Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2531 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 02/02/2011), n.2531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.A., in proprio e quale erede di F.M.,

e F.A., quale erede di F.M., rappresentati

e difesi, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv.

Guaraldi Gian Antonio, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Marianna Dionigi, 29, presso lo studio dell’Avv. Simona Barberio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 08/03/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna, Sezione n. 03, in data 16.01.2008, depositata

il 13 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per la controricorrente, l’Avv. G.A. Guaraldi;

Presente il Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che non ha mosso

osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8322/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 08/03/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 03, il 16.01.2008 e DEPOSITATA il 13 febbraio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il gravame dell’Agenzia Entrate e ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio fiscale, per esercizio del potere impositivo dopo la scadenza del prescritto termine triennale.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte dovute a seguito della revoca dei benefici fiscali goduti in sede di rogito, dovuta al fatto che l’immobile compravenduto aveva una consistenza di mq. 263, maggiore di quella di mq. 240 prevista nel massimo per godere dei chiesti benefici, censura l’impugnata decisione, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 56, della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7 nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – Gli intimati, giusto controricorso, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Al quesito posto a conclusione del primo mezzo può rispondersi richiamando il consolidato principio secondo cui “Nel giudizio di appello, le domande proposte in via subordinata in primo grado e ritenute assorbite dall’accoglimento della domanda principale, pur non necessitando di riproposizione attraverso un’impugnazione incidentale, devono essere richiamate in maniera esplicita in qualsiasi scritto, entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, pena l’effetto di tacita rinuncia sancito dall’art. 346 cod. proc. civ.” (Cass. n. 15223/2005, n. 2146/2006, n. 7918/2004).

5 – La questione posta dal secondo motivo del ricorso, sembra possa decidersi alla stregua del disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11 secondo cui, fra l’altro, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i “termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni”, a diverso opinamento non inducendo, il richiamo al principio desumibile dalla sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 1196/2000, in quanto affermato alla stregua della disposizione di legge vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 11.

6 – Si propone, dunque, – non sembrando l’impugnata decisione in linea con i principi ed il quadro normativo ratione temporis applicabili – che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso venga trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza del secondo motivo, previo rigetto del primo, assorbiti gli altri, da riesaminare, in ipotesi, in sede di rinvio.

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Vista che la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 20.10.2 010, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base alle ragioni esposte in relazione e condivise dal Collegio, ed ai richiamati principi, il ricorso, previo rigetto del primo mezzo, va accolto nei termini ivi indicati e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che la causa va, conseguentemente, rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il primo mezzo; accoglie il ricorso nei sensi indicati in relazione, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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