Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25307 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30486/2011 R.G. proposto da:

Comune di Oppeano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni

Maccagnani ed Emanuele Coglitore, elettivamente domiciliato presso

lo studio del secondo in Roma alla via Confalonieri n. 5, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.V., B.M.G.,

B.M.F. e Bo.An., rappresentati e difesi dagli Avv.ti

Giovanni Sala e Nicolò Paoletti, elettivamente domiciliati presso

lo studio del secondo in Roma alla via Tortolini n. 34, per procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 176/15/10 depositata il 20 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 ottobre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– Circa gli avvisi di accertamento notificati ai proprietari B.M. e Bo. per ICI su terreno edificabile relativa agli anni 2002/2005, il Comune di Oppeano impugna per cassazione con cinque motivi il rigetto dell’appello proposto contro l’annullamento di primo grado.

– Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2,D.L. n. 223 del 2006, art. 36, conv. L. n. 248 del 2006, per aver il giudice d’appello disconosciuto l’edificabilità del terreno malgrado una delibera consiliare del 22 luglio 2002 l’avesse traslato a variante da zona agricola in zona D2 industriale/artigianale di espansione.

– Il secondo motivo è fondato: a norma del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. L. n. 248 del 2005 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b, l’edificabilità di un’area ai fini dell’imponibile ICI deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’adozione degli strumenti urbanistici attuativi (Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25506, Rv. 593375; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25676, Rv. 605170; Cass. 5 agosto 2016, n. 16485, Rv. 640777; Cass. 17 maggio 2017, n. 12308, Rv. 644145); il giudice d’appello ha violato tale principio di diritto, equiparando le aree in questione ad aree rurali (“di valore pari ai terreni agricoli”) in ragione dell’omessa adozione del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica e a causa della loro fattuale collocazione (“isolate in mezzo alla campagna, lontane dai collegamenti viari”), mentre (questa la ratio legis dell’interpretazione autentica) già solo l’avvio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale del terreno, differenziandolo, in misura più o meno rilevante, dal valore di un semplice fondo agricolo.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina cassazione con rinvio per nuovo esame, sicchè restano assorbiti il primo motivo di ricorso (contrasto tra motivazione della sentenza e dispositivo), il terzo (omissione della pronuncia sostitutiva degli avvisi annullati), il quarto (omissione di istruttoria sul valore dell’area) e il quinto (violazione di legge sul criterio del valore venale).

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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