Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25302 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25302 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso 472-2007 proposto da:
DECIANI

in

domiciliato

elettivamente

DCNFNC73L161976R),

(c.f.

FRANCESCO

ROMA,

VIA DEI TRE

OROLOGI 20, presso l’avvocato PICOZZA PAOLO, che lo
rappresenta
CASUSCELLI
2013

e

difende

GIUSEPPE,

unitamente

giusta

13x CUra

all’avvocato
a maqing d%1

ricorso;
– ricorrente –

1455
contro

BERTOLI GIANCARLO;

Data pubblicazione: 11/11/2013

- intimato –

sul ricorso 3982-2007 proposto da:
BERTOLI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VALADIER 52, presso l’avvocato MANCINI
CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati

in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

DECIANI

FRANCESCO

(c.f.

DCNFNC73L161976R),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE
OROLOGI 20, presso l’avvocato PICOZZA PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CASUSCELLI GIUSEPPE, giusta procura a margine del
ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1352/2006 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIACCIA FRANCESCO, SCAPARONE PAOLO, giusta procura

udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIANLUCA FUSCO,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
proprio ricorso;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

2

incidentale, l’Avvocato CLAUDIO MANCINI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, per

l’assorbimento dell’incidentale.

3

Svolgimento del processo
Francesco Deciani, erede del padre Giovanni, notaio,
deceduto il 13 ottobre 1993, convenne in giudizio
dinanzi al Tribunale di Verbania il notaio Giancarlo

associazione professionale, chiedendo che, previa
dichiarazione dello scioglimento della associazione
professionale e del diritto di esso erede al
rendiconto alla data dello scioglimento e
successivamente alla scadenza di ogni anno sino alla
chiusura della liquidazione, il convenuto fosse
condannato alla presentazione del rendiconto stesso e
quindi al pagamento della somma corrispondente al
valore della quota di spettanza del defunto, detratti
gli acconti già ricevuti. Il convenuto, costituendosi
in giudizio, contestò le domande, deducendo che aveva
già consegnato il rendiconto e corrisposto le sue
spettanze all’attore, il quale, anche incassando le
somme, aveva accettato il rendiconto stesso.
Con sentenza non definitiva del 3 agosto 1999 il
Tribunale dichiarava lo scioglimento, in data 13
ottobre 1993, della associazione professionale tra il
Deciani e il Bertoli, a seguito della morte del primo,
accertava il diritto del Deciani al rendiconto
rigettando però la domanda di condannna del Bertoli a
4

Bertoli, con il quale il padre era stato in

depositarlo avendo egli già adempiuto a tale obbligo,
e rimetteva la causa in istruttoria per la
determinazione tramite consulenza contabile d’ufficio
delle eventuali residue spettanze di liquidazione a

Espletata

la

consulenza

tecnica

d’ufficio

con

successivo supplemento a chiarimento, il Tribunale,
con sentenza definitiva del 28 marzo 2003, condannò il
Bertoli al pagamento in favore del Deciani della somma
di C 137.113,57 (oltre interessi) quale residua somma
ancora dovutagli relativamente alla quota del 50% del
patrimonio netto della associazione professionale in
questione.
Proponeva appello il Bertoli, chiedendo, da un lato,
la riforma della sentenza non definitiva nella parte
in cui aveva disposto la rimessione della causa sul
ruolo per la determinazione delle residue spettanze
del Deciani, per contraddittorietà con la statuizione
-che assumeva passata in giudicato- con la quale era
stata respinta la domanda di condanna a rendere il
conto; dall’altro la riforma della sentenza
definitiva, che sulla base sostanzialmente di un nuovo
conto stabilito dal Tribunale aveva accertato la
esistenza di residue spettanze a credito del Deciani,
in contrasto con quanto accertato dalla consulenza
5

favore del Deciani.

