Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25309 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 33509/2018 proposto da:

S.O., rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Porena, (Pec:

daniele.porena.avvocatiperugiapec.it), unitamente e disgiuntamente

all’avv. Gabriele Mari, giusta procura speciale in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’assegnazione della causa

alle SU o in subordine per l’accoglimento;

udito l’avvocato dello Stato Ila Massarelli, che ha concluso per il

rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.O., senegalese, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d’appello di Perugia ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

La causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 3092 del 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Agli atti risulta l’avvenuta cancellazione del difensore del ricorrente avv. Porena dall’albo degli avvocati.

La cancellazione è documentato essere avvenuta il 22-102019.

Secondo la più convincente giurisprudenza di questa Corte la cancellazione volontaria è fattispecie non equiparabile alla morte, alla radiazione o alla sospensione dall’albo del procuratore, che sono eventi indipendenti dalla volontà di quest’ultimo e che hanno in parte (quanto alla radiazione o alla sospensione) anche natura sanzionatoria. Essa trae origine da una scelta del professionista e quindi non rileva (men che meno in cassazione, ove il processo è dominato dall’impulso d’ufficio) poichè non impedisce il diritto di difesa della parte, la quale è tenuta ad agire secondo la diligenza dovuta in rebus suis e può agevolmente provvedere alla sua sostituzione (v. Cass. n. 12758-15).

Una lesione del diritto di difesa è del resto nel caso di specie da escludere in radice, poichè il ricorrente risulta aver conferito la procura speciale a due difensori (oltre all’avv. Porena anche all’avv. Mari) in forma disgiunta.

II. – Il ricorso è affidato a tre motivi.

Col primo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria. Assume che la corte d’appello avrebbe omesso di valutare la condizione del paese di provenienza, e in particolare nella regione del Casamance, rispetto all’esistenza di un conflitto armato, in tal modo ignorando la copiosa argomentazione prodotta e omettendo di compiere i doverosi accertamenti con riferimento al momento di adozione della decisione.

Col secondo denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 4, sempre con riferimento alla valutazione di inesistenza della situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno.

Infine col terzo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del T.U. Imm. e l’omesso esame della domanda di protezione umanitaria e dei suoi fondamenti.

III. – I primi due motivi sono inammissibili.

Dalla sentenza risulta che il tribunale di Perugia, in data 24-10-2014, aveva rigettato la domanda sul presupposto della mancanza degli elementi integranti le forme tutorie richieste (rifugio, protezione sussidiaria e protezione umanitaria).

Tale decisione – si dice in sentenza – era stata impugnata (in rapporto alle varie forme di protezione) sul solo rilievo del richiedente “di essere omosessuale e di essere stato costretto ad allontanarsi dal Senegal (..) proprio per questa sua condizione”.

La corte territoriale, con affermazione non specificamente censurata, ha considerato inattendibile la versione in tal senso resa, per genericità e per contraddittorietà di riferimenti.

E’ decisivo constatare che non risulta specificato nel ricorso se e quando sia stata introdotta, nel giudizio d’appello, la questione relativa alla situazione interna del Senegal, siccome derivante da un asserito conflitto armato. Il che rende l’atto privo della necessaria autosufficienza (art. 366 c.p.c.).

IV. – Il terzo motivo è egualmente inammissibile.

Premesso che la corte d’appello ha escluso la condizione di vulnerabilità soggettiva negando la rilevanza (in sè) del contratto di lavoro prodotto dal richiedente (contratto che nel ricorso si dice esser stato a tempo determinato), è dirimente, ancora una volta, il profilo del difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione. Difatti dalla sentenza si evince che anche la domanda di protezione umanitaria era stata, come le altre, correlata dall’impugnante alla dedotta condizione di soggetto omosessuale; e relativamente a tale condizione la corte d’appello ha motivatamente ritenuto non attendibile la versione dei fatti, con ciò esaurendo l’onere motivazionale richiesto dall’allegazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 Euro oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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