Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25309 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/09/2021), n.25309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11301-2020 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 6345/201/del TRIBUNALE di MESSINA,

depositata il 21/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Messina notificato il 30 ottobre 2018, il quale ha rigettato il ricorso proposto da B.L., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 e art. 13, comma 1 bis art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 6 CEDU e artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sul rilievo che il giudice istruttore, nonostante che il ricorrente avesse reiterato all’udienza del 10/01/2020 la richiesta di audizione, ha rimesso la causa al collegio senza nulla motivare sulla richiesta, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.;

2. che il motivo è inammissibile;

che, preliminarmente, recentemente questa Corte, nella recente sentenza n. 21584/2000 pubblicata in data 7.10.2020, all’esito dell’udienza pubblica del 17.9.2020, ha formulato il seguente principio di diritto (cui questo Collegio intende dare continuità): “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”.

2.6. che nel caso di specie, il ricorrente ha genericamente richiesto l’audizione al giudice di merito senza neppure avere allegato di aver dedotto nel ricorso giurisdizionale fatti nuovi rispetto a quelli indicati in sede amministrativa, o di aver richiesto nello stesso ricorso di fornire chiarimenti in relazione alle incongruenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni eventualmente rilevate dalla Commissione Territoriale, di talché non è configurabile, nel caso di specie, un obbligo del giudice di merito di disporre comunque l’audizione del richiedente;

che, peraltro, erroneo è il richiamo del ricorrente alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi il giudice pronunciato sull’istanza di audizione; che, infatti, è giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 13716 del 05/07/2016; conf. Cass. 24830/2017; Cass. 6715/2013) che tale omissione è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione ed è quindi configurabile solo in caso di omesso esame su punto decisivo della controversia, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (come interpetrato alla luce dei criteri della sentenza delle S.U. n. 803/2014) nel caso di specie, neppure allegato;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi dedotti dalle parti, sul rilievo che il giudice di merito ha escluso l’esistenza della condizione di vulnerabilità senza tener conto della estrema provertà del Gambia e, in particolare, delle sue condizioni di semianalfabetismo e di totale impossidenza, con conseguente rischio di essere esposto a gravi danni in caso di ritorno in patria;

4. che il motivo è manifestamente infondato nonché inammissibile;

– che, in particolare, il giudice di merito ha disposto in conformità all’ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nell’individuare i “seri motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità del richiedente, occorrendo una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto per effetto del rimpatrio, con la conseguenza che l’eventuale sproporzione tra il contesto di vita nel paese d’accoglienza e in quello d’origine non possiede di per sé alcun rilievo, salvo emerga che essa ha prodotto specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale (vedi, in questi precisi termini, Cass. n. 538/2019);

che, nel caso di specie, – in presenza di un decreto impugnato che non fa alcun cenno alla condizione personale del richiedente (quindi né al dedotto semianalfabetismo, né alla sua totale impossidenza) – il motivo difetta del necessario requisito di autosufficienza e specificità, non avendo il richiedente neppure dedotto di aver sottoposto tale questione all’esame del giudice di merito (Cass., 13/06/2018, n. 15430), di talché la questione si appalesa nuova (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041);

che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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