d’ufficio. Il Deciani si costituiva, chiedendo il
rigetto del gravame.
Disposta una ulteriore indagine contabile a mezzo di
altra consulente d’ufficio, la Corte d’appello di

riforma delle sentenze impugnate ha rigettato la
domanda del Deciani, condannando quest’ultimo a
restituire la somma corrispostagli dal Bertoli in
esecuzione della sentenza di primo grado, e
compensando tra le parti le spese del doppio grado
(escluse quelle relative alle consulenze d’ufficio).
La Corte torinese, premesso che la intrinseca
contraddittorietà (perché contenente statuizioni fra
loro inconciliabili) della sentenza non definitiva non
produce il giudicato sull’una piuttosto che sull’altra
delle statuizioni contrastanti in essa contenute bensì
impone al giudice d’appello di riesaminare le
questioni rilevanti, ha ritenuto: a)che il rendiconto
non è stato prestato dal Bertoli, e quindi deve
procedersi all’esame dei rapporti di dare e avere tra
le parti; b)che l’associazione fra notai prevista
dall’art.82 della legge n.89/1913 non è configurabile
quale ente collettivo o autonomo centro di imputazione
di interessi nel cui patrimonio siano compresi i
crediti maturati da ciascuno dei notai associati, ma
6

Torino, con sentenza depositata il 4 agosto 2006, in

si risolve in un contratto di divisione tra i notai
associati dei proventi, calcolati secondo il principio
di cassa, e delle spese; c)che pertanto detti crediti
non entrano in comunione prima del loro realizzo,

natura fiduciaria di curare diligentemente la
riscossione dei crediti a lui riferibili in quanto
destinati a confluire in una massa attiva alla cui
ripartizione hanno interesse anche gli altri
associati; d)che nella specie, pur risultando dalla
contabilità crediti (a titolo di spese anticipate) non
riscossi per una consistente somma complessiva (oltre
600 milioni di lire, alla data di cessazione
dell’attività di liquidazione nell’ottobre 1999), dai
rilievi contenuti nelle due consulenze d’ufficio
emerge come non possano ritenersi accertati crediti
esigibili, che facciano capo all’uno o all’altro dei
notai associati, sì che la domanda di condanna
proposta dal Deciani -in difetto di prova sull’an e
sul quantum- deve essere respinta.
Avverso tale sentenza Francesco Deciani ha proposto
ricorso a questa Corte sulla base di otto motivi, cui
resiste Giancarlo Bertoli con controricorso e ricorso
incidentale condizionato per un motivo.
Motivi della decisione
7

anche se su ciascun notaio grava un’obbligazione di

1.

Si impone, innanzitutto, a norma dell’art.335

cod.proc.civ., la riunione dei due ricorsi proposti
avverso la medesima sentenza
2. Con i primi cinque motivi del ricorso principale si

degli associati dei crediti maturati prima dello
scioglimento del rapporto associativo ma non esitati.
2.1. In particolare, con i primi tre motivi il Deciani

lamenta che la Corte di merito avrebbe -da un latoviolato o falsamente applicato il disposto degli
artt.115

e

116

c.p.c.,

dall’altro

omesso

la

motivazione su un fatto decisivo, non rilevando che la
circostanza della inclusione nel patrimonio comune di
tutti i crediti verso clienti, a prescindere dalla
riferibilità all’uno o all’altro dei notai e quindi
dall’effettivo incasso, non era stata contestata
tempestivamente dal convenuto, e comunque emergeva
dalle sue stesse allegazioni e dal rendiconto da lui
prodotto; inoltre la Corte di merito avrebbe violato o
falsamente applicato il disposto degli artt.167, 180 e
345 c.p.c. ammettendo il convenuto a riproporre in
appello una eccezione (relativa alla esclusione dalla
massa comune dei crediti non riscossi) tardivamente
sollevata in primo grado nella seconda comparsa

8

censura la ritenuta esclusione dal patrimonio comune

conclusionale.

2.2.

Con il quarto e quinto motivo il

Deciani censura l’interpretazione, esposta nella
sentenza impugnata, degli artt.82 legge n.89/1913 e l
legge n.1815/1939, lamentando che la Corte di merito

legge ritenendo che l’associazione tra studi notarili
ai sensi dell’art.82, delineandosi come patto interno
di suddivisione dei proventi professionali, comporti
che questi ultimi debbano essere imperativamente
computati secondo un criterio di cassa, laddove invece
la norma richiamata non implicherebbe alcuna
determinazione tassativa circa la modalità di
distribuzione degli onorari tra i notai associati.

3.

