Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25308 del 11/11/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 25308 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 12633-2008 proposto da:
A M.T. AZTZMDA MULTI2gPVIZI INTEgeOMUNALE, IlERA IMOLA
– FAENZA S.R.L. (ex HERA AMI S.R.L. ed ex AMI AZIENDA
MULTISERVIZI IMOLOLESE S.P.A.), HERA S.P.A., in
persona dei legali rappresentanti pro
tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
2013
2671
271, presso lo studio dell’avvocato TESSAROLO
COSTANTINO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MISCIONE MICHELE, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
Data pubblicazione: 11/11/2013
- I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F.
80078750587,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17,
presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
ANTONIETTA, giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.
–
386/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 19/10/2007 R.G.N. 78/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MISCIONE MICHELE;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA,che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
avvocati CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, CORETTI
RG 12633-08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza di cui si è chiesta la
cassazione,confermando la sentenza del Tribunale di Bologna,ha rigettato le
corrisposto in base a specifica previsione della contrattazione collettiva
il trattamento economico di malattia rispettivamente: la prima
all’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versare all’INPS i
contributi di malattia per i propri dipendenti, eccetto quelli addetti al
servizio farmaceutico e, quindi, la legittimità del mancato versamento di
detti contributi a partire dell’i ° settembre 2000, con la condanna dell’INPS
alla restituzione di quelli versati dal l ° gennaio 1980 al 31 agosto 2000;
la seconda all’accertamento dell’obbligo di versare detti contributi per il
periodo successivo al 1 0 gennaio 2001.
Per l’annullamento di tale sentenza l’AMI, la srl Hera Imola Faenza ( ex
Hera Ami srl ed ex AMI azienda multiservizi Imolese spa) e la spa Hera
hanno proposto ricorso affidato ad un unico, complesso motivo.
L’INPS ha resistito con contricorso.
All’udienza di discussione del 27 marzo 2013 la causa è stata rinviata a
nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla
– questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma l, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge
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domande dell’AMI e dell’AMI spa dirette sul presupposto di aver
dall’art. l della legge 6 agosto 2008 n. 133 ritenuta da questa Corte, con
ordinanza del 12 aprile 2011, non manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale, ha, con sentenza n. 82 del 2013 dichiarato
‘ l’illegittimità costituzionale del predetto art. 20, comma 1, secondo
dall’art. l della legge 6 agosto 2008 n. 133, nel testo originario e
dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma l,
secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo
modificato dall’art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito in legge dall’art. l della legge 15 luglio 2011 n.
Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Collegio che va disattesa l’eccezione, sollevata
da parte resistente, d’inammissibilità del ricorso per mancata esposizione
sommaria dei fatti di causa.
Infatti dalla lettura complessiva dalla lettura complessiva dell’atto
d’impugnazione emerge una esauriente descrizione del “fatto”, sostanziale
e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la
portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione (Cfr.
Cass. 24 luglio 2007 n. 16315).
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periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge
Altrettanto infondata è l’ulteriore eccezione d’inammissibilità del
ricorso per violazione dell’art. 366 n. 6 , risultando il ricorso fondato
su contratto collettivo reso erga omnes in base alla legge n.741 del 1959
violazione e falsa
applicazione degli artt. 6, commi l e 2, e 9 della legge n.138 del 1943
nonché carenza di motivazione, si pone il seguente quesito: se le
denunciate norme vanno interpretate nel senso che il datore di lavoro che,
come le ricorrenti, applichi contratto collettivo nazionale, tanto più se
di diritto corporativo e reso erga omnes in base alla legge n.741 del 1959,
che pone a carico dell’azienda l’indennità di malattia, è esonerato dal
versamento del relativo contributo all’INPS.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
/
Va al riguardo, in primo luogo rilevato che l’art. 20 del decreto-legge
n. 112 del 2008 ha stabilito una nuova disciplina del contributo
previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie. La
disposizione ha, per un verso (innovando il diritto vivente) dichiarate
non dovuti i contributi di malattia da parte dei datori di lavoro che
corrispondono ai propri dipendenti il trattamento di malattia e,
dall’altro, mantenuto fermi i pagamenti eventualmente già eseguiti a tale
titolo da quei datori di lavoro.
La Corte costituzionale con sentenza n. 48 del 2010 ha ritenuto che la
disposizione, nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell’obbligo
contributivo a carico dei datori di lavoro che corrispondono il
trattamento di malattia, costituisce espressione della discrezionalità di
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Con l’unico motivo del ricorso, deducendosi
cui
gode
il
legislatore
nella
conformazione
dell’obbligazione
contributiva. Discrezionalità nella quale rientra anche la contestuale
estensione retroattiva della nuova disciplina.
Successivamente il giudice delle leggi
con sentenza n. 82 del 2013 ha
dichiarato il predetto art. 20 illegittimo, per violazione del principio
comma l, secondo periodo, originaria formulazione) a fronte della non
debenza
della prestazione patrimoniale di cui trattasi, prevede
l’irripetibilità di quanto sia stato versato nell’apparente adempimento
della (in realtà inesistente)obbligazione.
In
via conseguenziale,poi, la Corte cost., con la sentenza in parola, ha
dichiarato,altresì, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, la
illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma l, secondo periodo,
del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 18,
comma 16, lettera b ), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,
convertito in legge dall’art. l della legge 15 luglio 2011 n. 111
in quanto tale norma, spostando dal 31 dicembre 2008
al 30 aprile 2011 il termine finale del periodo di tempo al quale si
riferiscono i contributi i cui versamenti (seppur non dovuti) restano
comunque acquisiti all’INPS, si pone in un rapporto di inscindibile
connessione con quella dichiarata costituzionalmente illegittima e
allo stesso modo si pone in contrasto con il principio di uguaglianza
consacrato nell’art. 3 Cost., perché a fronte della non debenza della
prestazione patrimoniale in oggetto, prevede l’irripetibilità di
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di uguaglianza consacrato nell’art. 3 Cost., nella parte in cui (art. 20,
quanto sia stato versato nell’apparente adempimento della (in realtà
inesistente) obbligazione.
Tanto comporta che,
non essendovi questione sulla circostanza che i
datori di lavoro di cui trattasi corrispondono ai propri dipendenti il
La sentenza impugnata va, pertanto cassata con rinvio, anche per le spese
del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2013
Il Presidente
trattamento di malattia, il ricorso va accolto.