Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25309 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1981/2012 R.G. proposto da:

Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico

Dragonetti, elettivamente domiciliato in Roma alla via San Tommaso

d’Aquino n. 75 presso lo studio dell’Avv. Mario Lacagnina, per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMERCOOP Consorzio Meridionale per la Cooperazione a r.l.,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Felice Eugenio X. e

Giuseppe Palumbo, elettivamente domiciliato in Roma alla via della

Scrofa n. 64 presso lo studio del primo, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 214/27/10 depositata il 16 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 ottobre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso del Comune.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

Circa gli avvisi di accertamento notificati al COMERCOOP per maggior ICI annualità 2001-2003 su fabbricati di nuova costruzione, non ultimati e tuttavia accatastati, il Comune di Foggia impugna per cassazione il rigetto del suo appello contro l’annullamento di primo grado.

Il ricorso denuncia violazione del principio di diritto secondo il quale l’iscrizione al catasto è presupposto sufficiente per l’assoggettamento ad ICI del fabbricato di nuova costruzione.

Il ricorso è infondato: proprio tra le parti odierne, respingendo il ricorso del Comune per l’annualità 2004, la Corte ha precisato che non è presupposto sufficiente per l’assoggettamento ad ICI l’accatastamento del nuovo fabbricato come unità in corso di costruzione, il quale, necessario per i negozi civilistici su cosa futura (nella specie, accensione di mutui ipotecari), non segnala una capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del suolo edificatorio, che resta quindi l’unico oggetto di tassazione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 6 (Cass. 11 maggio 2017, n. 11694, Rv. 644110); enunciato per l’annualità 2004, ciò vale anche per le annualità precedenti, e a fortiori, considerato lo stato ancor più prematuro dell’edificazione.

Il ricorso deve essere respinto (segue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato sul difetto di motivazione degli avvisi); la sopravvenienza del chiarimento giurisprudenziale impone di compensare le spese di questo giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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