Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25308 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 09/10/2019), n.25308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28968-2018 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTI DELLA

FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STELLA

RICHTER, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE PICCI;

– ricorrente –

contro

A.A. (OMISSIS), nella qualità di erede di

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUGLISI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO BORROMETI;

– controricorrente –

Contro

A.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 135/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Nella causa ereditaria fra i fratelli A.G. (poi proseguita dall’erede A.A., nata il (OMISSIS)) e A.G.S. (poi proseguita dagli eredi A.C. e A.A., nata il (OMISSIS)), proposta in relazione alla duplice successione dei comuni genitori A.G. e I.A. (regolata con testamenti olografi dal contenuto speculare), la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità dei testamenti ravvisando l’ipotesi del patto successorio istitutivo.

Per quanto interessa in questa sede la corte di merito ha dichiarato inammissibile il secondo motivo d’appello inteso a censurare la sentenza nella parte in cui aveva ravvisato l’esistenza di un patto successorio vietato, riflessosi nei due testamenti.

La corte ha altresì dichiarato inammissibile il terzo motivo, inteso a sostenere la validità dei testamenti sotto il profilo che non ricorreva la fattispecie del testamento congiuntivo, posto che i testamenti erano stati redatti con atti separati.

Per la cassazione della sentenza A.C. ha proposto ricorso, affidato e tre motivi.

A.A. (nata il (OMISSIS)) ha resistito con controricorso.

A.A. (nata il (OMISSIS)) è rimasta intimata.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 458,2727 e 2729 c.c.

Si sostiene che la corte d’appello ha presunto l’esistenza di un accordo fra i due coniugi sulla base della contemporaneità di data e della identità del contenuto dei due testamenti. Sennonchè, sulla base di tali circostanze, la corte non avrebbe potuto trarre l’ulteriore implicazione del carattere vincolante dell’accordo, essenziale per la configurabilità del patto successorio istitutivo.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 458,1372,1350 e 2729 c.c.

L’ipotetico accordo integrante il patto successorio avrebbe richiesto la forma scritta, con ulteriore violazione dell’art. 2729 c.c., non essendo consentita, in considerazione dell’onere formale, la prova per presunzioni.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 589 c.c.

Si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto originariamente dall’attore, la causa di nullità prevista dalla norma non è riscontrabile in presenza di documenti separati.

I giudici di merito hanno ritenuto assorbita la questione, che la ricorrente precisa di voler riproporre al fine di impedire la formazione del giudicato interno.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il collegio ritiene che non ricorra l’evidenza decisoria in ordine al contenuto solo processuale della sentenza d’appello e conseguentemente in ordine alla pertinenzè, delle censure sollevate con il ricorso.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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