Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2531 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2531 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA

sul ricorso 25385-2016 proposto da:
DISTASIO CARMELINDA, DISTASIO GIUSY, DISTASIO
GENEROSO, DI BIASE ANGELA, DISTASIO ELIANA, DISTASIO
DOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOR
CALDARA 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA GERARDI,
rappresentati e difesi dall’avvocato EMANUELE BRUNETTI;
– ricorrenti contro

SOCIETA’ GENERALI ITALIA S.P.A. – C.F. 00885351007, già
INA Assitalia S.p.A., conferitaria del ramo di azienda
assicurativo Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali
S.p.a., nella qualità di impresa territorialmente designata per
le controversie del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 01/02/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 326/2015 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott.

FATTI DI CAUSA
Nel 2000 Distasio Carmelinda, Distasio Giusy, Distasio
Generoso, Di Biase Angela, Distasio Eliana e Distasio
Domenica, eredi di Giuseppe “Di Stasio” (si precisa che nella
sentenza impugnata e talvolta nel ricorso all’esame il cognome
Distasio viene anche riportato come Di Stasio), convennero in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Melfi, Assitalia S.p.a., quale
impresa designata territorialmente, ai sensi dell’art. 20 della I.
n. 990/69, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della strada. Dedussero gli attori che:
Giuseppe “Di Stasio”, in data 25 aprile 1999, mentre era alla
guida di un’auto Lancia Thema, di sua proprietà, lungo la SS n.
168, in agro di Palazzo San Gervasio, si era visto tagliare la
strada da un veicolo Fiat 127 rimasto non identificato; a causa
di una manovra repentina di uscita da un’area di sosta e
distribuzione carburanti posta sulla sinistra al senso di marcia
della Lancia Thema, effettuata dalla conducente senza
rispettare il diritto di precedenza, aveva occupato la
semicarreggiata percorsa dall’auto del “Di Stasio”,
costringendo quest’ultimo ad una manovra di emergenza per
evitare l’impatto, a seguito della quale l’auto da lui condotta
«era uscita di strada, dopo aver urtato gli alberi posti sul ciglio
della carreggiata». Rappresentarono, inoltre, gli attori che il
loro dante causa era deceduto a seguito di tale incidente, la cui
responsabilità andava attribuita alla conducente della Fiat 127,
Ric. 2016 n. 25385 sez. M3 – ud. 27-06-2017
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ANTONIETTA SCRIMA.

rimasta, come già detto, non identificata, e chiesero la
condanna della società convenuta al pagamento di £
1.953.040.000 a titolo di risarcimento dei danni.
La convenuta si costituì e chiese il rigetto della domanda,
contestando l’esistenza della prova della dinamica del sinistro

Il Tribunale adito, con sentenza pubblicata in data 1°
febbraio 2005, rigettò la domanda, ritenendo che la
responsabilità del sinistro in parola dovesse essere attribuita
esclusivamente al “Di Stasio”.
Avverso tale sentenza i soccombenti proposero gravame,
cui resistette l’appellata.
La Corte di appello di Potenza, con sentenza pubblicata il
30 settembre 2015, rigettò l’impugnazione e condannò gli
appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Avverso la sentenza della Corte territoriale i predetti eredi
di Giuseppe “Di Stasio” hanno proposto ricorso per cassazione
basato su due motivi, cui ha resistito con controricorso la
Società Generali Italia S.p.a., già INA Assitalia S.p.a.,
conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per
l’Italia di Assicurazioni Generali S.p.a., nella qualità di impresa
territorialmente designata per le controversie del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada.
La proposta del relatore è stata comunicata agli avvocati
delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.
2. Con il primo motivo, rubricato «Omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
Ric. 2016 n. 25385 sez. M3 – ud. 27-06-2017
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descritta ex adverso.

tra le parti», i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale
abbia «liquidato laconicamente l’eccezione da loro sollevata
circa la validità dei rilievi effettuati dai Carabinieri»,
affermando che «la censura all’operato dei Carabinieri, che
avrebbero effettuato rilievi superficiali e approssimativi è

di Giuseppe “Di Stasio” di aver evidenziato in appello quanto
già risultava dalla sentenza di primo grado e, pertanto, «se la
relazione dei Carabinieri è smentita scientificamente dal CTU
nominato dal P.M., non può costituire base per una decisione,
per cui la Corte di merito non avrebbe dovuto tenere in alcuna
considerazione la relazione dei Carabinieri né tanto meno le
dichiarazioni rilasciate dalle persone presenti e contenute nella
relazione stessa ma avrebbe dovuto [basare] la propria
decisione sul materiale probatorio raccolto durante l’istruttoria
di I° grado» .
3. Con il secondo motivo, lamentando violazione dell’art.
2054 cod. civ., i ricorrenti deducono che la Corte di merito ha
ricostruito i fatti in base alle dichiarazioni dei testi Di Noia e
Santonicco e sostengono che, «se le dichiarazioni rese ai
Carabinieri non possono», nella specie, «avere alcun valore, sia
per la scarsa ricostruzione operata dai Militi e sia perché la
prova si forma nel processo», la Corte di merito avrebbe
dovuto dare maggior valore alle dichiarazioni rese in sede
processuale dai predetti, con la conseguenza che avrebbe
dovuto applicarsi la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ..
3. I due motivi, che, essendo strettamente connessi, ben
possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
Ed invero, essi, oltre a difettare di specificità, non essendo
stato riportato, nei predetti mezzi, il tenore testuale della
relazione dei Carabinieri, della c.t.u. fatta redigere dal P.M. e
Ric. 2016 n. 25385 sez. M3 – ud. 27-06-2017
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immotivata ed è pertanto inammissibile»; sostengono gli eredi

delle dichiarazioni delle persone presenti ai fatti e dei testi cui
ivi si fa riferimento, tendono in sostanza ad una rivalutazione
del merito, non consentita in questa sede, evidenziandosi che,
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, cui va data continuità in questa sede, in tema di

del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica
dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti
dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti
coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari
dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto
di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento
dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta
sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento
posto a base delle conclusioni sia caratterizzato — come nella
specie — da completezza, correttezza e coerenza dal punto di
vista logico-giuridico (Cass. 25/01/2012, n. 1028; Cass.
23/02/2006, n. 4009; Cass. 10/08/2004, n. 15434).
Questa Corte ha altresì più volte affermato il principio, che
pure va ribadito in questa sede, secondo cui l’esame dei
documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova
testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla
credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le
varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento
della propria decisione una fonte di prova con esclusione di
altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni
del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere
ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
Ric. 2016 n. 25385 sez. M3 – ud. 27-06-2017
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sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento

difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione
adottata (Cass. 2/08/2016, n. 16056; v. anche Cass.
23/05/2014, n. 11511).

applicabile, ratione temporis, l’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto
nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,
relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o
dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle
previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto
storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale
tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso
esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,
rilevante in causa, sia stato – come nel caso all’esame comunque preso in considerazione dal giudice (v. sentenza
impugnata), ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, nn.
8053 e 8054), ovvero le abbia valutare diversamente da come
auspicato dalla parte ricorrente.
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Ric. 2016 n. 25385 sez. M3 – ud. 27-06-2017
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A quanto precede va aggiunto che, nella specie, è

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo

2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre
alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati
in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il
27 giugno 2017.
Il Presidente

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre

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