Con gli ultimi tre motivi del ricorso principale si
censurano le statuizioni relative alla mancanza di
prova della domanda di condanna proposta dall’odierno
ricorrente. In particolare: a)con il sesto motivo si
deduce che la Corte di merito, rigettando sotto tale
profilo la domanda, avrebbe violato o falsamente
applicato l’art.2697 c.c. in relazione agli artt.2284
e 2289 c.c., dai quali si desumerebbe che l’onere
della prova del valore della quota spettante all’erede
del socio defunto grava non su di lui bensì sul socio
superstite; b)con il settimo e l’ottavo motivo si

9

abbia violato o falsamente applicato tali norme di

censura, denunciando vizi di motivazione, la ritenuta
mancanza di prova di crediti esigibili non riscossi,
deducendo come, da un lato, tale argomentazione si
ponga in contraddizione con la impossibilità, pure

singolarmente tali crediti (dunque esistenti),
dall’altro risulti basata su motivazioni insufficienti
ed inidonee a giustificarla.
4. Con il ricorso incidentale condizionato il Bertoli
denuncia la violazione dell’art.324 c.p.c., deducendo
che la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso
che la sentenza non definitiva, nella parte in cui ha
rigettato la domanda di rendiconto, era passata in
giudicato

per

mancata

impugnazione

da

parte

dell’attore Deciani.
5. Il ricorso principale è privo di fondamento.
5.1.

Come emerge dalla esposizione che precede, la

sentenza impugnata si basa essenzialmente su due
ordini di considerazioni (ai quali fanno riferimento
rispettivamente i primi cinque e gli ultimi tre motivi
di ricorso) relative entrambe all’unica questione di
merito controversa tra le parti, se cioè debbano o non
considerarsi, nel computo delle spettanze del Deciani
a seguito dello scioglimento del rapporto associativo

10

affermata nella sentenza impugnata, di accertare

corrente tra il suo dante causa ed il Bertoli, i
crediti verso clienti maturati nel corso del rapporto
ma non esatti. Poichè le statuizioni della sentenza
d’appello -censurate con gli ultimi tre motivi di
ricorso- secondo le quali non vi è prova della
./.

effettiva esistenza di crediti verso clienti esigibili
ma non esatti simostrano idonee a sostenere da sole
/
la impugnata sentenza di rigetto della domanda di
condanna, ritiene il Collegio di esaminare anzitutto
tali motivi, il cui rigetto renderebbe privo di
utilità l’esame degli ulteriori motivi di doglianza.
5.2. Esaminando tali motivi, si pone in primo luogo la

questione concernente l’individuazione della parte
sulla

quale

grava

l’onere

della

prova

della

circostanza controversa, cioè della effettiva
esistenza dei crediti in questione, e correlativamente
del credito preteso dall’attore.
La Corte di merito ha implicitamente ritenuto che tale
onere gravi su quest’ultimo, evidentemente ritenendo
che la circostanza suddetta integri un fatto
costitutivo della domanda dal medesimo proposta, alla
stregua del principio generale di cui all’art.2697
comma l del codice civile. Il ricorrente denuncia che,
in tal modo, si sarebbero violate o falsamente

11

applicate le disposizioni contenute in tale articolo
di legge, ma a ben vedere non espone specifiche
ragioni in diritto che giustifichino tale denuncia,
limitandosi a far riferimento ad interpretazioni

fattispecie.
Vero è che la questione si inserisce nell’ambito di un
giudizio nel quale la domanda di condanna si correla
ad altra diretta ad ottenere il rendiconto dal
convenuto; e che quest’ultimo -come si afferma nella
sentenza impugnata- non ha presentato un rendiconto
idoneo ad essere qualificato come tale. Ritiene
tuttavia il Collegio che, come questa Corte ha già
avuto modo di affermare (cfr.tra le altre: Sez.3, 20
gennaio 1981 n.485), la inosservanza dell’ordine del
giudice in ordine al rendimento del conto non comporta
a carico del convenuto l’inversione dell’onere della
prova, che resta pur sempre a carico dell’attore che
si assume creditore, potendo al più il giudice, nel
suo prudente apprezzamento, trarre da tale
inosservanza un argomento di prova a norma
dell’art.116 comma 2 c.p.c. (ma non è di questo che si
discute nel motivo in esame).
Il rigetto della doglianza deriva dunque di necessità
da tali considerazioni.
12

giurisprudenziali di norme relative ad altra

5.3.

