Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25305 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25305

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3846/2011 R.G. proposto da:

Comune di Velletri, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra

Capozzi, elettivamente domiciliato in Roma alla via Morin n. 1

presso lo studio dell’Avv. Andrea Maggisano, per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COGEMI Costruzioni Generali s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.

C.V., elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma alla via degli Scipioni n. 153, per procura in calce a memoria

depositata il 5 ottobre 2017;

– intimata con procura –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 715/1/09 depositata il 22 dicembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 ottobre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria con procura depositata dall’intimata per resistere

al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

Il Comune di Velletri impugna per cassazione con tre motivi la sentenza d’appello che ha annullato gli avvisi di accertamento notificati dall’affidataria Azienda Speciale Velletri alla contribuente COGEMI s.r.l. in rettifica delle dichiarazioni ICI per gli anni 2002/2003.

Il ricorso denuncia error in procedendo (primo motivo), violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (secondo motivo) e vizio logico (terzo motivo), per aver il giudice d’appello riformato la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione degli avvisi rivolta verso il Comune delegante anzichè verso l’Azienda emittente.

Il ricorso è fondato: qualora il Comune affidi a terzi liquidazione, accertamento e riscossione dell’ICI D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 52, la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all’affidatario, non avendo altrimenti significato l’opzione comunale per la gestione esterna (Cass. 21 gennaio 2008, n. 1138, Rv. 601469; Cass. 19 marzo 2010, n. 6772, Rv. 612195); l’argomento del giudice d’appello per cui la costituzione in giudizio del Comune avrebbe sanato il vizio del contraddittorio è logicamente incongruo, poichè un effetto sanante del difetto di legittimazione avrebbe potuto derivare unicamente dalla costituzione del soggetto legittimato (id est, l’Azienda outsourcer); l’argomento del giudice d’appello per cui gli avvisi sarebbero viziati dall’omessa allegazione della delibera comunale di esternalizzazione è giuridicamente errato, poichè l’obbligo di allegazione L. n. 212 del 2000, ex art. 7, non riguarda le delibere comunali, che, atti generali a pubblicità legale, si presumono note al contribuente (Cass. 16 marzo 2005, n. 5755, Rv. 580009; Cass. 13 giugno 2012, n. 9601, Rv. 622998).

– Nella memoria, l’intimata si concentra sull’assenza di prova circa l’affidamento del servizio, ma non contesta quanto esposto in ricorso per autosufficienza, cioè che gli avvisi impugnati erano intestati all’Azienda Speciale, recavano gli estremi della convenzione di incarico e nell’Azienda Speciale indicavano la destinataria dell’eventuale impugnazione: la resistente mostra così di anteporre il tema sostanziale della prova al tema processuale della legittimazione, mentre quest’ultimo rileva in via pregiudiziale.

– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; non occorrono indagini di fatto e la causa va decisa nel merito, trovando conferma la declaratoria di primo grado circa l’inammissibilità dell’impugnazione degli avvisi (analoga impugnazione di COGEMI è stata definitivamente respinta per l’avviso ICI anno 2006: Cass. 7 gennaio 2014, n. 86).

– Compensate quanto ai gradi di merito in ragione dello sviluppo processuale, le spese sono regolate per soccombenza quanto al giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione degli avvisi di accertamento; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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