Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25306 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25306

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29949/2011 R.G. proposto da:

Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Gidoni,

Nicoletta Ongaro e Nicolò Paoletti, elettivamente domiciliato

presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Tortolini n. 34,

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Miccinesi e

Francesco Pistolesi, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Paolo Fiorilli in Roma alla via Cola di Rienzo n. 180, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Z.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 79/1/11 depositata il 24 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 ottobre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– Circa gli avvisi di accertamento notificati ai comproprietari Z.G. e A. per maggior ICI 2003/2005 su area fabbricabile, il Comune di Venezia impugna per cassazione la sentenza che ha accolto l’appello dei contribuenti e annullato gli atti impositivi.

– Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52, 59, L. n. 241 del 1990, art. 10 bis, reg. ICI Venezia, vizio logico (primo motivo), violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 (secondo motivo), per aver il giudice d’appello censurato inadempimenti endoprocedimentali, in particolare l’omessa redazione del verbale di constatazione; denuncia altresì violazione della L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b, vizio logico (terzo motivo), violazione della L.R. Veneto n. 11 del 2004, art. 23, L. n. 1150 del 1942, art. 23 (quarto motivo), per aver il giudice d’appello censurato la pretermissione dei limiti edificatori esistenti e dell’assenza di strumento urbanistico attuativo.

– Il ricorrente non ha impugnato quindi la ratio decidendi inerente l’omessa considerazione della delibera comunale sui valori omogenei (pag. 5, lett. e, sentenza d’appello), ratio decidendi perfettamente autonoma, giacchè il regolamento comunale sui valori venali delle aree fabbricabili per zone omogenee D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, comma 1, lett. g, ha funzione analoga agli studi di settore, precludendo l’accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato (ex multis, Cass. 27 luglio 2007, n. 16702, Rv. 599482; Cass. 7 maggio 2010, n. 11171, Rv. 612834; Cass. 13 marzo 2015, n. 5068, Rv. 635340).

– Il ricorso è quindi inammissibile in tutti gli esposti motivi, poichè, ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta ormai definitiva l’autonoma ratio non impugnata, non può più determinare la cassazione della sentenza (ex multis, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293, Rv. 639158; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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