Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25306 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6918/2019 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in Brescia, via Alessandro

Luggazo n. 7, presso lo studio dell’avv. Federico Scalvi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.D., proveniente dalla terra (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 21 gennaio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che il racconto effettuato dal richiedente circa le ragioni del suo espatrio risultava non credibile: il ricorrente, pur avendo affermato dinanzi alla Commissione che nel negozio presso cui lavorava come barbiere un cliente “in attesa” era stato gravemente ferito da alcuni aggressori, avanti al Collegio si è contraddetto, sostenendo che nel negozio “erano presenti solo lui e un amico”. Inoltre – ha aggiunto il Tribunale – risultava poco plausibile che il ricorrente si fosse recato in ospedale “proprio mentre la Polizia si era recata nel suo negozio per cercarlo”. Alla luce delle contraddizioni, genericità e lacunosità del racconto, il Collegio ha dunque ritenuto che il richiedente non abbia assolto l’onere probatorio – pur attenuato – posto a suo carico.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report COI risalenti al 2017, la zona dell’Edo State non risulta presentare indici specifici e peculiari di pericolosità. Il quadro complessivo di questa Regione – ha annotato il decreto – mostra una situazione “causata da una criminalità comune e comunque tale da non determinare una rilevante e stabile perdita di controllo da parte dell’autorità governativa”.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione

3.- Avverso questo provvedimento A.D. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero si è costituito nel presente grado di giudizio, presentando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), in quanto il giudice del merito ha errato, ritenendo non credibile il racconto del richiedente; (ii) col secondo motivo, per avere respinto la domanda di protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, perchè “non soddisfatto l’onere probatorio incombente in capo al ricorrente”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.L. n. 113 del 2008, in tema di protezione speciale D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 32, comma 3, non avendo riconosciuto la sussistenza dei presupposti del rilascio del permesso di soggiorno.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, del tutto generico, lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in capo al richiedente a causa della non credibilità della vicenda narrata dallo stesso. Sul punto, occorre precisare che nei procedimenti in materia di protezione internazionale la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero (cfr. Cass., 28 luglio 2020, n. 16122).

Pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria al di là della non credibilità del racconto, rilevando che “dagli ultimi Report Easo (anno 2017) per la zona dell’Edo State non sono segnalati scontri riconducibili a (OMISSIS) (…) La situazione dell’Edo State è causata da una criminalità comune e comunque tale da non determinare una rilevante e stabile perdita di controllo del territorio da parte dell’autorità governativa”.

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la valutazione di non credibilità del racconto (cfr. supra) esonera il giudice dall’onere istruttorio posto in funzione di integrazione probatoria ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Con riferimento, invece, alla mancata attivazione dei poteri officiosi necessari ad una adeguata conoscenza della situazione del paese di provenienza del ricorrente, si evidenzia che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura (cfr. Cass., 19 aprile 2019, n. 11096). Orbene, nel caso di specie il giudice del merito ha assolto l’onere di cooperazione istruttoria mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, riportate nel contesto della motivazione.

Il terzo motivo di ricorso, infine, non espone alcuna ragione di vulnerabilità, riferibile in modo specifico alla persona del richiedente, che sia stato trascurato dall’esame del merito. In ogni caso, il giudice del merito ha affermato che il ricorrente “in Nigeria aveva trovato un posto di lavoro, e davanti alla Commissione non aveva manifestato significative problematiche economiche generalizzate”.

6.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza. Data l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA