Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25304 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 776/2019 proposto da:

S.P., e per esso l’avv. Massimiliano Orrù, domiciliato in

Rimini, Via Flaminia n. 171;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

46/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene impugnato, sulla base di quattro motivi, il decreto del Tribunale di Bologna in data 2 novembre 2018, n. 4489, che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per la protezione internazionale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno.

Non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, per due concorrenti ragioni di nullità della procura.

Infatti, sussiste la non specificità e incompletezza della procura apposta a margine della prima pagina del ricorso, documento nel quale non viene menzionato il provvedimento impugnato, quanto all’Ufficio ed alla data, ed anzi sono contenuti esclusivi riferimenti ad un preteso giudizio di merito (possibilità di adire un mediatore, facoltà di proporre richieste cautelari e il successivo giudizio di merito, chiamata di terzi, transazioni, ecc.).

Va, al riguardo, ribadito il principio consolidato, secondo cui (cfr., da ultimo, Cass. 13 marzo 2020, n. 7137) “In tema di ricorso per cassazione, non può considerarsi speciale, come l’art. 365 c.p.c., prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità, ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito, oltre che l’elezione di domicilio in luogo diverso da (OMISSIS); in tal caso, invero, la procura non è un “tutt’uno” con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione”.

Oltre al mancato puntuale richiamo del provvedimento impugnato e della relativa data di comunicazione, non è indicata la data di rilascio e così, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore”, quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

Invero, questa Corte ha già statuito che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3” (Cass. n. 17717/2018).

In fattispecie analoga, si è quindi affermato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2342; Cass. 17 gennaio 2020, n. 1043) che è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto) priva della data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Invero, la specialità della norma deriva dalla peculiare connotazione pubblicistica che la certificazione, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura; per esso, non si ha invero mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi invece al difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato; ne deriva che tale certificazione implica di necessità l’asseverazione qualificata – possibile solo in capo al difensore investito del mandato ad impugnare per cassazione e a ciò abilitato – della presenza del richiedente protezione, di regola, nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore; la locuzione impiegata (certificazione), rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta, e alla correlativa responsabilità, appare invero strettamente connessa ad un modo predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo della sottoscrizione e della sua provenienza (e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c.), una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, conferita ex lege al difensore abilitato.

Onde è stato espresso il principio, secondo cui, in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (anche quando, come nella specie, apposta a margine dell’atto) non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto stesso a fianco o dalla sequenza notificatoria.

Ne consegue, con la dichiarazione di inammissibilità, che sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019, 25862/2019), a carico del soggetto che ha, in tal modo, agito egli medesimo (Cass., sez. un., n. 10706 del 10 maggio 2006; Cass. n. 13055 del 25 maggio 2018; Cass. n. 15305 del 12 giugno 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’avv. Massimiliano Orrù, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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