Non meritano accoglimento neanche le doglianze,

espresse nel settimo e ottavo motivo, relative alla
motivazione della statuizione con la quale la Corte
d’appello ha ritenuto di non potere, alla stregua

d’ufficio espletate nel corso del giudizio di merito,
ritenere accertati ulteriori crediti esigibili verso
clienti diversi da quelli già considerati dalle parti.
Deve qui richiamarsi l’orientamento consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio
condivide, secondo cui il vizio di motivazione
denunciabile con ricorso per cassazione si configura
solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia
riscontrabile il mancato o insufficiente esame di
punti decisivi della controversia, prospettati dalle
parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile
contrasto tra le argomentazioni adottate, non potendo
detto vizio consistere nella difformità
dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal
giudice del merito rispetto a quello preteso dalla
parte, diversamente risolvendosi il relativo motivo in
un’inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle
conclusioni raggiunte dal giudice del merito. Le

13

delle risultanze di entrambe le consulenze tecniche

quali, del resto, per sottrarsi al sindacato di
legittimità, non debbono essere basate sull’unica
interpretazione possibile (o la migliore), degli
elementi di prova disponibili, bensì su una delle
possibili e plausibili interpretazioni.
Ciò posto, va rilevato come il denunciato vizio di
contraddittorietà della motivazione non sussiste. La
Corte d’appello ha rilevato che dalle due consulenze
espletate risultava come la contabilità
dell’associazione professionale in questione non
consentisse né di stabilire quali fossero i singoli
clienti debitori né i rispettivi importi di
riferimento; e come, anche in considerazione di tali
carenze, nonché del lungo tempo trascorso e
dell’assenza di azioni volte al recupero, fosse
ragionevole dubitare dell’effettiva esistenza di tali
crediti. Affermando quindi che la pretesa creditoria
del Deciani era rimasta incerta sia nell’an sia nel
quantum, la Corte di merito non ha esposto conclusioni
inconciliabili, bensì rilevato, sulla base di tali
risultanze, una duplice carenza di prova, stante
l’impossibilità di accertare l’effettiva esistenza di
crediti esigibili

(an),

che facciano capo all’uno o

all’altro dei due notai associati

(quantum,

14

in

.

relazione alla distinta questione della permanente

.

titolarità dei crediti inesatti in capo a ciascuno dei
notai

associati

al

quale

tali

crediti

siano

riferibili).

mosse nei riguardi della motivazione sono
inammissibili. Il ricorrente non individua elementi di
prova non considerati dal giudice di merito, ma si
limita a prospettare inammissibilmente una diversa
interpretazione dei dati considerati dal giudice
stesso, essenzialmente basata sulla maggiore
valorizzazione che secondo il ricorrente dovrebbe
attribuirsi alla possibilità di estrapolare dalla
contabilità della associazione un importo complessivo
riconducibile alla voce crediti verso clienti,
genericamente individuato. Dato, questo, cui la Corte
di merito, pur dandone atto, ha attribuito valore non
decisivo, a fronte dei molteplici elementi sopra
riassunti dai quali ha tratto -con motivazione non
priva di logica- la conclusione contestata.
6.

Il rigetto del ricorso principale -restando

assorbiti gli altri motivi- si impone dunque.
7. Resta assorbito in tale pronuncia di rigetto anche
il ricorso incidentale condizionato proposto dal

15

Le altre critiche che, con l’ottavo motivo, vengono

Bertoli, atteso che il ricorso incidentale proposto
dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di
merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o
preliminari di merito, ha natura di ricorso
condizionato all’accoglimento del ricorso principale,
indipendentemente da ogni espressa indicazione di
parte, sicché, laddove le medesime questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano
state oggetto di decisione da parte del giudice di
merito -come nella specie-, tale ricorso incidentale
va esaminato dalla Corte solo in presenza
dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente
nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale
(cfr.S.U.n.5456/09; n.23318/09; n.7381/13).
8.

Tenuto conto delle ragioni della decisione e delle

motivazioni espresse dalla Corte d’appello in ordine
alla compensazione tra le parti delle spese del
giudizio di merito, si ritiene giustificata la
compensazione tra le parti delle spese di questo
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il sesto, settimo
e ottavo motivo del ricorso principale, assorbiti gli
altri; dichiara assorbito il ricorso incidentale;

16

.

compensa tra le parti le spese di questo giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 3 ottobre 2013.

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