Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25302 del 25/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.25/10/2017), n. 25302
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7846/2012 R.G. proposto da:
Comune di Sordio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Giuseppe Mazzuti del Foro di Roma, con domicilio
eletto in Roma, Via Filippo Corridoni n. 4, presso lo studio
dell’Avv. Giuseppe Mazzuti;
– ricorrente –
contro
Immobiliare San Zenone S.r.l., in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Casella, del Foro di
Monza e Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto in Roma,
Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’Avv. Luigi
Manzi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 143/50/11 della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia – Milano, depositata il 25/10/2011.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 143/50/11, depositata il 25/10/2011 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (nel prosieguo CTR) accoglieva l’appello proposto dalla società Immobiliare San Zenone S.r.l. nei confronti del Comune di Sordio avverso la sentenza n. 67/01/2010 della Commissione tributaria provinciale di Lodi, avente ad oggetto avviso di accertamento Ici 2005, 2006 e 2007, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di appello, in estrema sintesi, rilevava che i terreni di proprietà della società Immobiliare San Zenone S.r.l. erano ricompresi, secondo gli strumenti urbanistici, “nelle aree interessate al progetto comprensoriale C2” ed in particolare nella zona speciale V destinata ad insediamenti residenziali e commerciali. Detti terreni, tuttavia, non potevano essere ritenuti edificabili, neppure ricorrendo alla nozione cd. sostanzialistica di terreno edificabile fondata del D.L. n. 226 del 2006, art. 36, comma 2, che tiene conto del mancato completamento dell’iter di approvazione del piano regolatore generale, dovendo essere qualificati come agricoli. In particolare, secondo la CTR, “le aree di tipologia “C” o di espansione non sono compatibili con tale pretesa impositiva in quanto mancanti dei requisiti minimi di urbanizzazione richiesti ai fini di immediata edificabilità potenziale da cui discenderebbe un aumento di valore reale dei terreni”.
2. Avverso la sentenza di appello, il Comune di Sordio ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23/03/202 ed affidato ad un motivo.
3. La società Immobiliare San Zenone S.r.l. ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Sordio denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 20 del 2005, art. 11-quaterdiecies, comma 16, convertito con modifiche nella L. n. 248 del 2005, nonchè la violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito nella L. n. 248 del 2006. Al riguardo, ha dedotto che il legislatore ha introdotto il D.L. n. 20 del 2005, art. 11-quaterdiecies, comma 16, disposizione di carattere interpretativo, per affermare che un’area è da considerare comunque edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla sua approvazione da parte delle Regione o dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di specie, i terreni in questione sono inclusi nelle aree di tipologia “C” e, dunque, sono di natura edificatoria secondo lo strumento urbanistico vigente.
Con il medesimo motivo, sotto altro profilo, ha lamentato l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la CTR non ha indicato quali sarebbero “i requisiti minimi di urbanizzazione richiesti a fini della valutazione di immediata edificabilità potenziale da cui discenderebbe un incremento di valore reale dei terreni”, posto che il giudizio riguarda aree di tipologia “C” ovvero “di espansione” secondo il piano regolatore.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
2.1. Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2,comma 1, lett. b). In base a dette disposizioni, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale in comune commercio, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. n. 5161/2014).
L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica, infatti, è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f), (Cass., Sez. u, n. 25506 del 2006; Cass. n. 20137 del 2012; Cass. n. 16714 del 2007).
Nel caso di specie, l’inclusione dei terreni nelle aree di tipologia “C” e, segnatamente, “nelle aree interessate al progetto comprensoriale C2”, impone la qualificazione degli stessi come edificabili secondo lo strumento urbanistico vigente, essendo irrilevante l’eventuale mancata approvazione del piano, la mancata adozione di strumenti attuativi del PRG o la mancata realizzazione di opere di urbanizzazione.
Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante il rigetto dell’originario ricorso introduttivo della società contribuente Immobiliare San Zenone S.r.l..
3. Il ricorso, pertanto, va accolto. Sulla base della soccombenza, la società contribuente deve essere condanna a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre, in considerazione dell’alterno esito dei giudizi di merito, devono essere compensate le relative spese.
PQM
la Corte:
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l’originario ricorso introduttivo della società contribuente;
– condanna la contribuente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017