Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25307 del 09/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 09/10/2019), n.25307
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14414-2018 proposto da:
P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA
DUSE 53, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO GENTILE, GIANFRANCO
TARANTINO;
– ricorrente –
contro
P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA DONNINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO MOSCATELLI;
– controricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, P.A.,
P.E., P.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 398/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
TEDESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di riduzione di una donazione per lesione di legittima proposta da P.V. nei confronti di P.A.M. (domanda relativa alla successione del genitore P.A., deceduto il 22 giugno 2006).
Per quanto interessa ancora in questa sede la corte di merito ha rilevato che l’attore non aveva assolto agli oneri di deduzione e probatori imposti al legittimario che agisce in riduzione.
Secondo la corte l’iniziale carenza della domanda non poteva essere supplita nè da allegazioni successive, nè dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, trattandosi di strumento non utilizzabile con funzione meramente esplorativa.
Per la cassazione della sentenza P.V. ha proposto ricorso.
P.A.M. ha resistito con controricorso.
Gli altri soggetti cui è stato notificato il ricorso sono rimasti intimati.
Il ricorso è proposto sulla base di due motivi, intesi a sostenere che le indicazioni di cui la corte di merito ha censurato la carenza non condizionano l’ammissibilità della domanda di riduzione, ma la sua fondatezza. Esse, pertanto, possono essere precisate in corso di causa e provate mediante consulenza tecnica.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
P.A.M. ha depositato memoria.
Il collegio ritiene che non ricorra l’evidenza decisoria in rapporto agli oneri imposti al legittimario che agisce in riduzione e alla ricaduta di tali oneri sul piano della prova della lesione una volta espletata la consulenza tecnica.
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9ottobre 2019