Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25308 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1371/2012 R.G. proposto da:

D.M., e O.C., rappresentati e difesi

dall’Avv. Maurizio Tosadori, elettivamente domiciliati in Roma alla

via Savorelli n. 11 presso lo studio dell’Avv. Anna Chiozza, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Arco;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2^ grado di

Trento n. 51/1/10 depositata l’8 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 ottobre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

Circa gli avvisi di accertamento loro notificati dal Comune di Arco per ICI 2002/2003 relativa a due appartamenti in comunione indivisa, D.M. e O.C. (costei anche quale erede del coniuge D.F.) impugnano per cassazione la sentenza che ha accolto l’appello dell’ente pubblico e per l’effetto dichiarato legittimi gli atti impositivi.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3, per aver il giudice d’appello dichiarato legittima l’applicazione dell’imposta a ciascun comunista per la quota dell’appartamento abitato dall’altro: il motivo è infondato, giacchè presupposto dell’ICI non è il possesso dell’immobile, ma la proprietà o altro diritto reale, non una relazione di mero fatto, quindi, ma una relazione giuridicamente qualificata, invero dimostrabile iuris tantum con le annotazioni catastali (Cass. 15 giugno 2010, n. 14420, Rv. 613777; Cass. 24 maggio 2017, n. 13061, Rv. 644245); la tesi dei ricorrenti, che vorrebbero esonerarsi da imposta perchè non possessori della quota non abitata, oltre che insostenibile sul piano civilistico (essi sono in realtà compossessori di tale quota, seppur solo animo), risulta pertanto errata anche sul piano fiscale, essendo l’ICI un’imposta a base proprietaria (Cass. 9 marzo 2017, n. 6064, Rv. 643330). Il secondo e ultimo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59,D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, per aver il giudice d’appello negato la decadenza triennale del potere di accertamento: il motivo è inammissibile, giacchè non coglie la ratio decidendi, in quanto, evocando l’irretroattività dell’ampliamento normativo del termine da triennale a quinquennale, esso fa palese riferimento alla nuova disciplina di legge (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161), mentre il giudice d’appello si è riferito a tutt’altra fonte, non legislativa, bensì regolamentare, a lume del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l.

– Il ricorso deve essere respinto; nulla sulle spese di questo giudizio, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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