproprietari non era, nel caso specifico, necessario perchè i lavori effettuati da G.E. avrebbero determinato l’acquisizione al patrimonio della stessa di una porzione di immobile prima comune, sul quale la G. avrebbe maturato un diritto di proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, non accertata giudizialmente, con la conseguenza che operata l’interversione del possesso di cui all’art. 1102 cod. civ., l’art. 1120 cod. civ. non sarebbe stato più applicabile.

In particolare, sempre secondo la ricorrente, le opere eseguite dalla sig.ra G.E. sarebbero riconducibili all’ipotesi prevista dall’art. 1102 cod. civ., comma 2, in quanto ella avrebbe posto in essere proprio “quegli atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”, cioè, avrebbe maturato un diritto di usucapione (nonostante, questa, non fosse giudizialmente dichiarata), sulla porzione dell’immobile sulla quale sarebbero stati effettuati i lavori, di cui si dice, che secondo l’art. 1102 c.c., comma 2, renderebbero legittime le innovazioni incidenti sulla cosa comune e consentirebbero di estendere il diritto sulla stessa in danno degli altri partecipanti.

2.1.= Il motivo è infondato, sia perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali, in particolare, della CTU, non proponibile nel giudizio di Cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta dei vizi logici e/o giuridici, e, sia perchè, nel caso specifico, la censura è fondata su un presupposto, una presunta intervenuta usucapione relativa alla parte dell’immobile su cui erano stati effettuati i lavori di cui si dice, che non trova riscontro nella sentenza impugnata.

Piuttosto, come ha avuto modo di evidenziare, la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e coerente ai fatti accertati: nella fattispecie in esame non sembra potersi dubitare anche alla stregua delle risultanze della stessa CTU, espletata nel primo grado del giudizio, che le opere realizzate da G.E. rientrino nel concetto delle innovazioni vietate di cui all’art. 1120 c.c., comma 2, sia per aver inciso sul decoro architettonico dell’edificio, prestigiosa villa costruita su progetto di P.G., nome di spicco dell’architettura italiana del secolo scoro, sia per aver reso inservibili all’uso e al godimento comune parti dell’edificio (….).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata, uniformandosi ad un orientamento pacifico e costante di questa Corte (cfr. Cass. n. 14694 del 14/07/2015) ha precisato che le innovazioni accertate, in quanto comportanti l’inservibilità, per gli altri condomini, della cosa comune e la costituzione sulla stessa di un diritto reale a favore di un solo condomino, per essere legittime, dovevano essere consentite, a pena di nullità con atto scritto, da tutti gli altri condomini. Con l’ulteriore specificazione che mancando, nel caso specifico, la prova (che avrebbe dovuto essere fornita da G.E., cioè da chi riteneva legittime le opere di cui si dice) di un consenso validamente prestato in forma scritta, dagli altri comunisti, all’esecuzione delle opere da parte degli altri comproprietari, le opere realizzate da G.E., oltre che totalmente abusive, sotto il profilo urbanistico, in quanto realizzate in assenza di concessione, lo sono, anche, sotto il profilo civilistico, in relazione alla disposizione di cui all’art. 1120 c.c., comma 2.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente ritiene che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto, che il consenso scritto era stato dato da G.G. e che di esso esisteva prova negli atti di causa: nella scrittura privata del 30 marzo 1994; nella scrittura privata del 4 ottobre 1994; nel parere di stima del valore di mercato di alcune unità immobiliari site in (OMISSIS) proprietà G. e società collegate; nella lettera inviata da P.M. ai sigg. Ugo G. E. G. ed G.A.A..

3.1. = Il motivo non può essere accolto perchè si risolve nella richiesta di un nuovo giudizio di merito e/o di una nuova valutazione dei fatti di causa non proponibile nel giudizio di cassazione posto che non risulta che la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale presenti vizi logici e/o giuridici (va qui confermato l’orientamento pacifico e costante di questa Corte così come espresso nella sentenza n. 8730 del 2010).

In definitiva, il ricorso va rigettato e, la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. va condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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