Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25304 del 09/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 09/12/2016), n.25304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17105/2015 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO GARZILLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ATTIANESE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MIRIAM CHIUMMARIELLO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2594/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 9/03/2015, depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Miriam Chiummarello difensore del controricorrente

che si riporta agli atti del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Campania con sentenza n. 2594/15/15, depositata il 17 marzo 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dalla sig.ra R.P. nei confronti del Comune di Ercolano, avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva a sua volta respinto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per ICI per l’anno 2006. Avverso la pronuncia della CTR la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimato Comune resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente posto a carico della contribuente l’onere della prova dell’insussistenza del presupposto impositivo (titolarità del diritto di usufrutto) in relazione a sei delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento impugnato, che la contribuente aveva eccepito essere frutto di duplicazione catastale.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR avrebbe dovuto tener conto della produzione documentale in atti, ritenuta non utilizzabile dal giudice di prime cure perchè depositata oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, non ostando la norma speciale in tema di processo tributario di cui all’art. 58 del detto decreto alla produzione di detta documentazione in grado d’appello contestualmente alla proposizione del ricorso.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono da ritenere inammissibili, in quanto, sotto la specie dei rubricati vizi di violazione di norme di diritto, mirano in realtà a censurare l’omesso esame di documenti (precedente sentenza intervenuta tra le parti con efficacia di giudicato ed annullamento in autotutela da parte dell’ente impositore relativamente ad annualità pregresse) da parte del giudice di secondo grado che, secondo parte ricorrente, avrebbero determinato un esito diverso della lite, essendo idonei a vanificare il valore indiziario delle risultanze catastali quanto all’esistenza effettiva delle unità censite con i subalterni dal 17 al 22, oggetto dell’attribuzione del diritto di usufrutto in capo alla ricorrente. Premesso, infatti, che la sentenza della CTR non affronta in alcun modo la questione relativa all’ammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello, va osservato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 5, nella sua attuale formulazione, applicabile ratione temporis, al presente giudizio, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o degli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, nè in quello dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che dà rilievo, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, riguardo al processo tributario, unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. sez. 3, 10 giugno 2016, n. 11892; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053); parametri, peraltro, neppure invocati dalla ricorrente nel presente giudizio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente Comune di Ercolano delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 1400,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA